N. 64 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 11 settembre 1992
N. 64 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria l'11 settembre 1992 (del Presidente del Consiglio dei Ministri) Impiego pubblico - Disposizioni per l'attuazione dell'art. 3 della legge regione Lombardia 8 maggio 1990, n. 38 "Recepimento nell'ordinamento giuridico della regione Lombardia dell'accordo per il triennio 1988-90 riguardante il personale dipendente delle regioni a statuto ordinario .." - Riconoscimento all'indennita' di funzione dirigenziale del carattere di elemento fisso e continuativo (con conseguente rilievo ai fini di quiescenza e previdenza) anche nella misura dello 0,8 per cento del trattamento iniziale e non limitatamente alla misura dello 0,1 per cento di detto trattamento come previsto dalla legge regionale n. 38/1990 e dal d.P.R. n. 333/1/990 di recepimento del contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 1988-90 - Violazione dei principi della legge quadro sul pubblico impiego per l'introduzione di una disciplina contrastante con la natura della indennita' di funzione desumibile dalla normativa contrattuale di comparto nonche' con i principi di uguaglianza e di imparzialita' e buon andamento della p.a. per i riflessi nella materia previdenziale riservata allo Stato. (Delibera regione Lombardia n. 83 riapprovata il 6 agosto 1992). (Cost., artt. 3, 97 e 117).(GU n.40 del 23-9-1992 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato dall'Avvocato generale dello Stato e presso il medesimo domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, contro la regione Lombardia in persona del Presidente in carica della sua giunta regionale per la declaratoria della illegittimita' costituzionale della delibera legislativa n. 83 riapprovata dal consiglio regionale lombardo il 6 agosto 1992 e comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri il 19 agosto 1992, dal titolo: "Disposizioni per l'attuazione dell'art. 3 della legge regionale 8 maggio 1990, n. 38 'Recepimento nell'ordinamento giuridico della regione Lombardia dell'accordo per il triennio 1988-1990 riguardante il personale dipendente delle regioni a statuto ordinario, degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dagli istituti autonomi per la case popolari, dai consorzi regionali degli istituti stessi, nonche' dai consorzi e dai nuclei per le aree di sviluppo industriale' e successive integrazioni e dell'art. 37 dell'allegato alla legge stessa". Con fonogramma del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 aprile 1992 il Governo rinvio' alla regione Lombardia la delibera legislativa 19 marzo 1992, poi riapprovata, nello stesso testo, con la delibera 6 agosto 1992 in epigrafe. Come risulta anche dalla legislazione, la legge in esame e' rivolta a rafforzare il nesso tra l'ordinamento organizzativo e l'indennita' di funzione dirigenziale, definendo, per quest'ultima, le modalita' applicative, nonche' i caratteri ed i presupposti in attuazione degli artt. 3 e 37 della legge regionale n. 38/1990 di recepimento dell'accordo di comparto per il triennio 1988-1990. Il provvedimento ha il suo punto nodale nella previsione di cui al primo comma dell'art. 2 che, riconoscendo come elemento fisso e continuativo da corrispondere in via ordinaria tale indennita' di funzione anche nella articolazione percentuale dello 0,8 e non limitatamente all'indice minimo dello 0,1 del trattamento stipendiale iniziale, mira alla completa assoggettabilita' dei relativi emolumenti alla contribuzione previdenziale ed alla conseguente quiescibilita'. In proposito va, pero', obiettato che puo' essere quiescibile, alla luce della natura stessa di tale indennita' rilevabile dalla disciplina contrattuale, solo quella parte di indennita' (0,1) "assicurata dalla fonte normativa (legge e d.P.R. di recepimento del contratto collettivo nazionale di lavoro) con carattere di generalita' e fissita' a tutti i dirigenti della medesima qualifica indipendentemente dalla posizione funzionale specifica. E' esclusa, invece, dalla pensionabilita' quella parte dell'indennita' di funzione che non presenta tali caratteri di fissita' e continuita', e sia invece "variabile, aleatoria, revocabile". Da tali ultimi attributi e' invece caratterizzata l'indennita' di funzione dirigenziale per la parte eccedente lo 0,1. Gli importi superiori, infatti, sono mutevoli ed aleatori poiche' le varie funzioni dirigenziali alle quali sono legati, vengono attribuite con incarico "ad personam" teoricamente revocabile. Ne' valgono, in proposito, le disposizioni della legge in epigrafe che mirano a creare una correlazione "permanente" tra struttura organizzativa e funzione dirigenziale cosi' da escludere "l'aleatorieta'" degli incarichi e permettere di riconsiderare la natura della indennita' di funzione dirigenziale alla luce della peculiare legislazione regionale, anziche' in relazione alle articolazioni previste dall'art. 38 del d.P.R. n. 333/1990 di recepimento del surriferito accordo di comparto. E' appena il caso di sottolineare, infatti, che la natura e la disciplina dell'istituto retributivo in questione sono poste, con carattere di generalita' ed uniformita' esclusivamente dalla normativa contrattuale e che ininfluenti debbono essere certamente ritenute le eventuali deliberazioni di applicazione dei singoli enti qualora se se discostino. E' quindi costituzionalmente illegittima la citata disposizione di cui all'art. 2, primo comma, che viola l'art. 3 - disciplina in base ad accordi - della legge quadro sul pubblico impiego n. 93/1983 introducendo una disciplina contrastante con la natura della indennita' di funzione desumibile dalla normativa contrattuale di comparto, nonche' i generali principi di uguaglianza e buona amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione, disponendo in difformita' da quanto previsto per analoghi emolumenti nell'ambito del restante pubblico impiego. La stessa disposizione, essendo suscettibile di incidere ed innovare nella materia previdenziale riservata allo Stato, eccede, inoltre, i limiti della competenza legislativa regionale in violazione dei limiti posti dall'art. 117 della Costituzione. Ugualmente in contrasto con i surriferiti principi si rivela, altresi', l'art. 3 che disponendo l'abrogazione del terzo comma dell'art. 38 della legge regionale n. 38/1990 il quale prevede la rimozione dei dirigenti dalle funzioni esercitate e la conseguente perdita della relativa indennita' di funzione, appare surrettiziamente volto ad affermare il suddetto emolumento come elemento fisso e continuativo anche oltre il limite percentuale dello 0,1, del trattamento stipendiale dirigenziale.
A seguito di delibera del Consiglio dei Ministri in data 25 agosto 1992 e sulla base delle considerazioni su esposte, il Presidente del Consiglio chiede che sia dichiarata la illegittimita' costituzionale della delibera regionale impugnata. Si produrranno il testo della delibera impugnata, il fonogramma di rinvio, e la comunicazione della delibera del Consiglio dei Ministri 25 agosto 1992. Roma, addi' 28 agosto 1992 Antonio BRUNO, avvocato dello Stato 92C1088