N. 537 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 maggio 1992

                                N. 537
 Ordinanza emessa il 7 maggio 1992 dalla pretura di Grosseto, sezione
                    distaccata di Massa Marittima,
   nel procedimento penale a carico di Dalle Cort Marcello ed altri
 Miniere - Prevenzione degli infortuni sul lavoro - Infrazione alle
    relative  norme - Casi per i quali e' prevista sanatoria a seguito
    di ottemperanza al contenuto della diffida operata  dall'autorita'
    competente   -  Surrettizia  forma  di  estinzione  di  reato  non
    codificata - Lamentata genericita' delle fattispecie -  Disparita'
    di  trattamento  rispetto  ad identiche situazioni verificatesi in
    settori diversi di lavoro - Mancata tutela della salute.
 (D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, art. 671, secondo comma).
 (Cost., artt. 3 e 32).
(GU n.41 del 30-9-1992 )
                              IL PRETORE
    Preliminarmente  osserva  come  sussistono   le   condizioni   per
 sollevare  eccezione  di  costituzionalita'  dell'art.  671,  secondo
 comma, del d.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, nella parte in cui non opera
 una  distinzione  all'interno  degli  "altri   casi",   genericamente
 indicati  e  letti in relazione alla specificazione operata nel primo
 comma, tra le ipotesi nelle quali la condotta omissiva, con  riguardo
 a  carenze  nelle  predisposizione di specifici accorgimenti tecnici,
 puo' essere  sanata  attraverso  l'ottemperanza  al  contenuto  della
 diffida,  ottenendo  cosi'  il  raggiungimento  delle  condizioni  di
 sicurezza, di tutela della salute  o  quant'altro;  da  quelle  nelle
 quali  la  condotta omissiva abbia oggettivamente integrato nella sua
 competenza un ipotesi di reato.
    Tale e' il caso oggetto del procedimento in esame, nel quale viene
 contestata la  violazione  degli  artt.  158  e  167  del  d.P.R.  n.
 128/1959,  ed e' evidente come in tale ipotesi, o in altre facilmente
 ipotizzabili, la diffida e la  successiva  ottemperanza  non  possono
 realizzare   altro  che  una  forma  di  estinzione  del  reato,  non
 codificata e pertanto inammissibile, ne' previsto dalla  ratio  legis
 cosi' come puo' ricavarsi dalla attenta lettura dell'iter procedurale
 regolato  dai  successivi artt. 672, 673 e 674. I meccanismi previsti
 dai citati articoli tendono  a  realizzare  la  ottimizzazione  delle
 condizioni  di lavoro in cava e miniera e non a fare salve situazioni
 gia' completamente realizzatesi anche sotto il profilo degli effetti.
 Per quanto riguarda le situazioni gia' completamente  realizzatesi  e
 della  non  alternativita'  tra diffida e obbligo di comunicazione al
 p.m. da parte  dell'organo  accertatore  non  appare  qui  necessario
 richiamare   quanto   dottrina  e  giurisprudenza  hanno  piu'  volte
 affermato.
    Quanto sopra evidenziato pare porsi in contrasto con gli artt. 3 e
 32 della Carta costituzionale, sia  per  la  evidente  disparita'  di
 trattamento  con identiche situazioni che si verificano in settori di
 lavoro diversi da quello in esame, sia per la palese  violazione  del
 precetto  costituzionale  di  tutela della salute, in particolare del
 lavoratore subordinato nel luogo di effettuazione  della  prestazione
 lavorativa.
    Ritenuto  influente  ai  fini  della decisione del procedimento in
 esame la sollevata questione.
                               P. Q. M.
    Dispone  la  sospensione  del  presente  giudizio  e  dispone   la
 trasmissione di copia degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina che a cura della cancelleria copia della presente ordinanza
 venga   notificata   al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e
 comunicata ai Presidenti di Camera e Senato.
                         Il pretore: MONTAGNA
                           Il collaboratore di cancelleria: MONTAGNANI
 92C1065