N. 736 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 ottobre 1992

                                N. 736
       Ordinanza emessa il 7 ottobre 1992 dal pretore di Viterbo
     nel procedimento civile vertente tra Zompanti Remo e la Cassa
          nazionale di previdenza ed assistenza dei geometri
 Pensioni - Titolare di due pensioni (invalidita' I.N.P.S. e altra a
    carico della Cassa nazionale di previdenza e assistenza  geometri)
    - Diritto, oltre all'intera indennita' integrativa riferita ad una
    pensione,   all'importo,   per   la   seconda,  corrispondente  al
    trattamento minimo del  Fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti  -
    Omessa previsione - Irrazionale disparita' di trattamento rispetto
    ai titolari di due pensioni di qualsiasi altra natura.
 (Legge 20 ottobre 1982, n. 773, art. 16).
 (Cost., art. 3).
(GU n.49 del 25-11-1992 )
                              IL PRETORE
    Sciogliendo la riserva che precede;
                             O S S E R V A
    Il  ricorrente  Zompanti  Remo  era  titolare  di  una pensione di
 invalidita' a carico dell'I.N.P.S., integrata al trattamento  minimo,
 e  di  altra  pensine  a  carico  della Cassa nazionale previdenza ed
 assistenza geometri, quest'ultima soggetta a perequazine ex  art.  16
 della legge 20 ottobre 1982, n. 773.
    Divenuta  dal  1ยบ  dicembre  1984  la pensione I.N.P.S. di importo
 superiore al minimo, e quindi soggetta a perequazione  automatica  ex
 art.  10 della legge n. 160/1975, la Cassa geometri ha ricalcolato la
 pensione erogata allo  Zompanti,  applicando  la  perequazione  nella
 misura  ridotta  al  30%,  ai sensi del citato art. 16 della legge n.
 773/1982.
    Lo Zompanti chiede in giudizio che gli sia  attribuita  nuovamente
 la   pensione   erogata   dalla   Cassa   geometri,  aumentata  della
 perequazione automatica dovuta per legge, invocando  la  sentenza  n.
 172/1991   della   Corte  costituzionale;  l'ente  predetto  resiste,
 affermando  che  le  sue  prestazioni  sono disciplinate dalla citata
 legge n. 773/1982.
    La tesi dell'ente resistente appare fondata: la legge  20  ottobre
 1982,   n.  773,  costituisce  un  autonomo  sistema  normativo,  che
 disciplina specificamente la materia delle prestazioni erogate  dalla
 Cassa  geometri;  detta  materia,  pertanto, non puo' essere regolata
 dalla normativa generale di cui agli artt. 19 e  17  della  legge  21
 dicembre  1978,  n.  843  (quest'ultimo  nel  testo  risultante dalla
 sentenza n. 172/1991 della Corte costituzionale).
    Si rammenta qui che, ai sensi dell'art. 19 della legge n.  843/78,
 ai  titolari  di  piu'  pensioni la quota aggiuntiva ex art. 10 della
 legge n. 160/1975,  o  l'indennita'  integrativa  speciale,  o  altro
 trattamento  collegato  con  le variazioni del costo della vita, sono
 dovuti una sola volta.
    Ai  sensi  dell'art.  17  stessa  legge  l'indennita'  integrativa
 speciale  non  e' inoltre cumulabile con la retribuzione percepita in
 costanza di rapporto di lavoro, ma deve comunque essere  fatto  salvo
 l'importo  corrispondente  al trattamento minimo di pensione previsto
 dal fondo pensioni lavoratori dipendenti.
    Si  osserva  per  completezza  (ancorche'  la  norma   non   abbia
 costituito  oggetto  del giudizio di costituzionalita') che l'art. 16
 della stessa legge contiene analoga disposizione, relativamente  alla
 quota aggiuntiva ex art. 10 della legge n. 160/1/975.
    La  Corte  costituzionale, con la menzionata sentenza n. 172/1991,
 ha dichiarato l'illegittimita' dell'art. 17 citato, per contrasto con
 l'art. 3 della Costituzione, nella parte  in  cui  non  prevede  che,
 anche  nei  confronti  del  titolare  di  due  pensioni, pur restando
 vietato  il  cumulo  delle  indennita'  integrative  speciali,  debba
 comunque  farsi  salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo
 di pensione del Fondo lavoratori dipendenti.
    E' appena  il  caso  di  osservare  che  la  citata  pronunzia  di
 incostituzionalita',  pur  concernendo  l'art. 17 della legge, incide
 anche e soprattutto sulla disciplina di cui all'art. 19  della  legge
 stessa,  costituendo  una  evidente limitazione al divieto di cumulo,
 per  i  titolari  di  piu'  pensioni,  delle  indennita'  integrative
 speciali o di analoghi trattamenti.
