N. 534 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 giugno 1992

                                N. 534
   Ordinanza emessa il 6 giugno 1992 dalla commissione tributaria di
                        primo grado di Chiavari
               sul ricorso proposto da Lanzoni Pierluigi
 Tributi in genere - Tassa automobilistica - Trasformazione della
    "tassa   sulla   circolazione"   in   "imposta  sulla  proprieta'"
    commisurata ai cavalli fiscali degli autoveicoli -  Incidenza  sul
    principio  di  uguaglianza  e di capacita' contributiva, attesa la
    mancanza nel  requisito  della  potenza  fiscale  dell'autoveicolo
    delle   caratteristiche   di   indice   rivelatore   di  capacita'
    contributiva   (per   effetto   delle   diverse   condizioni    di
    manutenzione,  delle  metodologie  costruttive, della tecnica piu'
    avanzata, della vetusta' dell'autoveicolo).
 (Legge 28 febbraio 1983, n. 53, art. 5, ventiseiesimo, trentaduesimo
    e trentatreesimo comma).
 (Cost., artt. 3 e 53).
(GU n.40 del 23-9-1992 )
               LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
    Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso  prodotto  da  Lanzoni
 Pierluigi avverso iscrizione ruolo tasse auto.
    Letti gli atti;
    Sentito  il  ricorrente ed il rappresentante dell'ufficio registro
 di Rapallo dott. Simonassi;
    Udito il relatore dott. Doris Maggenta;
                           RITENUTO IN FATTO
    Con ricorso r.g. al n. 389/1992, ricorreva  a  questa  commissione
 tributaria  di  primo  grado e premettendo di avere ricevuto notifica
 delle seguenti cartelle esattoriali:
      n. 2002464 su avviso di liquidazione n. 84/000927  notificatogli
 il 25 settembre 1987 e relativo al veicolo targato GE 634124;
      n.  2002465 su avviso di liquidazione n. 86/000379 notificatogli
 il 26 giugno 1989 e riferito al veicolo targato GE 445726;
      n. 2002466 su avviso di liquidazione n. 86/000622  notificatogli
 il 21 giugno 1989 e riferito al veicolo targato GE 526854;
      n.  2002467 su avviso di liquidazione n. 86/000741 notificatogli
 il 19 luglio 1989 e riferito al veicolo targato GE 568286;
      n. 2002468 su avviso di liquidazione n. 86/000907  notificatogli
 il 16 agosto 1989 e riferito al veicolo targato GE 634124;
      n.  2002469 su avviso di liquidazione n. 87/000296 notificatogli
 il 18 aprile 1990 e riferito al veicolo targato GE 445726;
      n. 2002470 su avviso di liquidazione n. 87/000486  notificatogli
 il 24 aprile 1990 e riferito al veicolo targato GE 526854;
      n.  2002471 su avviso di liquidazione n. 87/000599 notificatogli
 il 24 aprile 1990 e riferito al veicolo targato GE 568286;
      n. 2002472 su avviso di liquidazione n. 87/000768  notificatogli
 il 18 aprile 1990 e riferito al veicolo targato GE 634124;
      n.  2002473 su avviso di liquidazione n. 88/000132 notificatogli
 il 30 aprile 1990 e riferito al veicolo targato GE 445726,  il  tutto
 per  un  importo  complessivo  di L. 4.898.936, in via di riscossione
 coattiva, tramite ruoli emessi dall'ufficio del registro di Rapallo (
 ex art. 16 del d.P.R.  28  gennaio  1988,  n.  43)  sulla  scorta  di
 processo   verbale   di   accertamento   e   contestuale   avviso  di
 liquidazione, riferiti come anzidetto, osservava ed opponeva  che  le
 autovetture  in  argomento, erano state escluse dalla circolazione su
 strada, dalla data dell'ultimo pagamento alla data della  demolizione
 (1982)   e   della   loro   cancellazione   dal   pubblico   registro
 automobilistico ed impugnava -  pertanto  -  i  citati  atti,  con  i
 seguenti mezzi di censura;
                             O S S E R V A
    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e' perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 531/1992).
 92C1062