N. 437 SENTENZA 2 - 13 novembre 1992

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Ambiente-   Tutela-  Regione  Lombardia-  Stoccaggio  provvisorio  di
 rifiuti  tossici  e  nocivi  all'interno  del  singolo   insediamento
 produttivo  di  origine-  Autorizzazione  preventiva in via generale-
 Previsione- Richiamo  alla  giurisprudenza  della  Corte  in  materia
 (sentenza n. 306/1992)- In osservanza dei principi fondamentali posti
 dalla   legge   statale   attuativa   di   direttive   comunitarie  -
 Illegittimita' costituzionale.
 
 (Legge regione Lombardia 25 novembre 1991, n. 28, artt. 1 e 2)
 
 (Cost., artt. 25 e 117).
(GU n.48 del 18-11-1992 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele  PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco Paolo
    CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,
    prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof.
    Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 della
 legge della Regione Lombardia 25 novembre 1991, n. 28 (Norme  per  lo
 stoccaggio  provvisorio  dei rifiuti tossici e nocivi presso il luogo
 di produzione), promosso con ordinanza emessa il 17 dicembre 1991 dal
 Pretore di Bergamo, Sezione distaccata di  Grumello  del  Monte,  nel
 procedimento  penale a carico di Archetti Alberto, iscritta al n. 255
 del registro ordinanze 1992 e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
 della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1992;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 21 ottobre 1992 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
                           Ritenuto in fatto
    Il Pretore di Bergamo, Sezione distaccata di Grumello  del  Monte,
 nel  procedimento  penale  a carico di Archetti Alberto, imputato del
 reato di cui all'art. 26  del  D.P.R.  n.  915  del  1982,  per  aver
 effettuato  lo  stoccaggio  provvisorio  di  quattro fusti contenenti
 solventi  clorurati  esausti  per  un  peso   complessivo   di   1168
 chilogrammi  senza essere in possesso della prescritta autorizzazione
 regionale, con ordinanza del 17 dicembre 1991 (R.O. n. 255 del 1992),
 ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e
 2 della legge regionale della Lombardia 25 novembre 1991, n.  28,  in
 riferimento agli artt. 117 e 25 della Costituzione.
    Ha  osservato che la normativa censurata prevede, in via generale,
 un'autorizzazione  preventiva  per  lo  stoccaggio  provvisorio   dei
 rifiuti   tossici  e  nocivi  all'interno  del  singolo  insediamento
 produttivo  di  origine,  ove  siano  soddisfatti  alcuni   requisiti
 tassativamente indicati (art. 1), previa comunicazione alla provincia
 territorialmente  competente  della  tipologia  e della quantita' dei
 rifiuti entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge o
 di formazione di nuovi rifiuti (art. 2).
    Tali disposizioni, a  parere  del  giudice  a  quo,  sarebbero  in
 contrasto  con gli artt. 6 e 16 del D.P.R. n. 915 del 1982, in quanto
 l'autorizzazione preventiva generale  non  rientra  nelle  competenze
 regionali  cosi'  come  previste  dal  punto  f)  del citato art. 6 e
 verrebbe posta nel nulla l'autorizzazione richiesta dall'art. 16  del
 D.P.R.  n.  915  del 1982 per ogni fase dello smaltimento dei rifiuti
 tossici e nocivi e, quindi, anche per lo stoccaggio provvisorio.
    In sostanza, il disposto regionale  consente  che  l'attivita'  in
 questione  si  svolga  senza  alcuna  pronunzia dell'Amministrazione,
 lasciando poi alla iniziativa della provincia il controllo successivo
 della   sussistenza   delle   condizioni   legittimanti.    Pertanto,
 risulterebbero violati:
      a)  l'art.  117  della  Costituzione,  perche'  la materia dello
 smaltimento dei rifiuti non  rientra  tra  quelle  per  le  quali  e'
 riconosciuta  la  potesta'  legislativa  concorrente  delle Regioni e
 perche' principi fondamentali diversi sono posti dalla legge  statale
 che, peraltro, attua direttive C.E.E.;
      b)  l'art.  25  della  Costituzione  perche'  la legge regionale
 impugnata  renderebbe  lecita  una  fattispecie   che,   invece,   e'
