N. 399 SENTENZA 19 - 26 ottobre 1992

 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo penale- Pretore-  Fase  predibattimentale-  Reiezione  della
 richiesta   di  applicazione  di  pena  concordata  per  la  ritenuta
 insussistenza  di  una  ipotesi  attenuata  del   reato   contestato-
 Incompatibilita'  a  procedere  al  dibattimento- Mancata previsione-
 Richiamo alla sentenza 124/1992 della Corte- Valutazione non  formale
 ma   di   contenuto  da  parte  del  giudice  circa  l'idoneita'delle
 risultanzedelle  indagini  preliminari  a  fondare  un  giudizio   di
 responsabilita' dell'imputato - Illegittimita' costituzionale.
 
 (C.P.P., art. 34, secondo comma)
 
 (Cost., artt. 3, 25, 76, 77 e 101; L. 81/1987, art. 2, nn. 67 e 103).
(GU n.46 del 4-11-1992 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
    CASAVOLA,  prof.  Antonio  BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI,  prof.  Enzo  CHELI,  dott.
    Renato  GRANATA,  prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI,
    prof. Cesare MIRABELLI;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'art.  34,  secondo
 comma,  del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
 il 19 febbraio 1992 dal Pretore  di  Bassano  del  Grappa  -  sezione
 distaccata  di  Asiago  -  nel procedimento penale a carico di Pavone
 Antonino, iscritta al n. 169 del registro ordinanze 1992 e pubblicata
 nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  16,  prima  serie
 speciale, dell'anno 1992;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 1› luglio 1992 il Giudice
 relatore Ugo Spagnoli;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Decidendo sulla richiesta di applicazione di pena  concordata
 per  il  reato di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen. avanzata
 prima dell'apertura del dibattimento dall'imputato  e  condivisa  dal
 pubblico  ministero,  il  Pretore  di  Bassano  del  Grappa - sezione
 distaccata di Asiago - la rigettava, ritenendo che nella  specie  non
 fosse  configurabile l'ipotesi di particolare tenuita' del contestato
 reato di ricettazione prevista dalla suddetta disposizione.
    Indi sollevava, con ordinanza del 19 febbraio 1992, una  questione
 di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  34,  secondo  comma, del
 codice di procedura penale, assumendo che la mancata previsione,  per
 tale  ipotesi,  dell'incompatibilita'  a  procedere  al  dibattimento
 contrasti con le direttive di cui ai nn. 67 e 103 dell'art.  2  della
 legge  delega  16 febbraio 1987, n. 81 - e percio' con gli artt. 76 e
 77 Cost. - nonche' con gli artt. 25, 101 e 3 Cost.
    Richiamando diffusamente le ragioni sostanziali poste a base delle
 declaratorie  di  incostituzionalita'  contenute  nelle  sentenze  di
 questa  Corte  nn. 496 del 1990, 401 e 502 del 1991, il giudice a quo
 ne  sostiene  la  ricorrenza  nel  caso  di  specie.  Sottolinea,  al
 riguardo,  che il rigetto della richiesta di applicazione di pena per
 motivi attinenti alla congruita' di questa, ed in particolare per  la
 ritenuta  non  configurabilita',  nel caso concreto, di un'ipotesi di
 reato attenuata in luogo di quella base, presuppone  una  valutazione
 non  formale,  ma di contenuto degli atti contenuti nel fascicolo del
 pubblico ministero ed investe, percio', il merito della decisione. Di
 qui la violazione sia delle predette direttive,  non  apparendo  tale
 duplicita'  di  giudizio  di  merito  conforme al modello accusatorio
 voluto dal legislatore delegante ed alla rigorosa distinzione tra  le
 funzioni  di  pubblico ministero e di giudice; sia della posizione di
 imparzialita' di questi garantita dai principi di precostituzione per
 legge del giudice naturale e di indipendenza del  giudice;  sia,  in-
 fine,   del  principio  di  uguaglianza,  stante  l'analogia  tra  la
