N. 426 ORDINANZA 22 ottobre - 9 novembre 1992

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Lavoro  (rapporto  di)  -  Licenziamento  -  Risarcimento del danno e
 indennita' sostitutiva della reintegrazione nel  posto  di  lavoro  -
 Medesima questione gia' dichiarata non fondata (sentenza n.  81/1992)
 e  manifestamente  infondata  (ordinanza  n.  160/1992)  -  Manifesta
 infondatezza.
 
 (Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, quinto comma, modificata
 dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108).
 
 (Cost., art. 3).
(GU n.48 del 18-11-1992 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
    CASAVOLA,  prof.  Antonio  BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,
    prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof.
    Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  18,  quinto
 comma,  della  legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della
 liberta' e  dignita'  dei  lavoratori,  della  liberta'  sindacale  e
 dell'attivita'  nei  luoghi  di  lavoro  e  norme  sul collocamento),
 modificato dall'art. 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108 (Disciplina
 dei licenziamenti individuali), promosso con ordinanza emessa  il  10
 marzo  1992  dal  Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente
 tra Mandini Barbara e la s.p.a. Adanti Solazzi e C., iscritta  al  n.
 313 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1992;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del 21  ottobre  1992  il  Giudice
 relatore Luigi Mengoni;
    Ritenuto  che,  nel  corso  di  un procedimento civile promosso da
 Barbara Mandini contro la S.p.a. Adanti Solazzi e C. per ottenere  la
 dichiarazione  di nullita' o inefficacia del licenziamento intimatole
 e la condanna del datore di lavoro a pagare - oltre  al  risarcimento
 del  danno  come  previsto dall'art. 18, quarto comma, della legge 20
 maggio 1970, n. 300, modificato dall'art. 1  della  legge  11  maggio
 1990, n. 108 - l'indennita' che, a mente del successivo quinto comma,
 il   lavoratore   ha  facolta'  di  chiedere  in  sostituzione  della
 reintegrazione nel posto  di  lavoro,  il  Pretore  di  Bologna,  con
 ordinanza  del  10 marzo 1992, ha sollevato questione di legittimita'
 costituzionale del citato art. 18, quinto comma,  per  contrasto  con
 l'art. 3 Cost.;
      che,  ad  avviso  del  giudice remittente - il quale si richiama
 alle  osservazioni  gia'  svolte  dal  Pretore  di  Varese,   Sezione
 distaccata  di Gavirate, nell'ordinanza del 18 giugno 1991 - la norma
 impugnata, "rafforzando ulteriormente  la  posizione  dei  lavoratori
 appartenenti  alla  categoria  piu' garantita, incrementa la distanza
 tra i due gradi di tutela (scil. contro il licenziamento) attualmente
 esistenti";
      che nel giudizio davanti alla Corte e' intervenuto il Presidente
 del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  dall'Avvocatura  dello
 Stato, chiedendo che la questione sia  dichiarata  inammissibile  per
 difetto  dei  presupposti di applicabilita' della norma denunciata o,
 in subordine, infondata;
    Considerato che l'eccezione di inammissibilita'  non  puo'  essere
 accolta, non essendo palesemente arbitraria l'interpretazione seguita
 dal giudice a quo, secondo cui la pretesa dell'indennita' sostitutiva
 prevista  dall'art.  18,  quinto  comma,  e'  deducibile nello stesso
 giudizio  di  impugnativa  del  licenziamento,  in  via   di   cumulo
 condizionale con la domanda prevista dal primo comma;
      che,  nel  merito, la medesima questione e' gia' stata esaminata
 da questa Corte e dichiarata non fondata con sentenza n. 81 del 1992,
 e manifestamente infondata con successiva ordinanza n. 160 del 1992;
      che, allo stato, la Corte non ravvisa ragioni  per  mutare  tale
 giurisprudenza;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara la manifesta infondatezza della questione di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  18,  quinto  comma,  della legge 20 maggio
 1970, n. 300 (Norme  sulla  tutela  della  liberta'  e  dignita'  dei
 lavoratori,  della  liberta' sindacale e dell'attivita' nei luoghi di
 lavoro e norme sul collocamento), modificato dall'art. 1 della  legge
 11  maggio  1990,  n. 108 (Disciplina dei licenziamenti individuali),
 sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal  Pretore
 di Bologna con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1992.
                       Il Presidente: CORASANITI
                         Il redattore: MENGONI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 9 novembre 1992.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 92C1236