N. 463 SENTENZA 5 - 19 novembre 1992

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Elezioni- Regione Sicilia- Dipendenti- Nomina a consigliere comunale-
 Cause  di  ineleggibilita'-  Ingiustificato  regime  privilegiato dei
 dipendenti delle UU.SS.LL. "pluricomunali"  della  regione-  Richiamo
 alla giurisprudenza della Corte (sentenze nn. 571/1989, 235/1988, 432
 e   130  del  1987,  45/1977,  108/1969  e  43/1987)-  Illegittimita'
 costituzionale.
 
 (Legge regione Sicilia 24 giugno 1986, n. 31, art. 9, n. 8).
 
 (Cost., artt. 3 e 51).
(GU n.49 del 25-11-1992 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Aldo CORASANITI;
 Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
    Gabriele  PESCATORE,  avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco Paolo
    CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,
    prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof.
    Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI;
 ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 9, n. 8, della
 legge della Regione siciliana 24  giugno  1986,  n.  31  ("Norme  per
 l'applicazione  nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985,
 n.  816,  concernente  aspettative,  permessi  e   indennita'   degli
 amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i
 componenti  delle  commissioni  provinciali  di  controllo.  Norme in
 materia di  ineleggibilita'  e  incompatibilita'  per  i  consiglieri
 comunali, provinciali e di quartiere"), promosso con ordinanza emessa
 il  14 gennaio 1992 dal Tribunale di Termini Imerese nel procedimento
 civile vertente tra  Esperabe'  Nicole  ed  Imbraguglio  Nicolo',  ed
 altri,  iscritta  al  n. 226 del registro ordinanze 1992 e pubblicata
 nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  19,  prima   serie
 speciale, dell'anno 1992;
    Visto l'atto di costituzione di Esparabe' Nicole;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 21 ottobre 1992 il Giudice
 relatore Francesco Guizzi;
                           Ritenuto in fatto
    1. - La signora Nicole Esperabe', iscritta nelle liste  elettorali
 del  comune di Cefalu', ha presentato ricorso innanzi al Tribunale di
 Termini Imerese, ex art. 9- bis del d.P.R. 16 maggio  1960,  n.  570,
 come  modificato  dall'art. 5 della l. 23 dicembre 1966, n. 1147, per
 la  dichiarazione  di  decadenza  del signor Nicola Imbraguglio dalla
 carica di consigliere comunale di Cefalu'. Afferma la ricorrente  che
 l'Imbraguglio,  dipendente  della  unita'  sanitaria locale n. 49, e'
 divenuto, successivamente  all'elezione  a  consigliere  comunale  di
 Cefalu',   membro  dell'ufficio  di  direzione  della  stessa  unita'
 sanitaria locale.  Tale  circostanza  -  che  se  verificatasi  prima
 dell'elezione  avrebbe  costituito  causa  di ineleggibilita' - porta
 comunque alla decadenza dell'eletto, dal momento che  questi  non  ha
 optato  nei  termini  di  legge fra le due cariche incompatibili. Nel
 ricorso, si prospetta un'interpretazione dell'art.  9,  n.  8,  della
 legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31 (che determina le
 cause  di  ineleggibilita'  alla  carica  di  consigliere  comunale e
 provinciale) tale da  ricomprendere  anche  l'ipotesi  della  "unita'
 sanitaria  locale  pluricomunale",  conformemente  al  dettato  della
 sentenza n.  43  del  1987  di  questa  Corte;  dovendosi  altrimenti
 sollevare  questione di legittimita' in riferimento agli artt. 3 e 51
 della Costituzione.
    2. - Il Tribunale di Termini Imerese ha ritenuto  di  non  seguire
 l'interpretazione  adeguatrice  suggerita dalla ricorrente: l'art. 9,
 n. 8, della legge regionale non ricomprende l'ipotesi  della  "unita'
 sanitaria   locale   pluricomunale".   Tale  interpretazione  conduce
 tuttavia al sospetto di incostituzionalita'  di  detta  norma,  nella
 parte  in  cui  non  prevede  l'ineleggibilita'  dei dipendenti delle
 unita' sanitarie locali facenti parte dell'ufficio di direzione e dei
 coordinatori dello stesso, per i consigli dei comuni che concorrono a
 costituire l'unita'  sanitaria  da  cui  dipendono.  La  disposizione
