N. 549 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 febbraio 1992

                                N. 549
   Ordinanza emessa il 19 febbraio 1992 dal tribunale amministrativo
                        regionale per l'Abruzzo
  sul ricorso proposto dalla Congregazione cristiana dei Testimoni di
                  Geova contro il comune di L'Aquila
 Regione Abruzzo - Contributi per l'edilizia religiosa - Prevista
    erogazione  solo  per le confessioni religiose, i cui rapporti con
    lo Stato siano disciplinati per  legge  sulla  base  di  intese  -
    Conseguente   esclusione   per   la  congregazione  cristiana  dei
    Testimoni di Geova - Violazione dei diritti inviolabili  dell'uomo
    - Discriminazione tra i cittadini in base alla religione - Mancata
    garanzia  della  liberta'  di  religione, di professare la propria
    fede e di esercitarne il culto - Discriminazione tra  associazioni
    in  relazione  al  loro  fine  religioso  -  Travalicamento  della
    potesta' legislativa regionale - Limitazione del libero  esercizio
    dell'attivita'  dei  ministri  del culto di detta congregazione in
    una parte del territorio.
 (Legge regione Abruzzo 16 marzo 1988, n. 29, artt. 1 e 5, terzo
    comma).
 (Cost., artt. 2, 3, primo e secondo comma, 8, 13, 20, 117 e 120,
    terzo comma).
(GU n.41 del 30-9-1992 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza nel  giudizio  proposto  dalla
 Congregazione  cristiana  dei  Testimoni  di  Geova,  in  persona del
 presidente  e  legale  rappresentante  pro-tempore,  rappresentato  e
 difeso dall'avv. Tullio Buzzelli, elettivamente domiciliato presso il
 proprio  difensore  in L'Aquila, via San Basilio, 3, contro il comune
 di L'Aquila, in persona  del  sindaco  pro-tempore,  rappresentato  e
 difeso   dagli   avvocati   Egidio   D'Angelio   e   Luciano  Torelli
 dell'avvocatura comunale, presso cui domicilia per l'annullamento del
 provvedimento 21 settembre 1990, n. 35605, con il  quale  il  sindaco
 del  comune  di  L'Aquila  ha  respinto la richiesta di cui alla l.r.
 Abruzzo 16 marzo 1988, n. 29;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di L'Aquila;
    Viste le memorie prodotte dalle parti  a  sostegno  delle  proprie
 ragioni;
    Visti gli atti tutti del giudizio;
    Udita  alla pubblica udienza del 19 febbraio 1992 la relazione del
 consigliere Michele  Eliantonio  e  uditi,  altresi',  l'avv.  Tullio
 Buzzelli  per  la  parte  ricorrente  e l'avv. Egidio D'Angelo per il
 comune di L'Aquila;
    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
                               F A T T O
    Con istanza del 9  giugno  1988  la  Congregazione  cristiana  dei
 Testimoni  di  Geova  ha chiesto al comune di L'Aquila la concessione
 dei contributi di cui l.r. Abruzzo 16 marzo 1988, n. 29, al  fine  di
 poter realizzare un edificio di culto in localita' Cappelli.
    Detta  richiesta  veniva  respinta  con provvedimento 21 settembre
 1990, n. 35605, del sindaco del comune di L'Aquila e cio' sulla  base
 della  considerazione  che  la  richiedente  non  e'  in possesso dei
 "requisiti  di  cui  all'art.  8  terzo  comma,  della  Costituzione,
 richiamato  nell'art.  1  della legge regionale", in quanto, cioe', i
 rapporti tra la Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova  e  lo
 Stato italiano non sono regolati "per legge sulla base di intese".
    Avverso   tale  provvedimento  di  diniego  insorge  l'interessata
 dinanzi questo tribunale, deducendo la censura  di  violazione  degli
 artt. 1 e 5 della l.r. Abruzzo 16 marzo 1988, n. 29.
    Osserva,  in  merito,  che  la motivazione del diniego si fonda su
 un'interpretazione  rigorosa  ed  in   contrasto   con   i   principi
 costituzionali  dell'art.  1 della l.r. in questione, che limiterebbe
 l'applicabilita' della legge  alla  sola  Chiesa  cattolica  ed  alla
 Tavola valdese, unica confessione non cattolica i cui rapporti con lo
 Stato  italiano  sono  attualmente regolati con legge. In realta', la
 norma di cui all'articolo in questione non e' volta  ad  identificare
 le  confessioni religiose aventi diritto ai contributi, ma unicamente
 all'individuazione degli "enti  istituzionalmente  competenti"  della
 Chiesa  cattolica  e  delle  confessioni  regolate per legge, nonche'
 delle "attribuzioni" loro spettanti in materia.
