N. 449 ORDINANZA 2 - 13 novembre 1992

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Processo penale - Agenti e ufficiali di p.g. - Testimonianza  diretta
 divenuta impossibile - Possibilita' nel caso, di deporre
 sulle  dichiarazioni  acquisite  dai testi - Esclusione - Norma gia'
 dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n.    24/1992)  -
 Manifesta inammissibilita'.
 
 (C.P.P., art. 195, quarto comma).
 
 (Cost., artt. 3, 24, 102 e 112).
(GU n.49 del 25-11-1992 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele  PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco Paolo
    CASAVOLA, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi
    MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato  GRANATA,  prof.  Giuliano
    VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 195, quarto
 comma, del codice di procedura penale, e dell'art. 514, in  relazione
 all'art.  512,  dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa il
 16 gennaio 1992 dal  Pretore  di  Belluno  -  sezione  distaccata  di
 Feltre, nel procedimento penale a carico di Rivaben Claudio, iscritta
 al  n.  260  del  registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 20,  prima  serie  speciale,  dell'anno
 1992;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 21 ottobre 1992 il Giudice
 relatore Mauro Ferri;
    Ritenuto che il Pretore di Belluno - sezione distaccata di Feltre,
 ha sollevato, in riferimento agli  artt.  3,  24,  102  e  112  della
 Costituzione, questione di legittimita' costituzionale:
       a) dell'art. 195, quarto comma, del codice di procedura penale,
 "nella  parte  in  cui non prevede che ufficiali ed agenti di polizia
 giudiziaria  possano  deporre  sul  contenuto   delle   dichiarazioni
 acquisite  da  testimoni quando la testimonianza diretta sia divenuta
 impossibile per morte, infermita' o irreperibilita'";
       b)  dell'art.  514,  in  relazione  all'art.  512 del codice di
 procedura penale, "nella parte in cui non prevede che si  possa  dare
 lettura  dei  verbali delle dichiarazioni rese dai testi alla polizia
 giudiziaria quando la testimonianza diretta sia divenuta  impossibile
 per le stesse ragioni";
    Considerato  che  questa  Corte,  con  sentenza n. 24 del 1992, ha
 dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  195,  quarto
 comma, del codice di procedura penale;
      che  una volta caducato, a seguito di detta sentenza, il divieto
 di testimonianza indiretta  degli  ufficiali  ed  agenti  di  polizia
 giudiziaria,  deve  ritenersi  che  la  questione  sub b), cosi' come
 prospettata, non  abbia  piu'  ragion  d'essere  (questione  comunque
 superata   dalla  modifica  apportata  all'art.  512  del  codice  di
 procedura penale dall'art. 8,  secondo  comma,  del  decreto-legge  8
 giugno  1992,  n.  306,  convertito,  con  modificazioni, con legge 7
 agosto 1992, n. 356);
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  manifesta   inammissibilita'   della   questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 195, quarto comma, del codice
 di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24,  102
 e 112 della Costituzione, dal Pretore di Belluno - sezione distaccata
 di Feltre, con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 2 novembre 1992.
                       Il Presidente: CORASANITI
                          Il redattore: FERRI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 13 novembre 1992.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 92C1265