N. 535 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 giugno 1992
N. 535 Ordinanza emessa il 6 giugno 1992 dalla commissione tributaria di primo grado di Chiavari sul ricorso proposto da Lanzoni Pierluigi Tributi in genere - Tassa automobilistica - Trasformazione della "tassa sulla circolazione" in "imposta sulla proprieta'" commisurata ai cavalli fiscali degli autoveicoli - Incidenza sul principio di uguaglianza e di capacita' contributiva, attesa la mancanza nel requisito della potenza fiscale dell'autoveicolo delle caratteristiche di indice rivelatore di capacita' contributiva (per effetto delle diverse condizioni di manutenzione, delle metodologie costruttive, della tecnica piu' avanzata, della vetusta' dell'autoveicolo). (Legge 28 febbraio 1983, n. 53, art. 5, ventiseiesimo, trentaduesimo e trentatreesimo comma). (Cost., artt. 3 e 53).(GU n.40 del 23-9-1992 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso prodotto da Lanzoni Pierluigi avverso iscrizione ruolo tasse auto. Letti gli atti; Sentito il ricorrente ed il rappresentante dell'ufficio registro di Rapallo dott. Simonassi; Udito il relatore dott. Doris Maggenta; RITENUTO IN FATTO Con ricorso r.g. 1969/1991, ricorreva a questa commissione tributaria di primo grado e premettendo di avere ricevuto notifica: della cartella esattoriale n. 1803667 conseguente ad avviso di liquidazione n. 84/000644 notificatogli il 25 settembre 1987 riferito al veicolo targato GE 526864; della cartella esattoriale n. 1803668 conseguente ad avviso di liquidazione tasse automobilistiche n. 84/000777 notificatogli l'8 giugno 1987 riferito al veicolo targato GE 568286, il tutto per un importo complessivo di L. 2.462.336, in via di riscossione coattiva, tramite ruoli emessi dall'ufficio del registro di Rapallo ( ex art. 16 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43) sulla scorta di processo verbale di accertamento e contestuale avviso di liquidazione, riferiti come anzidetto, osservava ed opponeva che le autovetture in argomento, erano state escluse dalla circolazione su strada, dalla data dell'ultimo pagamento alla data della demolizione (1982) e della loro cancellazione dal pubblico registro automobilistico ed impugnava - pertanto - i citati atti, con i seguenti mezzi di censura; O S S E R V A
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 531/1992). 92C1063