N. 426 ORDINANZA 22 ottobre - 9 novembre 1992
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Lavoro (rapporto di) - Licenziamento - Risarcimento del danno e indennita' sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro - Medesima questione gia' dichiarata non fondata (sentenza n. 81/1992) e manifestamente infondata (ordinanza n. 160/1992) - Manifesta infondatezza. (Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, quinto comma, modificata dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108). (Cost., art. 3).(GU n.48 del 18-11-1992 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 18, quinto comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108 (Disciplina dei licenziamenti individuali), promosso con ordinanza emessa il 10 marzo 1992 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Mandini Barbara e la s.p.a. Adanti Solazzi e C., iscritta al n. 313 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1992; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1992 il Giudice relatore Luigi Mengoni; Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile promosso da Barbara Mandini contro la S.p.a. Adanti Solazzi e C. per ottenere la dichiarazione di nullita' o inefficacia del licenziamento intimatole e la condanna del datore di lavoro a pagare - oltre al risarcimento del danno come previsto dall'art. 18, quarto comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108 - l'indennita' che, a mente del successivo quinto comma, il lavoratore ha facolta' di chiedere in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, il Pretore di Bologna, con ordinanza del 10 marzo 1992, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale del citato art. 18, quinto comma, per contrasto con l'art. 3 Cost.; che, ad avviso del giudice remittente - il quale si richiama alle osservazioni gia' svolte dal Pretore di Varese, Sezione distaccata di Gavirate, nell'ordinanza del 18 giugno 1991 - la norma impugnata, "rafforzando ulteriormente la posizione dei lavoratori appartenenti alla categoria piu' garantita, incrementa la distanza tra i due gradi di tutela (scil. contro il licenziamento) attualmente esistenti"; che nel giudizio davanti alla Corte e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per difetto dei presupposti di applicabilita' della norma denunciata o, in subordine, infondata; Considerato che l'eccezione di inammissibilita' non puo' essere accolta, non essendo palesemente arbitraria l'interpretazione seguita dal giudice a quo, secondo cui la pretesa dell'indennita' sostitutiva prevista dall'art. 18, quinto comma, e' deducibile nello stesso giudizio di impugnativa del licenziamento, in via di cumulo condizionale con la domanda prevista dal primo comma; che, nel merito, la medesima questione e' gia' stata esaminata da questa Corte e dichiarata non fondata con sentenza n. 81 del 1992, e manifestamente infondata con successiva ordinanza n. 160 del 1992; che, allo stato, la Corte non ravvisa ragioni per mutare tale giurisprudenza; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18, quinto comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108 (Disciplina dei licenziamenti individuali), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Bologna con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1992. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: MENGONI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 9 novembre 1992. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 92C1236