N. 463 SENTENZA 5 - 19 novembre 1992
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Elezioni- Regione Sicilia- Dipendenti- Nomina a consigliere comunale- Cause di ineleggibilita'- Ingiustificato regime privilegiato dei dipendenti delle UU.SS.LL. "pluricomunali" della regione- Richiamo alla giurisprudenza della Corte (sentenze nn. 571/1989, 235/1988, 432 e 130 del 1987, 45/1977, 108/1969 e 43/1987)- Illegittimita' costituzionale. (Legge regione Sicilia 24 giugno 1986, n. 31, art. 9, n. 8). (Cost., artt. 3 e 51).(GU n.49 del 25-11-1992 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Aldo CORASANITI; Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 9, n. 8, della legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31 ("Norme per l'applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennita' degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilita' e incompatibilita' per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere"), promosso con ordinanza emessa il 14 gennaio 1992 dal Tribunale di Termini Imerese nel procedimento civile vertente tra Esperabe' Nicole ed Imbraguglio Nicolo', ed altri, iscritta al n. 226 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1992; Visto l'atto di costituzione di Esparabe' Nicole; Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1992 il Giudice relatore Francesco Guizzi; Ritenuto in fatto 1. - La signora Nicole Esperabe', iscritta nelle liste elettorali del comune di Cefalu', ha presentato ricorso innanzi al Tribunale di Termini Imerese, ex art. 9- bis del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, come modificato dall'art. 5 della l. 23 dicembre 1966, n. 1147, per la dichiarazione di decadenza del signor Nicola Imbraguglio dalla carica di consigliere comunale di Cefalu'. Afferma la ricorrente che l'Imbraguglio, dipendente della unita' sanitaria locale n. 49, e' divenuto, successivamente all'elezione a consigliere comunale di Cefalu', membro dell'ufficio di direzione della stessa unita' sanitaria locale. Tale circostanza - che se verificatasi prima dell'elezione avrebbe costituito causa di ineleggibilita' - porta comunque alla decadenza dell'eletto, dal momento che questi non ha optato nei termini di legge fra le due cariche incompatibili. Nel ricorso, si prospetta un'interpretazione dell'art. 9, n. 8, della legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31 (che determina le cause di ineleggibilita' alla carica di consigliere comunale e provinciale) tale da ricomprendere anche l'ipotesi della "unita' sanitaria locale pluricomunale", conformemente al dettato della sentenza n. 43 del 1987 di questa Corte; dovendosi altrimenti sollevare questione di legittimita' in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione. 2. - Il Tribunale di Termini Imerese ha ritenuto di non seguire l'interpretazione adeguatrice suggerita dalla ricorrente: l'art. 9, n. 8, della legge regionale non ricomprende l'ipotesi della "unita' sanitaria locale pluricomunale". Tale interpretazione conduce tuttavia al sospetto di incostituzionalita' di detta norma, nella parte in cui non prevede l'ineleggibilita' dei dipendenti delle unita' sanitarie locali facenti parte dell'ufficio di direzione e dei coordinatori dello stesso, per i consigli dei comuni che concorrono a costituire l'unita' sanitaria da cui dipendono. La disposizione impugnata sarebbe lesiva degli artt. 3 e 51 della Costituzione, in quanto nega l'eleggibilita' ai dipendenti delle unita' sanitarie "monocomunali" e "subcomunali", mentre la riconosce ai dipendenti delle unita' sanitarie pluricomunali. La sent. n. 43 del 1987 ha, d'altronde, dichiarato illegittima analoga disposizione, introdotta dall'art. 2, n. 8, della legge n. 154 del 1981. In punto di rilevanza, osserva il remittente che la decisione della controversia dipende in modo esclusivo dall'applicazione della disposizione denunciata. 3. - Ha presentato tardivamente deduzioni (il 30 maggio 1992) la signora Esperabe'. Considerato in diritto 1. - Dubita il Tribunale di Termini Imerese della legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, dell'art. 9, n. 8, della legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31, nella parte in cui non prevede l'ineleggibilita' dei dipendenti delle unita' sanitarie locali facenti parte dell'ufficio di direzione e dei coordinatori dell'ufficio stesso, per i consigli dei comuni che concorrono a costituire l'unita' sanitaria locale. 2. - La questione e' fondata. L'art. 51 della Costituzione - che, nel fare specifica e circostanziata applicazione del principio di eguaglianza alla materia della eleggibilita', pone canoni direttamente disciplinanti la materia stessa (sentt. nn. 166 del 1972 e 46 del 1969) - assicura a tutti i cittadini il libero accesso alle cariche elettive, rinviando alla legge la determinazione dei necessari requisiti. Il sistema delle cause di ineleggibilita', come individuato dal legislatore, dovra' comunque rispondere a criteri di razionalita', secondo quanto sottolineato piu' volte da questa Corte (sentt. nn. 510 del 1989, 1020 del 1988, 43 del 1987, 172 del 1982, 129 del 1975, 58 del 1972, 46 del 1969). E certamente non si giustifica sotto il profilo della razionalita' il regime privilegiato fin qui concesso ai dipendenti, sopra menzionati, delle unita' sanitarie locali "pluricomunali" della Regione siciliana: anche in tale ipotesi deve valere la salvaguardia della libera espressione del voto, che e' alla base della ineleggibilita' dei dipendenti delle unita' sanitarie "monocomunali" e "subcomunali". D'altra parte, in base al principio piu' volte enunciato dalla Corte (v. le sentt. nn. 571 del 1989, 235 del 1988, 432 e 130 del 1987, 45 del 1977 e 108 del 1969), non sussistono quelle situazioni peculiari che sole potrebbero giustificare, per la Regione siciliana, una disciplina differenziata rispetto a quella che ormai vale nell'ordinamento generale dello Stato, a seguito della sentenza n. 43 del 1987 di questa Corte.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, dell'art. 9, n. 8, della legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31 ("Norme per l'applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennita' degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilita' e incompatibilita' per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere"), nella parte in cui non dispone l'ineleggibilita' dei dipendenti dell'unita' sanitaria locale facenti parte dell'ufficio di direzione e dei coordinatori dell'ufficio stesso, per i consigli dei comuni che concorrono a costituire l'unita' sanitaria locale. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1992. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: GUIZZI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 19 novembre 1992. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 92C1286