N. 689 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 agosto 1992

                                N. 689
 Ordinanza   emessa  il  3  agosto  1992  dal  pretore  di  Parma  nel
 procedimento civile vertente tra Fonti di Varano dei Marchesi  S.r.l.
 e l'Ispettorato provinciale del lavoro di Parma
 Previdenza ed assistenza sociale - Violazioni comportanti evasioni
    contributive  e  violazioni  di  adempimenti  formali  -  Sanzione
    amministrativa   -   Irrogazione   con   ordinanza-ingiunzione   -
    Opposizione  -  Esperibilita'  di riti differenziati a seconda che
    l'ente emittente sia  l'I.N.P.S.  o  l'ispettorato  del  lavoro  -
    Contrasto  con  il principio di eguaglianza e della garanzia della
    tutela giurisdizionale dei diritti -  Lesione  del  principio  del
    giudice  naturale precostituito per legge - Richiamo alla sentenza
    n. 433/1990.
 (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 35, secondo, terzo, quarto e
    settimo comma).
 (Cost., artt. 3, 24, 25 e 113; legge 24 novembre 1981, n. 689, art.
    22).
(GU n.46 del 4-11-1992 )
                              IL PRETORE
    A scioglimento della riserva formulata all'udienza del  15  giugno
 1992  ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nel  procedimento  di
 opposizione a ordinanza-ingiunzine promosso dalle Fonti di Varano dei
 Marchesi S.r.l., in persona dell'A.U. signora Bulla Teresa Maria, con
 l'avv. Antonio Giovati, ricorrente, contro l'Ispettorato  provinciale
 del  lavoro  di  Parma,  con  il  funzionario  dott.  Franco  Avanzi,
 resistente.
                     OSSERVANDO IN FATTO E DIRITTO
   Con ricorso del 28 novembre 1991 diretto al  pretore  di  Parma  in
 funzione  di  giudice  del  lavoro,  la  societa' Fonti di Varano dei
 Marchesi S.r.l. proponeva opposizione, ex  art.  22  della  legge  n.
 689/1981, avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 7083 del 22 ottobre 1991
 dell'Ispettorato  provinciale  del  lavoro  di Parma per il pagamento
 della sanzione amministrativa di L. 2.000.000, inflitta a Bulla Maria
 Teresa, per avere assunto il  lavoratore  Bernini  Aldo  non  per  il
 tramite della competente sezione circoscrizionale per l'impiego.
    La  contestazione degli illeciti del 21 giugo 1991 riguardava pure
 la mancata registrazione dello stesso lavoratore  sui  libri  paga  e
 matricola  e  il  mancato  versamento  dei contributi previdenziali e
 assistenziali, e dei premi assicurativi.
    Dopo la notifica del ricorso e del decreto, l'ispettorato, a mezzo
 del  proprio  funzionario  dott.  Avanzi  Franco,  si  costituiva  in
 giudizio,  con  il deposito di memoria di risposta, ivi sostenendo in
 via pregiudiziale, che nella  specie  sussiste  la  competenza  dello
 stesso  ispettorato ad emettere l'ordinanza-ingiunzione; ma eccependo
 l'incompetenza del  giudice  del  lavoro,  dovendo  la  causa  essere
 trattata  con  il  rito  previsto  dagli artt. 22 e 23 della legge n.
 689/1981.
    All'udienza  di  comparizione,  il  pretore  si  e'  riservato  di
 decidere sulla questione del rito e sulla eventuale remissione  degli
 atti della Corte costituzionale.
    Sostiene  parte  ricorrente che l'ordinanza-ingiunzione opposta e'
 illegittima e come tale  deve  essere  annullata  in  quanto  non  e'
 esistito  un  rapporto di lavoro subordinato fra essa ricorrente e il
 lavoratore  D'Addio;  talche'  senza  fondamento   alcuno   sono   le
 contestazioni  relative alla violazione di carattere formale e quella
 concernente l'evasione contributiva;  violazioni  che,  invece,  sono
 affermate e sostenute dall'ispettorato del lavoro.
    Ne  consegue  che  oggetto del presente giudizio di opposizione e'
 l'accertamento, avente carattere pregiudiziale, in senso  positivo  o
 negativo,  del preteso rapporto di lavoro subordinato, costituente il
 presupposto comune di entrambe le violazioni.