    Ove, al  contrario,  l'interpretazione  corretta  della  norma  in
 questione   fosse  quella  fornita  dalla  amministrazione  la  legge
 regionale in parola sarebbe affetta da illegittimita'  costituzionale
 per violazione degli artt. 3, primo e secondo comma, 83, primo comma,
 13, 20, 117 e 120, terzo comma.
    Tali censure la ricorrente ha ulteriormente illustrato con memoria
 del 7 febbraio 1992.
    Il  comune  di L'Aquila si e' costituito in giudizio e con memoria
 depositata  il  10  febbraio  1992  ha   pregiudizialmente   eccepito
 l'inammissibilita'  del  ricorso  in  ragione  della mancata notifica
 dello  stesso  alla  Chiesa  cattolica  ed  alle  altre   Confessioni
 religiose  i  cui  rapporti sono disciplinati con legge sulla base di
 intese, da ritenersi quali controinteressati nel  presente  giudizio.
 Nel  merito l'Amministrazione resistente ha diffusamente confutato il
 fondamento delle doglianze dedotte.
    Con sentenza parziale, decisa nella camera  di  consiglio  del  19
 febbraio  1992,  e'  stata  rigettata  detta  eccezione dedotta dalla
 amministrazione resistente.
                             D I R I T T O
    Con  il  ricorso  in  esame  -  come  precedentemente  esposto  in
 narrativa  -  la  Congregazione  cristiana  dei Testimoni di Geova ha
 impugnato dinanzi questo  tribunale  il  provvedimento  21  settembre
 1990,  n.  35605,  con  il quale il sindaco del comune di L'Aquila ha
 respinto la richiesta della ricorrente di concessione dei  contributi
 di cui alla l.r. Abruzzo 16 marzo 1988, n. 29.
    Detto   atto   impugnato   e'   motivato   con   riferimento  alla
 considerazione che la richiedente non e' in possesso  dei  "requisiti
 di  cui  all'art.  8,  terzo  comma,  della  Costituzione, richiamato
 nell'art. 1 della legge regionale" in quanto, cioe', i  rapporti  tra
 la Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova e lo Stato italiano
 non sono regolati "per legge sulla base di intese".
    Con  l'unico mezzo di gravame l'istante, nel dedurre la censura di
 violazione degli artt. 1 e 5 della l.r. Abruzzo 16 marzo 1988, n. 29,
 si lamenta nella  sostanza  del  fatto  che  l'amministrazione  abbia
 erroneamente interpretato la norma di cui agli articoli in questione,
 la quale, in realta' non sarebbe volta ad identificare le confessioni
 religiose  aventi diritto ai contributi, ma unicamente ad individuare
 gli "enti istituzionalmente  competenti"  della  Chiesa  cattolica  e
 delle  confessioni regolate per legge, nonche' le "attribuzioni" loro
 spettanti in materia.
    Osserva in merito il  collegio  che  detta  interpretazione  della
 norma  -  cosi'  come  dedotta  nel gravame - non appare possa essere
 condivisa,  in  quanto  trova  un  limite  non  superabile   in   via
 interpretativa  nel  tenore  letterale  dei  predetti articoli 1 e 5,
 terzo comma, della l.r. Abruzzo 16 marzo  1988,  n.  29,  recante  la
 "disciplina urbanistica dei servizi religiosi".
    Detto  art. 1, invero, nel definire l'ambito di applicazione della
 legge  dispone  testualmente  che  "la   presente   legge   regionale
 disciplina  i  rapporti intercorrenti tra insediamenti residenziali e
 servizi religiosi ad essi pertinenti, nel quadro  delle  attribuzioni
 spettanti  rispettivamente  ai  comuni ed agli enti istituzionalmente
 competenti in materia di culto della Chiesa cattolica e  delle  altre
 confessioni  religiose,  i cui rapporti con lo Stato sia disciplinati
 ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione e  che  abbiano
 una  presenza  organizzata  nell'ambito  dei comuni interessati dalle
 previsioni urbanistiche di cui ai successivi articoli".
    Il successico quinto comma  dell'art.  5  dispone,  poi,  che  gli
 speciali  contributi  previsti dalla legge stessa vengano corrisposti
 di comuni "dalle confessioni religiose che ne  facciano  richiesta  e
 che   abbiano   i   requisiti   di   cui   al   precedente   art.  1,
 proporzionalmente alla loro consistenza ed incidenza sociale".