    La  situazione  normativa  e' attualmente pertanto la seguente: il
 titolare  di  due  pensioni  ha  diritto  all'indennita'  integrativa
 speciale  (o  ad altro trattamento analogo) in relazione ad una delle
 pensioni stesse; in relazione all'altra l'indennita' non  e'  dovuta,
 ma  l'importo della pensione non puo' essere inferiore al trattamento
 minimo del Fondo lavoratori dipendenti.
    Il divieto di cumulo subisce  pertanto,  come  si  osservava,  una
 (eventuale) limitazione: in relazione alla seconda pensione e' dovuta
 una  parte  dell'indennita',  rappresentata  dalla  differenza tra il
 menzionato  trattamento  minimo  e  l'importo  della  pensione   (non
 rivalutata e/o perequata) in godimento.
    Cio'  vale  peraltro,  come  si  evince dall'art. 19, per tutte le
 pensioni a  carico  dell'a.g.o.,  o  delle  gestioni  dei  lavoratori
 autonomi  o  a  carico  delle  gestioni  di  previdenza sostitutive o
 comunque  integrative  dell'assicurazione  obbligatoria,  o  che   ne
 comportino l'esclusione o l'esonero.
    Non  vale  pero', a parere del decidente, nei casi, come quello di
 specie, in cui la materia abbia una disciplina autonoma  e  compiuta;
 ne', per i limiti del giudicato costituzionale, puo' ritenersi che la
 sentenza  n.  172/1991  abbia travolto anche l'art. 16 della legge n.
 773/1982.
    Orbene, appare di tutta evidenza  la  disparita'  di  trattamento,
 priva di qualsiasi giustificazione razionale, tra chi sia titolare di
 due  pensioni  (di  cui  una a carico della Cassa geometri) e chi sia
 invece titolare di due altre pensioni, di qualsiasi natura.
    Quest'ultimo  ha  infatti  diritto  all'indennita'  integrativa  o
 trattamento  analogo  in  relazione  ad una pensione, e ad un importo
 comunque pari al trattamento minimo del fondo  lavoratori  dipendenti
 in  relazione  all'altra; il primo ha diritto solo, in relazione alla
 pensione a carico dell'ente resistente, ad una perequazione  pari  al
 30% dell'indice Istat, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 773/1982,
 indipendentemente   dall'importo  derivante  da  tale  meccanismo  di
 calcolo.
    Ritiene pertanto il pretore di dover sollevare d'ufficio questione
 di costituzionalita' dell'art. 16 della legge  20  ottobre  1982,  n.
 773, denunciandone l'illegittimita', per contrasto con l'art. 3 della
 Costituzione,  nella  parte  in  cui,  limitando  la perequazione nei
 confronti dei pensionati che  si  trovino  nelle  condizioni  di  cui
 all'art.  19 della legge n. 843/1978 al 30% dell'indice Istat, non fa
 comunque salvo l'importo corrispondente  al  trattamento  minimo  del
 fondo pensioni lavoratori dipendenti.
    La   questione   e'   rilevante   atteso  che,  dall'accoglimento,
 conseguirebbe un accoglimento quanto meno parziale della domanda  del
 ricorrente.
    Lo Zompanti, invero, non avrebbe comunque diritto all'applicazione
 integrale  della  perequazione  e  rivalutazione della pensione, come
 richiesto; avrebbe peraltro diritto ad una parte  di  tali  benefici,
 pari  alla  differenza  tra  l'importo  corrispondente al trattamento
 minimo del fondo lavoratori dipendenti e l'importo in godimento.
    Il ricorrente afferma (senza contestazione di controparte) che dal
 dicembre 1985 la pensione e' stata ridotta da L. 543.634  all'importo
 di  L.  219.638;  il  pretore  ignora  quanto  fosse  a  tale data il
 trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ma  tale
 trattamento  era certamente superiore alla somma suddetta, atteso che
 era pari a L. 290.000 circa alla data del 30  settembre  1983,  oltre
 gli aumenti successivi.
                               P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 16 della legge 20 ottobre 1982,
 n. 773, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in
 cui non prevede che anche nei confronti del titolare di due pensioni,
 di cui una a carico della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza
 dei  geometri,  pur  restando  vietato  il  cumulo  delle  indennita'
 integrative  speciali  o di altri analoghi trattamenti collegati alle
 variazioni del costo della vita, debba comunque farsi salvo l'importo
 corrispondente al trattamento minimo  di  pensione  previsto  per  il
 Fondo pensioni lavoratori dipendenti;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Sospende il presente giudizio;
    Dispone  che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza sia
 notificata alle parti e al Presidente del Consiglio  dei  Ministri  e
 comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
 Repubblica.
      Viterbo, addi' 7 ottobre 1992
                         Il pretore: PASCOLINI

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