    Pero', mentre la ricorrente richiede che la causa venga trattata e
 decisa secondo le regole proprie del rito del  lavoro  (artt.  442  e
 segg.  del c.p.c.); non solo in ragione dello specifico oggetto della
 controversia (esistenza o meno del rapporto di  lavoro  subordinato);
 ma  anche  perche'  in esso e' contestualmente coinvolta la questione
 concernente l'omissione del versamento di contributi e premi relativi
 al  rapporto  assicurativo  obbligatorio,  viceversa,  l'altra  parte
 (ispettorato  del lavoro) pretende che l'opposizione venga trattata e
 decisa secondo le  regole  ordinarie  (artt.  22-23  della  legge  n.
 689/1981)  da  parte del pretore non giudice del lavoro. Ne consegue,
 secondo l'ispettorato, che nella specie dovrebbe il pretore adito  in
 funzione  di  giudice del lavoro pronunciare ordinanza di conversione
 del rito ex art. 427 del c.p.c.
    Senonche',  secondo  il  giudicante,  gravi  difficolta'   possono
 sorgere  in  relazione  al  caso  di specie, nella determinazione del
 funzionamento  pratico  delle  regole  applicabili  in   materia   di
 conversione  del  rito,  specialmente  quando  la scelta dello stesso
 diventa rilevante sia sotto il profilo processuale che ai fini  della
 decisione di merito.
    Invero,  con riguardo alla materia in esame, l'art. 35 della legge
 n. 689/1981 opera una fondamentale  distinzione  tra  due  gruppi  di
 violazione:  quelle  aventi specifica natura contributiva consistenti
 nell'omissione totale o paziale del versamento di contributi e  premi
 (secondo  comma)  e  quelle alle stesse connesse in quanto si accerti
 che dalla violazione derivi o che essa comporti l'omesso  o  parziale
 versamento (terzo comma).
    Nei  detti  casi  e'  previsto  che  l'ordinanza-ingiunzione debba
 essere  emessa  dagli  enti  ed  istituti  gestori  delle  forme   di
 previdenza  ed assistenza obbligatorie e l'opposizione sara' proposta
 avanti al pretore in funzione di giudice del lavoro, secondo il  rito
 previsto dagli artt. 442 e segg. del c.p.c.
    Per  le altre violazioni che non consistono nell'omesso o parziale
 versamento di contributi e premi e che non sono allo stesso connesse,
 ne' direttamente, ne' indirettamente,  l'opposizione  sara'  proposta
 avanti  al pretore ordinario, secondo il rito previsto dagli artt. 22
 e 23 della legge n. 689/1981 (art. 35, settimo comma).
    A tal riguardo, pero', la Corte costituzionale,  con  la  sentenza
 del  3 ottobre 1990, n. 433, ha ritenuto che qualora nel procedimento
 di opposizione  all'ingiunzione  dell'ispettorato  si  discute  della
 esistenza  o  meno del preteso rapporto di lavoro subordinato dal cui
 accertamento  deriva  anche  l'obbligo  del  versamento  o  meno  dei
 contributi  si  possono  verificare interferenze reciproche fra i due
 procedimenti.
    E quindi puo' accadere,  come  nella  specie,  che  "a  causa  del
 ritardo    dell'emissione    dell'ordinanza-ingiunzione    da   parte
 dell'I.N.P.S, dovuto a scarsa tempestivita' di inoltro  del  rapporto
 dell'autorita'   ispettiva   o  di  altri  intralci  burocratici,  la
 questione pregiudiziale circa (l'esistenza di un rapporto di  lavoro,
 dalla   quale   dipende   l'esistenza   della   contestata   evasione
 contributiva, sia sollevata non in opposizione a tale  contestazione,
 ma  nel  giudizio di opposizione contro l'ingiunzione precedentemente
 emessa dall'ispettorato per la violazione, contestualmente accertata,
 di un obbligo di natura formale. Ma, contro la  razionalita'  di  una
 disciplina  normativa  non fornisce argomento il rilievo che in certe
 circostanze di carattere eccezionale essa puo' risultare  distorta  a
 causa  di  disfunzioni  dell'attivita' amministrativa rimediabili con
 una migliore organizzazione e una maggiore efficienza".
    Ma, tali argomentazioni non sembrano ne' puntuali ne' convincenti,
 in quanto la citata sentenza della Corte costituzionale  n.  433/1990
 finisce con il riconoscere esclusivo il rilievo processuale al fatto,
 assolutamente  casuale,  della antecedenza cronologica nella notifica
 dell'una o dell'altra ordinanza,  con  la  conseguenza  che  se  piu'
 sollecito  sara'  stato  l'ispettorato  si  fara'  applicazione,  nel
 giudizio di opposizione, del rito ordinario di cui all'art. 22  della
 legge  n.  689/1981;  e  se  piu' sollecito sara' stato l'istituto di
 previdenza si fara'  luogo  al  giudizio  di  opposizione  avanti  al
 giudice  del  lavoro, ai sensi degli artt. 442 e segg. del c.p.c. Ma,
 tale  impostazione  non  sembra  ne'  corretta  dal  punto  di  vista
 costituzionale ne' razionale sotto il profilo pratico ed operativo.
