N. 744 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 settembre 1992
N. 744 Ordinanza emessa il 16 settembre 1992 dal pretore di Pisa nel procedimento penale a carico di Rossetti Francesco Stupefacenti e sostanze psicotrope - Modalita' di consegna e trasporto - Mancata ottemperanza - Regime sanzionatorio - Previsione di sanzione pecuniaria congiunta a pena detentiva anziche' di pene alternative come contemplato nella legge n. 162/1990 - Ritenuto eccesso di delega. (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 41, terzo comma). (Cost., art. 76).(GU n.50 del 2-12-1992 )
IL PRETORE Sulla eccezione di incostituzionalita' sollevata dalla difesa, in relazione all'art. 76 della Costituzione; Rilevato che l'art. 41, primo comma, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, punisce con pena detentiva (arresto fino ad un anno) e pena pecuniaria (ammenda da lire un milione a lire venti milioni) chiunque consegni o trasporti sostanze stupefacenti o psicotrope non ottemperando alle disposizioni del detto articolo; che tale fattispecie ricalca quella prevista dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685, che, all'art. 41, prevede la sanzione alternativa della pena detentiva o di quella pecuniaria; Rilevato altresi' che l'importo della pena pecuniaria veniva quantuplicato dall'art. 103 della legge n. 685/1975 cosi' come sostituito, insieme all'intero titolo XII di detta legge, dall'art. 32 della legge 26 giugno 1990, n. 162, che peraltro, non modificava la caratteristica delle pene che rimanevano alternative; Considerato, invece, che senza alcuna apparente ragione l'art. 41, primo comma, del d.P.R. n. 309/1990 cit. sanziona come si e' visto, con pena congiunta quanto invece sanzionato con pena alternativa dal citato art. 41 della legge n. 685/1975, per cui, nel caso di specie appare evidente la violazione dell'art. 76 della Costituzione essendo riscontrabile un eccesso di delega al Governo in relazione alla modifica del regime sanzionatorio della fattispecie de qua essendo divenute le pene congiunte anche alternative; Considerato che avendo tale questione influenza nella fattispecie da decidere e sulla richiesta di giudizio di applicazione della pena avanzata dall'imputato, essa appare non manifestamente infondata, e non potendo il giudizio essere definito indipendentemente dalla risoluzione di tale questione;
P. Q. M. Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87; Sospende il giudizio in corso; Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione su tale eccezione; Dispone che, sempre a cura della cancelleria, copia di detta ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Pisa, addi' 16 settembre 1992 Il pretore: NOTARO Il collaboratore di cancelleria: (firma illeggibile) 92C1304