N. 706 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 agosto 1992
N. 706 Ordinanza emessa il 21 agosto 1992 dal pretore di Brindisi nel procedimento civile vertente tra Ruggiero Ugo e il comune di Brindisi Edilizia residenziale pubblica - Regione Puglia - Provvedimenti dichiarativi di decadenza dell'assegnazione di alloggio - Prevista ricorribilita' innanzi al pretore - Conseguente estensione con legge regionale della competenza dell'autorita' giudiziaria - Violazione della riserva di legge statale in materia giurisdizionale e processuale. (Legge regione Puglia 20 dicembre 1984, n. 54, art. 19, settimo, ottavo e nono comma). (Cost., artt. 108 e 117).(GU n.47 del 11-11-1992 )
IL PRETORE Letti gli atti; O S S E R V A Con ricorso del 25 giugno 1987 Ruggiero Ugo ha adito questo giudice, a norma della legge regionale della Puglia n. 54 del 20 dicembre 1984, art. 19, settimo, ottavo e nono comma, per opporsi al provvedimento con il quale il sindaco di Brindisi, in data 17 aprile 1987, aveva dichiarato la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio E.R.P., sito in Brindisi, via Campania F/4, lotto 10. In corso di giudizio, all'udienza di discussione del 5 agosto 1992, lo stesso ricorrente ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'articolo citato, nei commi indicati, in relazione agli artt. 108 e 117 della Costituzione. L'art. 19 della legge regionale Puglia n. 54/1984, stabilisce al settimo, ottavo e nono comma: "Contro il provvedimento del sindaco, l'interessato puo' proporre ricorso al pretore del luogo nel cui mandamento e' situato l'alloggio, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto stesso. Il pretore adito ha facolta' di sospendere l'esecuzione del decreto. Il provvedimento di sospensione puo' essere dato dal pretore con decreto in calce al ricorso", dal che emerge con ogni evidenza che la regione Puglia ha inteso attribuire all'autorita' giudiziaria una competenza nuova rispetto a quelle previste dalle norme dello Stato anche se, in sostanza, il pretore puo' essere adito, con le stesse prerogative, in virtu' dell'art. 11 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035. Resta il fatto, tuttavia, che la legge regionale della Puglia si e' posta in contrasto con l'art. 108 della Costituzione che riserva allo Stato la potesta' legislativa in materia giurisdizionale, a principio dell'ordinamento, come piu' volte ha ribadito la Corte costituzionale. La norma, peraltro, contrasta con l'art. 117 della Costituzione che non include, tra le materie oggetto di decentramento in cui le regioni possono legiferare, il settore giurisdizionale e questo, ovviamente, per la riserva del citato art. 108. Stanti queste considerazioni, l'art. 19, settimo, ottavo e nono comma, della legge regionale della Puglia n. 54/1984 e' sospetto di incostituzionalita' per cui il giudizio sulla norma va rimesso alla Corte costituzionale. La rilevanza della questione sul giudizio e' evidente, in quanto, senza la norma citata questo giudice non avrebbe potuto essere adito e, di conseguenza, non puo' pronunciarsi nel merito.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perche' decida sulla legittimita' delle disposizioni contenute nel settimo, ottavo e nono comma, dell'art. 19 della legge regionale della Puglia n. 54 del 20 dicembe 1984, in relazione agli artt. 108 e 117 della Costituzione; Visto l'art. 295 del c.p.c. sospende il giudizio iscritto al n. 704 di r.g. del 1987 fino alla definizione della questione di costituzionalita'; Ordina che, a cura della cancelleria della pretura di Brindisi la presente ordinanza sia notificata a Ruggiero Ugo e al comune di Brindisi, nella persona del sindaco pro-tempore, nonche' ai Presidenti della giunta e del consiglio della regione Puglia. Brindisi, addi' 21 agosto 1992 Il pretore: DEIURE Il collaboratore di cancelleria: POLIMENO 92C1201