N. 692 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 aprile 1992
N. 692 Ordinanza emessa l'8 aprile 1992 dalla Corte dei conti, sezioni riunite, sul ricorso proposto dal procuratore generale nei confronti degli eredi di Smedile Antonio Responsabilita' patrimoniale - Azione di responsabilita' per danno erariale nei confronti di amministratori e dipendenti dei comuni e delle province - Improponibilita' in caso di morte degli stessi nei confronti degli eredi - Ingiustificata disparita' di trattamento tra eredi degli amministratori e dipendenti di comuni e delle province rispetto agli eredi di dipendenti e amministratori di enti pubblici, dello Stato e degli altri enti locali, nonche' rispetto a qualsiasi altro erede responsabile ex artt. 725 e 754 del c.c. - Irrazionalita' ed ingiustificata disparita' di trattamento di situazioni analoghe e violazione dei principi di imparzialita' e buon andamento della p.a. (Legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 58, quarto comma). (Cost., artt. 3 e 97).(GU n.46 del 4-11-1992 )
LA CORTE DEI CONTI Ha formulato la seguente ordinanza nel giudizio di appello iscritto al n. 1162/SR/A del registro di segreteria, proposto dal Procuratore Generale avverso la sentenza n. 28/1991 in data 18 gennaio 1991 della sezione prima giuridizionale ordinaria; Visti gli atti di causa; Uditi all'udienza pubblica dell'8 aprile 1992 il consigliere relatore Rita Arrigoni ed il pubblico ministero vice procuratore generale Tommaso Cottone; Premesso che nel corso del giudizio di primo grado instaurato nei confronti dei signori Amelia e Silvio Smedile, quali eredi del signor Antonio Smedile - dipendente del Ministero dei lavori pubblici - e' intervenuta - gia' citati detti eredi - la legge 8 giugno 1990, n. 142, la quale all'art. 58, quarto comma, ha escluso la trasmissibilita' agli eredi della responsabilita' per danni cagionati dal de cuius al comune o alla provincia di cui era amministratore o dipendente; Premesso altresi' che il giudice di primo grado con la sentenza impugnata ha assolto detti eredi per mancanza di legitimatio ad causam avendo ritenuto ai medesimi applicabile il richiamato art. 58, quarto comma della legge n. 142/1990, pur trattandosi di eredi di dipendente statale anche se deceduto il dante causa e gli eredi gia' citati prima dell'entrata in vigore della detta legge n. 142/1990; Considerato che secondo un indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, che questo giudice ritiene di condividere, l'art. 58, quarto comma, per la parte che qui interessa, pur essendo norma sostanziale, ha efficacia retroattiva ed e' applicabile a tutti i giudizi nei confronti di eredi di amministratori e dipendenti del comune e della provincia gia' pendenti alla data in vigore della legge citata in quanto norma di favore, di diritto pubblico e jus superveniens applicabile ai rapporti giuridici pendenti al momento della decisione; che a tali conclusioni detta giurisprudenza, condivisa da questo giudice, e' pervenuta nella considerazione: a) che si tratta di rapporti ad effetti non esauriti; b) che la citata legge n. 142/1990 disciplina gli effetti e non il fatto generatore della situazione giuridica; c) che la responsabilita' amministrativa si concreta in una situazione soggettiva che si protrae nel tempo, alla quale va applicato lo jus superveniens secondo la teoria dei fatti compiuti (cfr. in tal senso Corte dei conti, sezione seconda, n. 317 del 15 ottobre 1991; sezione prima n. 60 del 22 febbraio 1991; sezione seconda n. 330 dell'8 ottobre 1990. Cfr. peraltro in senso contrario per una diversa ricostruzione in ordine ai limiti di applicabilita' dello jus superveniens secondo la teoria del fatto compiuto sezione prima n. 245 del 26 novembre 1990, sezioni riunite n. 751 del 17 febbraio 1992 e piu' in generale Cass. civ. n. 2003 del 12 marzo 1990. Cfr. infine Corte costituzionale ordinanza n. 475 del 16-19 dicembre 1991); Considerato che, posta la retroattivita' della norma, essa allo stato appare applicabile solo agli eredi di amministratori e dipendenti dei comuni e delle province e non anche agli eredi di dipendenti statali - come nella fattispecie per cui e' qui causa - e di amministratori e dipendenti di altri enti pubblici istituzionali e locali; Considerato per l'effetto che il piu' volte richiamato art. 58, quarto comma, appare di dubbia costituzionalita', in quanto non applicabile alla fattispecie per cui e' qui causa ed ad altre consimili, per violazione dell'art. 3 della Costituzione - cosi' operando una disparita' di trattamento tra eredi di amministratori e/o dipendenti comunali e provinciali ed eredi degli altri pubblici dipendenti soggetti alla giurisdizione di questo giudice - e dell'art. 97 della Costituzione - la' dove sancisce i principi di imparzialita' oltreche' di buon andamento dell'Amministrazione -, il tutto in un ordinamento che ha inteso ricondurre in un unico regime le responsabilita' (art. 58, primo comma); Considerato che la norma di cui al piu' volte richiamato art. 58, quarto comma, che costituisce deroga ai principi geneali in materia di successione mortis causa nei limiti e nella prospettazione indi- cate, non appare scorretta da alcuna esigenza o situazione di peculiarita'; Rilevato infine che la norma stessa appare in contrasto con il principio di razionalita', atteso il contrasto tra il primo comma, che pone un principio di omogeneizzazione delle responsabilita' di tutti i pubblici dipendenti, ed il successivo quarto comma, che pone ingiustificate discriminazioni per quanto innanzi detto e pertanto sotto tale profilo non appare rilevante ai fini del decidere la dedotta questione di legittimita' costituzionale dell'art. 58, quarto comma, nella parte in cui non prevede l'esclusione dai rapporti patrimoniali trasmissibili agli eredi della responsabilita' per danni cagionati anche da de cuius allo Stato pubblica amministrazione di cui era dipendente; Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953;
P. Q. M. Ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 58, quarto comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nei termini di cui in motivazione. Dispone la sospensione del giudizio in attesa della decisione della Corte costituzionale; Dispone che a cura della segreteria gli atti vengano rimessi alla Corte costituzionale e che copia della presente ordinanza venga notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Roma nella Camera del consiglio dell'8 aprile 1992. Il presidente: PALLOTTINO Depositato in segreteria il 2 giugno 1992. p. Il dirigente superiore: (firma illeggibile) 92C1169