N. 736 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 ottobre 1992
N. 736 Ordinanza emessa il 7 ottobre 1992 dal pretore di Viterbo nel procedimento civile vertente tra Zompanti Remo e la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei geometri Pensioni - Titolare di due pensioni (invalidita' I.N.P.S. e altra a carico della Cassa nazionale di previdenza e assistenza geometri) - Diritto, oltre all'intera indennita' integrativa riferita ad una pensione, all'importo, per la seconda, corrispondente al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti - Omessa previsione - Irrazionale disparita' di trattamento rispetto ai titolari di due pensioni di qualsiasi altra natura. (Legge 20 ottobre 1982, n. 773, art. 16). (Cost., art. 3).(GU n.49 del 25-11-1992 )
IL PRETORE Sciogliendo la riserva che precede; O S S E R V A Il ricorrente Zompanti Remo era titolare di una pensione di invalidita' a carico dell'I.N.P.S., integrata al trattamento minimo, e di altra pensine a carico della Cassa nazionale previdenza ed assistenza geometri, quest'ultima soggetta a perequazine ex art. 16 della legge 20 ottobre 1982, n. 773. Divenuta dal 1ยบ dicembre 1984 la pensione I.N.P.S. di importo superiore al minimo, e quindi soggetta a perequazione automatica ex art. 10 della legge n. 160/1975, la Cassa geometri ha ricalcolato la pensione erogata allo Zompanti, applicando la perequazione nella misura ridotta al 30%, ai sensi del citato art. 16 della legge n. 773/1982. Lo Zompanti chiede in giudizio che gli sia attribuita nuovamente la pensione erogata dalla Cassa geometri, aumentata della perequazione automatica dovuta per legge, invocando la sentenza n. 172/1991 della Corte costituzionale; l'ente predetto resiste, affermando che le sue prestazioni sono disciplinate dalla citata legge n. 773/1982. La tesi dell'ente resistente appare fondata: la legge 20 ottobre 1982, n. 773, costituisce un autonomo sistema normativo, che disciplina specificamente la materia delle prestazioni erogate dalla Cassa geometri; detta materia, pertanto, non puo' essere regolata dalla normativa generale di cui agli artt. 19 e 17 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (quest'ultimo nel testo risultante dalla sentenza n. 172/1991 della Corte costituzionale). Si rammenta qui che, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 843/78, ai titolari di piu' pensioni la quota aggiuntiva ex art. 10 della legge n. 160/1975, o l'indennita' integrativa speciale, o altro trattamento collegato con le variazioni del costo della vita, sono dovuti una sola volta. Ai sensi dell'art. 17 stessa legge l'indennita' integrativa speciale non e' inoltre cumulabile con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro, ma deve comunque essere fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto dal fondo pensioni lavoratori dipendenti. Si osserva per completezza (ancorche' la norma non abbia costituito oggetto del giudizio di costituzionalita') che l'art. 16 della stessa legge contiene analoga disposizione, relativamente alla quota aggiuntiva ex art. 10 della legge n. 160/1/975. La Corte costituzionale, con la menzionata sentenza n. 172/1991, ha dichiarato l'illegittimita' dell'art. 17 citato, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, anche nei confronti del titolare di due pensioni, pur restando vietato il cumulo delle indennita' integrative speciali, debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione del Fondo lavoratori dipendenti. E' appena il caso di osservare che la citata pronunzia di incostituzionalita', pur concernendo l'art. 17 della legge, incide anche e soprattutto sulla disciplina di cui all'art. 19 della legge stessa, costituendo una evidente limitazione al divieto di cumulo, per i titolari di piu' pensioni, delle indennita' integrative speciali o di analoghi trattamenti. La situazione normativa e' attualmente pertanto la seguente: il titolare di due pensioni ha diritto all'indennita' integrativa speciale (o ad altro trattamento analogo) in relazione ad una delle pensioni stesse; in relazione all'altra l'indennita' non e' dovuta, ma l'importo della pensione non puo' essere inferiore al trattamento minimo del Fondo lavoratori dipendenti. Il divieto di cumulo subisce pertanto, come si osservava, una (eventuale) limitazione: in relazione alla seconda pensione e' dovuta una parte dell'indennita', rappresentata dalla differenza tra il menzionato trattamento minimo e l'importo della pensione (non rivalutata e/o perequata) in godimento. Cio' vale peraltro, come si evince dall'art. 19, per tutte le pensioni a carico dell'a.g.o., o delle gestioni dei lavoratori autonomi o a carico delle gestioni di previdenza sostitutive o comunque integrative dell'assicurazione obbligatoria, o che ne comportino l'esclusione o l'esonero. Non vale pero', a parere del decidente, nei casi, come quello di specie, in cui la materia abbia una disciplina autonoma e compiuta; ne', per i limiti del giudicato costituzionale, puo' ritenersi che la sentenza n. 172/1991 abbia travolto anche l'art. 16 della legge n. 773/1982. Orbene, appare di tutta evidenza la disparita' di trattamento, priva di qualsiasi giustificazione razionale, tra chi sia titolare di due pensioni (di cui una a carico della Cassa geometri) e chi sia invece titolare di due altre pensioni, di qualsiasi natura. Quest'ultimo ha infatti diritto all'indennita' integrativa o trattamento analogo in relazione ad una pensione, e ad un importo comunque pari al trattamento minimo del fondo lavoratori dipendenti in relazione all'altra; il primo ha diritto solo, in relazione alla pensione a carico dell'ente resistente, ad una perequazione pari al 30% dell'indice Istat, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 773/1982, indipendentemente dall'importo derivante da tale meccanismo di calcolo. Ritiene pertanto il pretore di dover sollevare d'ufficio questione di costituzionalita' dell'art. 16 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, denunciandone l'illegittimita', per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui, limitando la perequazione nei confronti dei pensionati che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 19 della legge n. 843/1978 al 30% dell'indice Istat, non fa comunque salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti. La questione e' rilevante atteso che, dall'accoglimento, conseguirebbe un accoglimento quanto meno parziale della domanda del ricorrente. Lo Zompanti, invero, non avrebbe comunque diritto all'applicazione integrale della perequazione e rivalutazione della pensione, come richiesto; avrebbe peraltro diritto ad una parte di tali benefici, pari alla differenza tra l'importo corrispondente al trattamento minimo del fondo lavoratori dipendenti e l'importo in godimento. Il ricorrente afferma (senza contestazione di controparte) che dal dicembre 1985 la pensione e' stata ridotta da L. 543.634 all'importo di L. 219.638; il pretore ignora quanto fosse a tale data il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ma tale trattamento era certamente superiore alla somma suddetta, atteso che era pari a L. 290.000 circa alla data del 30 settembre 1983, oltre gli aumenti successivi.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che anche nei confronti del titolare di due pensioni, di cui una a carico della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei geometri, pur restando vietato il cumulo delle indennita' integrative speciali o di altri analoghi trattamenti collegati alle variazioni del costo della vita, debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il presente giudizio; Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Viterbo, addi' 7 ottobre 1992 Il pretore: PASCOLINI 92C1272