N. 730 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 aprile - 5 novembre 1992
N. 730 Ordinanza emessa il 15 aprile 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 5 novembre 1992) dalla pretura di Nuoro, sezione distaccata di Siniscola, nel procedimento penale a carico di Zanasi Simonetta Processo penale - Reato perseguibile a querela - Sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto - Conseguente condanna del querelante alle spese processuali anche nell'ipotesi in cui l'attribuzione del reato all'imputato non sia ascrivibile a colpa dello stesso - Lamentato egual trattamento per situazioni diverse (querelante temerario e querelante incolpevole) - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in relazione alla disciplina del codice abrogato. (C.P.P. 1988, artt. 542, primo comma, e 427, primo comma). (Cost., art. 3).(GU n.48 del 18-11-1992 )
IL PRETORE All'esito del dibattimento, sulle conclusioni delle parti; O S S E R V A La sig.ra Simonetta Zanasi e' stata chiamata a rispondere del reato di cui all'art. 388, secondo comma, del c.p., per avere, quale legale rappresentante della S.r.l. "Calafiorita", eluso il provvedimento del pretore di Siniscola, reso il 15 dicembre 1990 ai sensi dell'art. 700 del c.p.c., con il quale si inibiva alla societa' da lei rappresentata di transitare e far transitare mezzi meccanici nella strada di lottizzazione realizzata dalla S.r.l. "Li Cucutti" in localita' "Li Salineddi" del comune di Budoni, continuando a far transitare nella suddetta strada mezzi meccanici della "Calafiorita". Sulla scorta delle prove acquisite, ritiene il pretore che sussistano i presupposti per addivenire ad una pronuncia assolutoria dell'imputata per non avere commesso il fatto, e cio' per il duplice ordine di ragioni consistente da un lato nel fatto che il transito successivo all'inibitoria pretorile avrebbe dovuto essere ascritto alla sola ditta appaltatrice "C90" di Vittorio Miani, coimputato per il quale si e' proceduto separatamente, e non anche alla committente "Calafiorita", dall'altro nel ruolo svolto dalla rappresentante legale di detta ultima societa', che risiede in Emilia-Romagna e non risulta, al di la' della carica ricoperta, aver fornito alcun effettivo e personale apporto causale alla verificazione dell'evento. Peraltro, la prospettata pronuncia assolutoria comporterebbe automaticamente la condanna del querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato, in virtu' del combinato disposto degli artt. 542, primo comma, e 427, primo comma, del c.p.p. Occorre tuttavia considerare che, nel caso di specie, l'esercizio dell'azione penale nei confronti dell'imputata non sembra essere dipeso da colpa del querelante. Invero, la S.r.l. "Li Cucutti", in persona del legale rappresentante, ha chiesto ed ottenuto un provvedimento ex art. 700 del c.p.p. nei confronti sia della "Calafiorita" che della "C90", e successivamente, constatato che il transito dei mezzi era proseguito, ha sporto querela, indicando che, verosimilmente, detto transito era da attribuire alle suddette quali ditte costruttrici di un villaggio turistico e come tali convenute nel procedimento civile. Alla luce di cio', si puo' affermare che la querelante ha agito correttamente, posto che in effetti la "C90" operava quale appaltatrice su incarico della "Calafiorita". Non puo' dunque farsi carico alla medesima di non aver considerato le circostanze, sopra menzionate, che oggi potrebbero condurre ad una assoluzione della Zanussi, perche' le stesse in primis sono emerse compiutamente soltanto in seguito al dibattimento, e poi perche' sono state oggetto, da parte del giudice, di una valutazione che non com- pete al privato, il quale ha il solo onere di riferire i fatti con verita' e completezza, essendo riservata all'autorita' giudiziaria ogni determinazione in ordine alle responsabilita' penali. Se cio' e' vero, ne consegue la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale relativa agli articoli richiamati, con riferimento all'art. 3 della Costituzione. Con le sentenze n. 165/1974, n. 52/1975 e, per ultima, la n. 29/1992, pronunciate in merito agli artt. 382, primo comma e 482, primo comma, del c.p.p. previgente, la Corte costituzionale ha ripetutamente espresso il principio secondo cui le norme denunciate, dettate dalla finalita' di evitare liti temerarie, devono comunque esentare dalla responsabilita' per le spese anticipate dallo Stato chi ha esercitato il diritto di querela allorquando l'assoluzione dell'imputato derivi da circostanze non riconducibili al querelante stesso, al quale, quindi, nessuna colpa puo' essere addebitata. Ove cio' non avvenisse, sussisterebbe violazione del principio di eguaglianza, sottoponendosi allo stesso trattamento situazioni del tutto diverse, quali quelle del querelante temerario da un lato e del querelante incolpevole dall'altro. La questione non e' suscettibile di risoluzione in via interpretativa, stante la tassativita' delle disposizioni cui si e' fatto riferimento, ne' puo' definirsi il giudizio prescindendone. Si impone pertanto la rimessione degli atti alla Corte costituzionale, per quanto di competenza.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 542, primo comma, e 427, primo comma, del c.p.p. con riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevedono che il giudice, in caso di assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto, quando si tratta di reato perseguibile a querela, condanni il querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato anche nell'ipotesi in cui l'attribuzione del reato all'imputato non sia ascrivibile a colpa del querelante; Sospende il giudizio; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, a cura della cancelleria. Siniscola, addi' 15 aprile 1992 Il pretore: FELICI 92C1249