N. 535 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 giugno 1992

                                N. 535
   Ordinanza emessa il 6 giugno 1992 dalla commissione tributaria di
                        primo grado di Chiavari
               sul ricorso proposto da Lanzoni Pierluigi
 Tributi in genere - Tassa automobilistica - Trasformazione della
    "tassa   sulla   circolazione"   in   "imposta  sulla  proprieta'"
    commisurata ai cavalli fiscali degli autoveicoli -  Incidenza  sul
    principio  di  uguaglianza  e di capacita' contributiva, attesa la
    mancanza nel  requisito  della  potenza  fiscale  dell'autoveicolo
    delle   caratteristiche   di   indice   rivelatore   di  capacita'
    contributiva   (per   effetto   delle   diverse   condizioni    di
    manutenzione,  delle  metodologie  costruttive, della tecnica piu'
    avanzata, della vetusta' dell'autoveicolo).
 (Legge 28 febbraio 1983, n. 53, art. 5, ventiseiesimo, trentaduesimo
    e trentatreesimo comma).
 (Cost., artt. 3 e 53).
(GU n.40 del 23-9-1992 )
               LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
    Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso  prodotto  da  Lanzoni
 Pierluigi avverso iscrizione ruolo tasse auto.
    Letti gli atti;
    Sentito  il  ricorrente ed il rappresentante dell'ufficio registro
 di Rapallo dott. Simonassi;
    Udito il relatore dott. Doris Maggenta;
                           RITENUTO IN FATTO
    Con  ricorso  r.g.  1969/1991,  ricorreva  a  questa   commissione
 tributaria di primo grado e premettendo di avere ricevuto notifica:
      della  cartella  esattoriale n. 1803667 conseguente ad avviso di
 liquidazione n. 84/000644 notificatogli il 25 settembre 1987 riferito
 al veicolo targato GE 526864;
      della cartella esattoriale n. 1803668 conseguente ad  avviso  di
 liquidazione  tasse  automobilistiche  n. 84/000777 notificatogli l'8
 giugno 1987 riferito al veicolo targato GE 568286, il  tutto  per  un
 importo  complessivo di L. 2.462.336, in via di riscossione coattiva,
 tramite  ruoli  emessi dall'ufficio del registro di Rapallo ( ex art.
 16 del d.P.R. 28 gennaio  1988,  n.  43)  sulla  scorta  di  processo
 verbale   di  accertamento  e  contestuale  avviso  di  liquidazione,
 riferiti come anzidetto, osservava ed opponeva che le autovetture  in
 argomento,  erano  state  escluse dalla circolazione su strada, dalla
 data dell'ultimo pagamento alla data della demolizione (1982) e della
 loro cancellazione dal pubblico registro automobilistico ed impugnava
 - pertanto - i citati atti, con i seguenti mezzi di censura;
                             O S S E R V A
    Il seguito del testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello   dell'ordinanza   pubblicata  in  precedenza  (Reg.  ord.  n.
 531/1992).
 92C1063