    Ad avviso del tribunale, appare evidente che la norma in questione
 limiti l'erogazione dei contributi in  parola  a  favore  della  sola
 Chiesa  cattolica  e  "delle  altre  confessioni  religionse,  i  cui
 rapporti con lo Stato siano disciplinati ai sensi dell'art. 8,  terzo
 comma, della Costituzione".
    Alla  luce  di  tali considerazioni il ricorso dovrebbe, pertanto,
 essere respinto.
    Ritiene, tuttavia,  il  collegio  di  sollevare  la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dei  predetti artt. 1 e 5, terzo comma,
 della l.r. Abruzzo 16 marzo  1988,  n.  29,  recante  la  "disciplina
 urbanistica  dei  servizi  religiosi", nella parte in cui limitano la
 possibilita' di erogare contributi a favore - oltre che della  Chiesa
 cattolica  -  anche  delle sole confessioni religiose, i cui rapporti
 con lo Stato siano disciplinati ai sensi dell'art.  8,  terzo  comma,
 della Costituzione.
    Invero,   tale   individuazione   dei   soggetti  beneficiari  dei
 contributi da utilizzare per le "attrezzature di interesse comune  di
 tipo religioso" sembra presentare specifici elementi di contrasto con
 gli  artt. 2, 3, primo e secondo comma, 8, primo comma, 13, 20, 117 e
 120, terzo comma, della Carta costituzionale.
    Sembra, infatti, al collegio che la norma  regionale,  cosi'  come
 formulata,  nel richiedere per accedere ai contributi in parola anche
 l'aver disciplinato "per legge sulla base di intese" i  rapporti  con
 lo  Stato  italiano, impone il possesso di un requisito tutto sommato
 illogico,  che  introduce  una  inammissibile   discriminazione   tra
 confessioni  religiose,  che  incide,  in  definitiva, sulla liberta'
 religiosa a danno, oltre tutto, di una  confessione  religiosa  -  la
 Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova - che detti contributi
 a  favore  dell'edilizia religiosa gia' percepisce in altre Regioni e
 che  ripetutamente  ha  chiesto  allo  Stato  italiano  di  stipulare
 l'intesa di cui al predetto art. 8.
    Deve,  invero,  in  relazione a tale ultimo aspetto ricordarsi che
 con d.P.R. 31 ottobre  1986,  n.  783,  e'  stata  riconosciuta  alla
 confessione   religiosa   in  parola  la  personalita'  giuridica  e,
 previamente, e' stata all'uopo vagliata - sulla scorta di  quanto  in
 merito  evidenziato  dal  Consiglio  di  Stato (I, 30 luglio 1986, n.
 1390)  -  la  consistenza  associativa  dell'ente  erigendo  ed,   in
 particolare,  la  conformita' dello statuto all'ordinamento giuridico
 italiano.  Con  d.m.  29  gennaio  1979  era  stata,  inoltre,  fatta
 applicazione nei confronti dei Ministri di culto di detta confessione
 della  legge  22  dicembre  1973,  n.  303.  Alcune regioni italiane,
 inoltre,  hanno  gia'  erogato  alla  Congregazione   cristiana   dei
 Testimoni  di  Geova  gli  stessi contributi per l'edilizia religiosa
 richiesti  con  il  ricorso  in  esame;  in  particolare,  e'   stata
 documentata l'erogazione di detti contributi da parte di comuni delle
 regioni Marche, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Trentino-Alto
 Adige  e  cio'  anche  in  relazione alla circostanza che molte leggi
 regionali non  pongono  in  merito  discriminazioni  tra  confessioni
 religiose  (cfr.  ll.rr.  Basilicata  17  aprile  1987, n. 8, Friuli-
 Venezia Giulia 22 agosto 1966, n. 23, Lombardia 15  aprile  1975,  n.
 51,  Molise 21 gennaio 1975, n. 10, Sardegna 6 settembre 1976, n. 45,
 Trentino-Alto Adige 5 novembre 1968, n. 40 e Sicilia 5 febbraio 1956,
 n. 9).
    Detta confessione religiosa ha, infine, anche documentato di avere
 da tempo ripetutamente chiesto allo Stato italiano di addivenire alla
 stipula della intesa di cui al predetto art. 8 della Costituzione.
