N. 537 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 maggio 1992
N. 537 Ordinanza emessa il 7 maggio 1992 dalla pretura di Grosseto, sezione distaccata di Massa Marittima, nel procedimento penale a carico di Dalle Cort Marcello ed altri Miniere - Prevenzione degli infortuni sul lavoro - Infrazione alle relative norme - Casi per i quali e' prevista sanatoria a seguito di ottemperanza al contenuto della diffida operata dall'autorita' competente - Surrettizia forma di estinzione di reato non codificata - Lamentata genericita' delle fattispecie - Disparita' di trattamento rispetto ad identiche situazioni verificatesi in settori diversi di lavoro - Mancata tutela della salute. (D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, art. 671, secondo comma). (Cost., artt. 3 e 32).(GU n.41 del 30-9-1992 )
IL PRETORE Preliminarmente osserva come sussistono le condizioni per sollevare eccezione di costituzionalita' dell'art. 671, secondo comma, del d.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, nella parte in cui non opera una distinzione all'interno degli "altri casi", genericamente indicati e letti in relazione alla specificazione operata nel primo comma, tra le ipotesi nelle quali la condotta omissiva, con riguardo a carenze nelle predisposizione di specifici accorgimenti tecnici, puo' essere sanata attraverso l'ottemperanza al contenuto della diffida, ottenendo cosi' il raggiungimento delle condizioni di sicurezza, di tutela della salute o quant'altro; da quelle nelle quali la condotta omissiva abbia oggettivamente integrato nella sua competenza un ipotesi di reato. Tale e' il caso oggetto del procedimento in esame, nel quale viene contestata la violazione degli artt. 158 e 167 del d.P.R. n. 128/1959, ed e' evidente come in tale ipotesi, o in altre facilmente ipotizzabili, la diffida e la successiva ottemperanza non possono realizzare altro che una forma di estinzione del reato, non codificata e pertanto inammissibile, ne' previsto dalla ratio legis cosi' come puo' ricavarsi dalla attenta lettura dell'iter procedurale regolato dai successivi artt. 672, 673 e 674. I meccanismi previsti dai citati articoli tendono a realizzare la ottimizzazione delle condizioni di lavoro in cava e miniera e non a fare salve situazioni gia' completamente realizzatesi anche sotto il profilo degli effetti. Per quanto riguarda le situazioni gia' completamente realizzatesi e della non alternativita' tra diffida e obbligo di comunicazione al p.m. da parte dell'organo accertatore non appare qui necessario richiamare quanto dottrina e giurisprudenza hanno piu' volte affermato. Quanto sopra evidenziato pare porsi in contrasto con gli artt. 3 e 32 della Carta costituzionale, sia per la evidente disparita' di trattamento con identiche situazioni che si verificano in settori di lavoro diversi da quello in esame, sia per la palese violazione del precetto costituzionale di tutela della salute, in particolare del lavoratore subordinato nel luogo di effettuazione della prestazione lavorativa. Ritenuto influente ai fini della decisione del procedimento in esame la sollevata questione.
P. Q. M. Dispone la sospensione del presente giudizio e dispone la trasmissione di copia degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria copia della presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti di Camera e Senato. Il pretore: MONTAGNA Il collaboratore di cancelleria: MONTAGNANI 92C1065