 impugnata  sarebbe  lesiva  degli artt. 3 e 51 della Costituzione, in
 quanto nega l'eleggibilita'  ai  dipendenti  delle  unita'  sanitarie
 "monocomunali"  e  "subcomunali",  mentre  la riconosce ai dipendenti
 delle unita' sanitarie pluricomunali. La sent. n.  43  del  1987  ha,
 d'altronde,  dichiarato  illegittima analoga disposizione, introdotta
 dall'art. 2, n.  8,  della  legge  n.  154  del  1981.  In  punto  di
 rilevanza,  osserva il remittente che la decisione della controversia
 dipende  in  modo  esclusivo  dall'applicazione  della   disposizione
 denunciata.
    3.  -  Ha presentato tardivamente deduzioni (il 30 maggio 1992) la
 signora Esperabe'.
                        Considerato in diritto
    1. - Dubita il Tribunale di  Termini  Imerese  della  legittimita'
 costituzionale,  in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione,
 dell'art. 9, n. 8, della legge  della  Regione  siciliana  24  giugno
 1986,  n.  31,  nella  parte in cui non prevede l'ineleggibilita' dei
 dipendenti delle unita' sanitarie locali facenti  parte  dell'ufficio
 di  direzione  e dei coordinatori dell'ufficio stesso, per i consigli
 dei comuni che concorrono a costituire l'unita' sanitaria locale.
    2. - La questione e' fondata.
    L'art.  51  della  Costituzione  -  che,  nel  fare  specifica   e
 circostanziata applicazione del principio di eguaglianza alla materia
 della   eleggibilita',  pone  canoni  direttamente  disciplinanti  la
 materia stessa (sentt. nn. 166 del 1972 e 46 del 1969) -  assicura  a
 tutti  i cittadini il libero accesso alle cariche elettive, rinviando
 alla legge la determinazione  dei  necessari  requisiti.  Il  sistema
 delle  cause  di  ineleggibilita',  come individuato dal legislatore,
 dovra'  comunque rispondere a criteri di razionalita', secondo quanto
 sottolineato piu' volte da questa Corte (sentt.  nn.  510  del  1989,
 1020  del 1988, 43 del 1987, 172 del 1982, 129 del 1975, 58 del 1972,
 46 del 1969). E certamente non si giustifica sotto il  profilo  della
 razionalita'  il  regime privilegiato fin qui concesso ai dipendenti,
 sopra menzionati, delle unita' sanitarie locali "pluricomunali" della
 Regione siciliana: anche in tale ipotesi deve valere la  salvaguardia
 della   libera   espressione   del  voto,  che  e'  alla  base  della
 ineleggibilita' dei dipendenti delle unita' sanitarie  "monocomunali"
 e "subcomunali".
    D'altra  parte,  in  base  al principio piu' volte enunciato dalla
 Corte (v. le sentt. nn. 571 del 1989, 235 del 1988,  432  e  130  del
 1987,  45  del 1977 e 108 del 1969), non sussistono quelle situazioni
 peculiari che sole potrebbero giustificare, per la Regione siciliana,
 una  disciplina  differenziata  rispetto  a  quella  che  ormai  vale
 nell'ordinamento generale dello Stato, a seguito della sentenza n. 43
 del 1987 di questa Corte.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara l'illegittimita' costituzionale, in riferimento agli artt.
 3  e  51  della  Costituzione,  dell'art.  9, n. 8, della legge della
 Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31  ("Norme  per  l'applicazione
 nella  Regione  siciliana  della  legge  27  dicembre  1985,  n. 816,
 concernente aspettative, permessi e indennita'  degli  amministratori
 locali. Determinazione delle misure dei
  compensi   per   i   componenti  delle  commissioni  provinciali  di
 controllo. Norme in materia di ineleggibilita' e incompatibilita' per
 i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere"), nella parte  in
 cui   non   dispone   l'ineleggibilita'  dei  dipendenti  dell'unita'
 sanitaria locale  facenti  parte  dell'ufficio  di  direzione  e  dei
 coordinatori  dell'ufficio  stesso,  per  i  consigli  dei comuni che
 concorrono a costituire l'unita' sanitaria locale.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1992.
                       Il Presidente: CORASANITI
                         Il redattore: GUIZZI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 19 novembre 1992.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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