    Cio' premesso, ritiene il collegio che le predette norme contenute
 nella  legge  della regione Abruzzo n. 23/1988 si pongano in contrsto
 con le seguenti norme della carta costituzionale:
      l'art. 2, in quanto vengono ad incidere sui diritti  inviolabili
 dell'uomo che detta norma tende a tutelare;
      l'art.  3,  primo  comma,  per  la  creazione  di  inammissibili
 discriminazioni fra cittadini in base alla loro religione, anche  con
 riferimento  alla  sopra  ricordata  diversa  regolamentazione  della
 materia da parte di altre regioni;
      l'art. 3, secondo comma, che impone di rimuovere gli ostacoli di
 ordine economico che limitano di fatto  l'uguaglianza  dei  cittadini
 (quali le difficolta' di poter costruire edifici di culto);
      l'art.  8, che garantisce la liberta' religiosa nell'uguaglianza
 e che non puo' risolversi a danno di una confessione religiosa che ha
 ripetutamente chiesto di concludere l'intesa di cui al terzo comma;
      l'art. 19, che garantisce il diritto di  professare  liberamente
 la  fede  religiosa  e di esercitare il culto e che viene violata con
 l'introduzione   di   ingiustificati   e   maggiori   ostacoli   alla
 realizzazione di edifici di culto;
      l'art.  20,  che  vieta ogni discriminazione fra associazioni ed
 istituzioni in relazione al loro fine religioso e di culto;
      l'art. 117, che limita la  potesta'  legislativa  delle  regioni
 alla  sola  materia  "urbanistica"  e che non consente al legislatore
 regionale di incidere in ordine alla materia della liberta' religiosa
 e della disciplina delle confessioni religiose; inoltre,  ove  voglia
 ritenersi   che   le  regioni  ben  possano  individuare  i  soggetti
 destinatari dei contributi in parola, la previsione  contenuta  nella
 legge  della  regione  Abruzzo si pone in contrasto con quei principi
 generali di cui  al  primo  comma  dell'art.  117,  desumibili  dalle
 molteplici ll.rr. sopra ricordate;
      l'art.  120, terzo comma, in quanto il requisito richiesto viene
 di fatto a limitare il libero esercizio in una parte  del  territorio
 nazionale  dell'attivita'  dei ministri del culto della Congregazione
 cristiana dei Testimoni di Geova.
    In definitiva, in  base  alle  considerazioni  che  precedono,  il
 sospetto  di  illegittimita'  costituzionale dei predetti artt. 1 e 5
 appare non manifestamente infondato.
    Circa la rilevanza  della  questione  ai  fini  del  decidere,  va
 evidenziato  che  la  sorte  del  ricorso  - come gia' detto - appare
 indissolubilmente legata all'esito del giudizio di  costituzionalita'
 delle  norme predette, dal momento che la domanda del ricorrente puo'
 essere accolta solo in quanto risulti fondata la sollevata  questione
 di legittimita' costituzionale.
    Questo  collegio  ritiene,  quindi,  di sollevare nei limiti e nei
 sensi suindicati la questione di  legittimita'  costituzionale  degli
 artt.  1  e  5, terzo comma, della l.r. Abruzzo 16 marzo 1988, n. 29,
 recante  la  "disciplina  urbanistica  dei  servizi  religiosi",   in
 riferimento  agli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 8, primo e terzo
 comma, 13, 20, 117  e  120,  terzo  comma,  della  Costituzione,  con
 contestuale  sospensione  del  presente  giudizio  sino  all'esito di
 quello incidentale di legittimita' costituzionale.
                               P. Q. M.
    Visti   gli   artt.   134   della   Costituzione,  1  della  legge
 costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo  1953,
 n. 87;
    Dichiara  rilevante  e  non manifestamente infondata, in relazione
 agli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 8, primo comma, 19, 20, 117 e
 120, terzo comma, della Costituzione, la  questione  di  legittimita'
 costituzionale  degli artt. 1 e 5, terzo comma, della l.r. Abruzzo 16
 marzo 1988, n. 29, recante la  "disciplina  urbanistica  dei  servizi
 religiosi",  nella  parte  in cui limitano la possibilita' di erogare
 contributi a favore delle sole confessioni religiose, i cui  rapporti
 con  lo  Stato  sia  disciplinati  ai sensi dell'art. 8, terzo comma,
 della Costituzione;
    Sospende il giudizio instaurato dalla Congregazione cristiana  dei
 Testimoni  di  Geova  con  il ricorso indicato in epigrafe, fino alla
 decisione della deferita questione di legittimita'  costituzionale  e
 dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina che a cura della segreteria di questo tribunale la presente
 ordinanza  sia  notificata alle parti in causa ed al presidente della
 giunta della regione Abruzzo e comunicata al presidente del consiglio
 regionale d'Abruzzo.
    Cosi' deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 19 febbraio
 1992.
                       Il presidente: MONTEROSSO
    Il consigliere relatore: ELIANTONIO
                                                 Il consigliere: SPECA
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