    Invero,  se  la  legge  ammette,  come sembra doversi dedurre, una
 sorta  di  sovrapposizione   (vera   e   propria   duplicazione)   di
 procedimenti dovuta a fattori casuali di maggiore o minore speditezza
 e/o  efficienza  dell'azione  amministrativa,  l'art.  35  citato non
 appare in sintonia con il  principio  costituzionale  di  uguaglianza
 correlato  alla  garanzia  della  tutela  giurisdizionale dei diritti
 (artt. 3 e 24 della Costituzione), in quanto giudizi aventi lo stesso
 oggetto sostanziale, quale e' l'accertamento del  comune  presupposto
 dell'esistenza  o  meno del rapporto di lavoro subordinato da cui poi
 dipende l'esistenza della violazione di carattere formale e di quella
 concernente l'obbligo del  versamento  dei  contributi,  non  possono
 essere   trattati   indifferentemente   con   riti   diversi   aventi
 caratteristiche ben differenziate  sotto  il  profilo  sostanziale  e
 processuale.
    Infatti,  nei  confronti  del  medesimo  soggetto e a fronte dello
 stesso accertamento pregiudiziale (esistenza o meno del  rapporto  di
 lavoro)  possono  instaurarsi  due  giudizi  diversi  dinnanzi  a due
 giudici aventi "competenze" funzionali diverse.
    Non potendosi - di conseguenza - fare  ricorso  alla  riunione  di
 procedimenti,   il   giudice   chiamato  per  ultimo  a  pronunciarsi
 sull'accertamento di quel presupposto sostanziale  non  potrebbe  non
 sospendere  il  proprio  procedimento  per  trovarsi poi di fronte al
 giudicato sul punto formatosi nel giudizio in precedenza  instaurato,
 dovendo subire cosi' lo svuotamento dell'accertamento giudiziale allo
 stesso   demandato   sulla   medesima   questione   onde  pronunciare
 sull'annullamento o meno dell'ordinanza-ingiunzione.
    D'altra  parte, se il giudizio successivo e' quello incardinato in
 base al rito previdenziale avanti al  giudice  del  lavoro,  siffatto
 svuotamento   del  giudizio  di  opposizione  si  verificherebbe  nei
 confronti  di  quest'ultimo  giudice  in  violazione  del   principio
 dell'attrazione  della  materia lavoristica e previdenziale nell'area
 di competenza del giudice specializzato.
    La diversita' di regime processuale nei due casi  risulta  di  non
 agevole spiegazione e di dubbia legittimita' costituzionale, ai sensi
 degli  artt.  3,  24  e 25 della Costituzione, posto che in ogni caso
 occorre accertare il comune e imprescindibile presupposto sostanziale
 dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato.
    Invero, non si capisce, ad esempio, perche'  il  medesimo  diritto
 puo'  essere  fatto  valere di persona o solo mediante il difensore a
 seconda della forma processuale del rito da seguire,  la  cui  scelta
 per  di  piu'  compete  solo  ad  uno  dei  due soggetti del rapporto
 processuale (l'ente) che l'altro e lo stesso giudice devono subire.
    Non e' chi non veda, infatti, come l'ente  che  per  primo  emette
 l'ordinanza-ingiunzione  determina  esso stesso la scelta del rito da
 seguire nel giudizio di opposizione  senza  possibilita'  di  rimedio
 alcuno.
    Ma,  cio' comporta all'evidenza anche la scelta del singolo gudice
 ad opera della parte, che l'altra parte e lo stesso giudice prescelto
 devono subire, in violazione del principio costituzionale del giudice
 naturale precostituito per  legge  in  base  a  criteri  oggettivi  e
 predeterminati (art. 25 della Costituzione) cui si ispirano le regole
 relative  alla  ripartizione  e  alla  assegnazione  degli  affari ai
 singoli  magistrati  all'interno  dello  stesso  ufficio,   a   norma
 dell'art.  3  del  d.P.R.  22 settembre 1988, n. 449, che ha aggiunto
 l'art. 7 bis del vigente ord. giud. r.d.  30  gennaio  1941,  n.  12;
 tanto  piu'  che  le  funzioni  esclusive  di giudice del lavoro sono
 stabilite per legge e assegnate direttamente dal C.S.M. (v.  art.  21
 della legge n.  533/1973).