 situazione in esame e  quelle  considerate  nelle  predette  sentenze
 costituzionali.
    2.  -  Il  Presidente  del Consiglio dei ministri, rappresentato e
 difeso dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato,  ha  chiesto  che  la
 questione  sia  dichiarata  inammissibile  o  infondata,  richiamando
 l'atto  di  intervento  depositato  nel   giudizio   instaurato   con
 l'ordinanza  iscritta  al n. 664 reg. ord. 1991, gia' riassunto nella
 sentenza n. 124 del 1992 (par. 4.1).
                        Considerato in diritto
    1. - Il Pretore di Bassano del  Grappa  -  sezione  distaccata  di
 Asiago  -  dubita  della  legittimita'  costituzionale  dell'art. 34,
 secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non
 prevede che non possa procedere al dibattimento il giudice che, prima
 della sua apertura, abbia respinto la richiesta  di  applicazione  di
 pena  concordata  per  la  ritenuta  configurabilita' dell'ipotesi di
 reato base anziche' di quella attenuata indicata nella richiesta.
    A  suo  avviso,  tale   provvedimento   comporta   una   pregnante
 valutazione  di  merito  delle risultanze degli atti processuali, si'
 che  la   mancata   previsione   dell'incompatibilita'   sarebbe   in
 contraddizione  sia  col  modello  accusatorio voluto dal legislatore
 delegante (direttive nn. 67 e 103), sia coi principi di imparzialita'
 ed indipendenza del giudice sanciti dagli artt. 25 e 101  Cost.,  sia
 col   principio  di  uguaglianza,  essendo  stata  l'incompatibilita'
 riconosciuta da questa Corte in situazioni analoghe con sentenze  nn.
 496 del 1990, 401 e 502 del 1991.
    2. - La questione e' fondata.
    Con  la  sentenza n. 124 del 1992, questa Corte ha, in riferimento
 all'art.  76  Cost.,  dichiarato   "l'illegittimita'   costituzionale
 dell'art.  34,  secondo  comma, del codice di procedura penale, nella
 parte in cui non prevede l'incompatibilita' a partecipare all'udienza
 dibattimentale del giudice per  le  indagini  preliminari  presso  la
 pretura  che  abbia  respinto  la  richiesta  di applicazione di pena
 concordata  per  la  ritenuta  non  concedibilita'   di   circostanze
 attenuanti".   La   situazione  ora  considerata,  di  rigetto  della
 richiesta per la ritenuta  non  ricorrenza  di  un'ipotesi  di  reato
 attenuata  in  luogo  di quella base piu' grave, e' - ai fini che qui
 interessano - analoga, dato che anche in tal caso viene compiuta "una
 valutazione non formale, ma  di  contenuto  circa  l'idoneita'  delle
 risultanze  delle  indagini  preliminari  a  fondare  un  giudizio di
 responsabilita'  dell'imputato,  per  di  piu'  accompagnata  da  una
 valutazione   di  applicabilita'  di  una  pena  superiore  a  quella
 richiesta dal pubblico ministero".
    Va percio' dichiarata l'illegittimita' costituzionale della  norma
 impugnata,  nella  parte  in  cui  non  prevede  l'incompatibilita' a
 procedere al dibattimento del pretore  che,  prima  dell'apertura  di
 questo,   abbia   respinto  la  richiesta  di  applicazione  di  pena
 concordata per il ritenuto non ricorrere di un'ipotesi attenuata  del
 reato contestato.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  34, secondo
 comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede
 l'incompatibilita' a procedere al dibattimento del pretore che, prima
 dell'apertura di questo, abbia respinto la richiesta di  applicazione
 di  pena  concordata  per  il  ritenuto  non  ricorrere di un'ipotesi
 attenuata del reato contestato.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 1992.
                       Il presidente: CORASANITI
                        Il redattore: SPAGNOLI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1992.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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