N. 397 ORDINANZA 7 - 19 ottobre 1992

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza e assistenza - Dirigenti statali che abbiano gia' compiuto
 il   sessantacinquesimo   anno   eta'  -  Conseguimento  del  massimo
 trattamento pensionistico - Prolungamento del servizio -
 Esclusione  -  Discrezionalita'  del   legislatore   -   Norma   non
 applicabile   ai  dirigenti  gia'  collocati  a  riposo  -  Manifesta
 infondatezza.
 
 (D.-L. 27  dicembre  1989,  n.  413,  art.  1,  comma  4-  quinquies,
 convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n.  37).
 (Cost., artt. 3 e 97).
(GU n.45 del 28-10-1992 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Giuseppe BORZELLINO;
 Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo
    SPAGNOLI,  prof.   Francesco   Paolo   CASAVOLA,   prof.   Antonio
    BALDASSARRE,  avv.  Mauro  FERRI,  prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo
    CHELI,  dott.  Renato  GRANATA,  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.
    Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  comma
 quarto-quinquies,  del  decreto-legge  27  dicembre  1989,  n.   413,
 convertito  con  modificazioni  nella  legge  28 febbraio 1990, n. 37
 (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  trattamento  economico   dei
 dirigenti  dello  Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonche'
 in materia di pubblico impiego), promosso con ordinanza emessa  il  9
 maggio  1991  dal  Tribunale  Amministrativo  Regionale del Lazio sui
 ricorsi riuniti proposti da Brasca Giuseppe contro il  Ministero  del
 tesoro  ed  altra,  iscritta  al n. 125 del registro ordinanze 1992 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  11,  prima
 serie speciale, dell'anno 1992;
    Visto  l'atto di costituzione di Brasca Giuseppe nonche' l'atto di
 intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito nella camera di consiglio  del  3  giugno  1992  il  Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che  il  T.A.R.  del Lazio, nel procedimento promosso da
 Brasca Giuseppe  nei  confronti  del  Ministero  del  tesoro  per  la
 impugnazione  del  provvedimento di collocamento a riposo con effetto
 dal compimento del sessantacinquesimo  anno  di  eta'  e  di  rigetto
 dell'istanza  di  mantenimento in servizio fino al settantesimo anno,
 per  il  conseguimento  del  massimo  trattamento  pensionistico,  ha
 sollevato,  con  ordinanza  del 9 maggio 1991 (R.O. n. 125 del 1992),
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1,  comma  quarto-
 quinquies,  del  decreto-legge  27 dicembre 1989, n. 413, convertito,
 con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37,  nella  parte
 in  cui  esclude  dall'ivi  previsto  beneficio del prolungamento del
 servizio per  i  fini  suddetti  i  dirigenti  delle  amministrazioni
 statali che alla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge
 abbiano gia' compiuto il sessantacinquesimo anno;
      che,  ad avviso del giudice a quo, sarebbero violati gli artt. 3
 e 97 della Costituzione, discriminandosi irrazionalmente fra soggetti
 che versano in condizioni di sostanziale parita' e privandosi la P.A.
 della collaborazione di dipendenti con vasta esperienza;
      che la parte privata, con atto di costituzione,  poi  illustrato
 da  memoria,  ha concluso per la restituzione degli atti al giudice a
 quo, in quanto  nella  fattispecie  potrebbe  avere  applicazione  il
 decreto-legge  n.  413  del 1989, convertito in legge n. 37 del 1990,
 sopravvenuto alla ordinanza di remissione, e,  subordinatamente,  per
 la illegittimita' della norma censurata;
      che   l'Avvocatura   Generale   dello   Stato,   intervenuta  in
 rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso
 per l'infondatezza della questione;
    Considerato che la questione de qua e' stata esaminata dal giudice
 a quo anche alla stregua della nuova norma, e che pertanto  non  puo'
 disporsi la restituzione degli atti;
      che  questa  Corte  ha gia' ritenuto che la determinazione della
 data di entrata in vigore della legge rientra nella  discrezionalita'
 del legislatore (sentt. nn. 440 del 1991 e 1032 del 1988; ord. n. 419
 del  1990); che la disposizione censurata non si applica ai dirigenti
 gia' collocati a riposo,  anche  se  abbiano  impugnato  il  relativo
 provvedimento  perche'  la  impugnazione  non  conserva  in  vita  il
 rapporto di impiego cessato alla data prestabilita; e che e' ultroneo
 il riferimento all'art. 97 della  Costituzione  in  quanto  i  rimedi
 apprestati  per  situazioni  particolari  e  peculiari  non  incidono
 sull'organizzazione  della  Pubblica  Amministrazione   e   sul   suo
 funzionamento,  anche  perche' non riguardano l'intera disciplina del
 rapporto di pubblico impiego (sent. n. 440 del 1991);
      che  non  sono  stati  dedotti  motivi  nuovi  per  una  diversa
 decisione, onde la riproposta questione e' manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt.  26  della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle
 Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara la manifesta infondatezza della questione di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 1, comma quarto-quinquies, del decreto-legge
 27  dicembre  1989,  n.  413  (Disposizioni  urgenti  in  materia  di
 trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie  ad
 essi equiparate, nonche' in materia di pubblico impiego), convertito,
 con  modificazioni,  in legge 28 febbraio 1990, n. 37, in riferimento
 agli artt. 3 e 97 della Costituzione, sollevata dal T.A.R. del  Lazio
 con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 1992.
                       Il presidente: BORZELLINO
                          Il redattore: GRECO
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 19 ottobre 1992.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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