 penalmente  sanzionata dalla legge statale (art. 26 d.P.R. n. 915 del
 1982).
                        Considerato in diritto
    La Corte deve verificare se gli artt. 1 e 2 della legge  regionale
 della  Lombardia  n. 28 del 1991, nella parte in cui prevedono in via
 generale un'autorizzazione preventiva per lo  stoccaggio  provvisorio
 di  rifiuti  tossici  e  nocivi  all'interno del singolo insediamento
 produttivo  di  origine,  ove  siano  soddisfatti  alcuni   requisiti
 tassativamente  indicati,  tra  cui  l'obbligo  a carico del titolare
 dell'impianto di comunicare entro 60 giorni dalla data di entrata  in
 vigore  della legge o di formazione dei nuovi rifiuti, alla provincia
 territorialmente competente la tipologia e la quantita' dei  rifiuti,
 violino  gli  artt.  117 e 25 della Costituzione in quanto la Regione
 non ha competenza legislativa in  materia;  non  sarebbero  osservati
 principi  fondamentali  posti  dalla legge statale (d.P.R. n. 915 del
 1982) attuativa  di  direttive  comunitarie  e,  infine,  perche'  si
 renderebbe   lecita   una  fattispecie  che,  invece,  e'  penalmente
 sanzionata.
    2. - La questione e' fondata.
    L'art. 1 della  legge  della  Regione  Lombardia  dispone  che  lo
 stoccaggio  provvisorio  di  rifiuti tossici e nocivi all'interno del
 singolo stabilimento produttivo di origine, si intende autorizzato se
 siano soddisfatte alcune condizioni (lett. a, b, c, d,).
    L'art. 2 stabilisce che il titolare  dell'impianto  di  stoccaggio
 provvisorio  cosi'  autorizzato e' tenuto a comunicare alla provincia
 territorialmente competente la tipologia e la quantita'  dei  rifiuti
 nocivi  prodotti  entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della
 legge ovvero dalla data di formazione di nuovi rifiuti. Deve altresi'
 tenere i registri di carico e scarico.
    Le norme impugnate prevedono, quindi,  una  autorizzazione  tacita
 sebbene  sottoposta  all'osservanza di determinate condizioni, la cui
 sussistenza, pero', deve, per  la  legge  statale,  essere  accertata
 preventivamente al rilascio della autorizzazione specifica.
    3.  -  Questa  Corte ha gia' ritenuto in materia (sent. n. 306 del
 1992) che la disciplina specifica di cui al d.P.R. n. 915  del  1982,
 attuativo  di  alcune  direttive  C.E.E.,  richiede per lo stoccaggio
 provvisorio, come per tutte le  fasi  dello  smaltimento  di  rifiuti
 tossici  e  nocivi,  una  espressa  e  puntuale  autorizzazione  dopo
 l'accertamento  della  sussistenza  di  alcuni  requisiti  specifici,
 affinche' sia garantita l'eliminazione di ogni pericolo per la salute
 e il degrado ambientale.
    Secondo  il  prevalente  indirizzo  giurisprudenziale, e' altresi'
 esclusa la possibilita' di autorizzazioni tacite o generiche, nonche'
 il  ricorso  al  silenzio-assenso  proprio  per   le   finalita'   da
 raggiungersi  e  per  la  necessita' di predisporre garanzie idonee e
 sufficientemente certe e sicure.
    3.1.  -  E'  stato,  inoltre, piu' volte affermato che la potesta'
 legislativa  regionale  deve  attuarsi  in  armonia  con  i  precetti
 costituzionali e con i principi fondamentali dell'ordinamento, con la
 garanzia della osservanza degli obblighi internazionali assunti dallo
 Stato,  e  che  e'  destinata  a  cedere di fronte alla attuazione di
 direttive comunitarie  per  le  quali  lo  Stato  ha  contratto  tali
 obblighi.
    Resta  assorbita  la  censura sollevata in riferimento all'art. 25
 della Costituzione.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara la illegittimita' costituzionale degli artt. 1 e  2  della
 legge  della  Regione Lombardia n. 28 del 25 novembre 1991 (Norme per
 lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti  tossici  e  nocivi  presso  il
 luogo di produzione).
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 2 novembre 1992.
                       Il Presidente: CORASANITI
                          Il redattore: GRECO
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 13 novembre 1992.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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