N. 408 SENTENZA 21 - 29 ottobre 1992
Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione. Sanita' pubblica - Regione Sardegna - Servizi di alta specialita' - Strutture - Determinazione - Insussistenza di lesioni o menomazioni nelle attribuzioni e nelle competenze regionali - Inammissibilita' (D.M.- Min. Sanita' 29 gennaio 1992) (Stat. reg. Sardegna, artt. 4, lett. i) e 6)(GU n.46 del 4-11-1992 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione autonoma della Sardegna notificato il 1 aprile 1992, depositato in Cancelleria l'8 successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro della sanita' 29 gennaio 1992, recante: "Elenco di alte specialita' e fissazione dei requisiti necessari alle strutture sanitarie per l'esercizio delle attivita' di alta specialita'" ed iscritto al n. 8 del registro conflitti 1992; Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 6 ottobre 1992 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino; Uditi l'avv. Sergio Panunzio per la Regione Sardegna e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri; Ritenuto in fatto 1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato la Regione autonoma della Sardegna ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Ministro della sanita' 29 gennaio 1992, recante "Elenco di alte specialita' e fissazione dei requisiti necessari alle strutture per l'esercizio delle attivita' di alta specialita'", deducendo la violazione delle attribuzioni ad essa spettanti ex artt. 4, lett. i, e 6 della legge cost. 26 febbraio 1948, n.3 (Statuto speciale per la Sardegna) e alle relative norme d'attuazione (d.P.R. 22 maggio 1975, n.480, art. 20), nonche' la violazione del principio di legalita'. La Regione premette di aver disciplinato, nel proprio territorio ed in base alle suddette competenze, le attivita' di assistenza sanitaria ed ospedaliera attraverso un'organica disciplina legislativa e di aver stabilito in particolare gli indirizzi e le modalita' delle attivita' finalizzate all'attuazione del servizio sanitario nazionale nel territorio sardo, attraverso il Piano sanitario regionale approvato con la l.reg. 30 aprile 1985, n.10. Rilevato, poi, che nella regione esistono e sono operanti vari centri di alta specialita' si osserva che il Ministro della sanita', con il decreto in esame, ha proceduto alla determinazione dei rispettivi bacini d'utenza, che sono cosi' risultati compresi in fasce tra i 3-4 milioni ed i 14-17 milioni d'abitanti (a seconda di ciascuna specialita'). Si lamenta in conseguenza che l'operata determinazione dei detti bacini sarebbe di dimensioni superiori alla popolazione residente nel territorio regionale, comportando, cosi', l'effetto pratico della eliminazione dei servizi di "alta specialita'" gia' esistenti ed operanti in Sardegna. La Regione si troverebbe in tal modo privata della possibilita' di fornire agli abitanti dell'isola le relative prestazioni sanitarie che gli aventi diritto sarebbero costretti a richiedere sul continente. Oltre alla violazione delle attribuzioni ex art. 4, lett. i, e 6 dello Statuto speciale, la ricorrente ha altresi' censurato il decreto per violazione del principio di legalita', sul rilievo che nessuna norma ha conferito al Ministro il potere d'individuare le strutture di cui trattasi ed i relativi bacini d'utenza, da determinarsi attraverso il piano sanitario nazionale predisposto dal Governo e soggetto alla approvazione del Parlamento. 2. - Si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'inammissibilita' del ricorso. Si osserva al riguardo che il decreto non avrebbe disposto alcunche' circa la dislocazione delle strutture, per cui non avrebbe ragion d'essere la preoccupazione manifestata dalla ricorrente, con conseguente difetto di interesse da parte della Regione: la definizione territoriale dei bacini d'utenza non puo' dirsi avvenuta, infatti, col decreto impugnato, essendosi questo limitato a fissare le generali caratteristiche funzionali dei bacini per ciascuna delle branche di alta specialita' individuate. Non sussisterebbe, poi, violazione del principio di legalita', poiche' l'art.5 della legge 24 ottobre 1985, n.595 (Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986- 1988) avrebbe demandato ad un decreto ministeriale non soltanto di stabilire i requisiti minimi di personale ed attrezzature, i collegamenti con attivita' affini e le caratterestiche di professionalita'del personale delle singole strutture, ma altresi' di definire, per ciascuna delle specialita', il tipo "funzionale" dei relativi bacini d'utenza secondo un criterio costi-benefici. Considerato in diritto 1. - La Regione Sardegna ha dedotto la illegittimita' del decreto del Ministro della sanita' 29 gennaio 1992 (Elenco di alte specialita' e fissazione dei requisiti necessari alle strutture sanitarie per l'esercizio delle attivita' di alta specialita') poiche' con esso si sarebbero determinati - in sostanza - i servizi d'utenza effettivi, per ciascuna "alta specialita'" considerata, fuori dal territorio della Sardegna. L'Avvocatura generale dello Stato, in via preliminare, ha eccepito la inammissibilita' del ricorso. 2. L'eccezione e' fondata. Nella fattispecie non vengono in considerazione lesioni o menomazioni nelle attribuzioni e nelle competenze regionali. Il decreto si e' limitato, infatti, ad enunciare meri criteri di requisito delle strutture, senza nulla disporre, con procedura concreta, circa la effettiva dislocazione delle stesse. Le censure della Regione si prospettano pertanto inammissibili, cosi' come sostenuto da parte resistente.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto, col ricorso in epigrafe, dalla Regione Sardegna in relazione al decreto 29 gennaio 1992, emanato dal Ministro della sanita' (Elenco delle alte specialita' e fissazione dei requisiti necessari alle strutture sanitarie per l'esercizio delle attivita' di alta specialita'). Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 1992. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: BORZELLINO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1992 Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 92C1192