    Il  che  non e' senza conseguenze di carattere processuale che poi
 vanno ad incidere sulla effettivita'  della  tutela  del  diritto  in
 senso  sostanziale  (artt.  113  e  24  della  Costitizione),  ove si
 consideri che i due procedimenti hanno  diverse  caratteristiche  che
 comportano,  a  fronte  del  medesimo accertamento, una disparita' di
 trattamento, quale quello attinente  al  regime  probatorio  e  delle
 preclusioni  e al regime delle impugnazioni come risultanti dall'art.
 23 della legge n. 689/1981, sulla liberta' dei mezzi di prova e sulla
 inappellabilita' delle sentenze.
    Ne deriva allora che non e' piu' una semplice  questione  di  rito
 stabilire  se  la  controversia  debba  essere decisa dal giudice del
 lavoro o dal giudice ordinario, da risolvere col  semplice  passaggio
 dall'uno  all'altro  rito (cfr. Cass. 28 gennaio 1978, n. 404); ma e'
 questione che coinvolge, con riguardo al caso di specie, interessi di
 piu' vasta portata che vanno tutelati in modo piu'  incisivo  e  piu'
 pregnante.
    Tale  tutela,  nella  specie, non puo' essere garantita a mezzo di
 una semplice ordinanza di tramutamento dal rito del lavoro  a  quello
 ordinario,  da  operare  non  sulla base della natura obiettiva della
 controversia, bensi' sulla semplice  constatazione  che  l'ordinanza-
 ingiunzione  e'  stata  pronunciata dall'ispettorato del lavoro e che
 quindi per cio' solo il giudizio  di  opposizione  non  potrebbe  non
 essere  promosso  che davanti al pretore ordinario non in funzione di
 giudice del lavoro.
    Cio'  all'evidenza  determina  il  venir   meno   della   funzione
 valutativa  del  giudicante;  e  consente  che  il  rito oltre che il
 giudice vengano scelti da una delle parti senza possibilita'  di  una
 diversa valutazione ad opera dell'altra parte e dello stesso giudice.
    Nella  specie,  invero, e' fermo convincimento del giudicante, che
 il rito da seguire e' quello  previsto  per  le  cause  di  lavoro  e
 previdenziali ad opera del pretore in funzione di giudice del lavoro,
 ancorche'  si  tratti  di  opposizione a ordinanza-ingiunzione emessa
 dall'ispettorato del lavoro, in virtu' del principio  dell'attrazione
 della  materia  lavoristica  (accertamento  del  rapporto  di  lavoro
 subordinato) e previdenziale (essendo  pure  coinvolta  la  questione
 della  omissione  contributiva)  nell'area  di competenza del giudice
 specializzato.
    Ne consegue che l'art. 35, secondo, terzo, quarto e settimo comma,
 appare costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non  prevede
 un  adeguato,  oggettivo  e  razionale  coordinamento  fra  piu' riti
 processuali esperibili e una competenza del giudice in base a criteri
 predeterminati e oggettivi nei sensi di cui in motivazione, a  fronte
 di ipotesi peculiari come quella in esame.
    La  questione appare non manifestamente infondata e rilevante e ne
 va rimesso l'esame alla Corte costituzionale con la  sospensione  del
 procedimento.
                               P. Q. M.
    Visti gli artt. 1 e 23 della legge n. 87/1953;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 35, secondo,  terzo,  quarto  e
 settimo  comma,  della  legge  24 novembre 1981, n. 689, in relazione
 all'art. 22 stessa legge nella parte  in  cui  prevede  un  adeguato,
 oggettivo   e  razionale  coordinamento  fra  piu'  riti  processuali
 esperibili e una individuazione del giudice "competente"  in  base  a
 criteri  predeterminati e oggettivi, nei sensi di cui in motivazione,
 a fronte di ipotesi peculiari  come  quella  in  esame;  e  cio'  con
 riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 113 della Costituzione;
    Sospende  il  giudizio  in  corso  e  rimette  gli atti alla Corte
 costituzionale;
    Dispone che la presente ordinanza venga comunicata alle parti e ai
 Presidenti della due Camere del  Parlamento;  nonche'  notificata  al
 Presidente del Consiglio dei Ministri.
      Parma, addi' 3 agosto 1992
                          Il pretore: FERRAU'
                               Il collaboratore di cancelleria: CORINO
 92C1166