N. 745 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 febbraio - 16 novembre 1992
N. 745 Ordinanza emessa il 13 febbraio 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 16 novembre 1992) dal tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Palermo, sul ricorso proposta da Pirrone Grazia contro l'E.N.P.A.S. ed altri Previdenza e assistenza sociale - Impiego statale - Indennita' di buonuscita - Esclusione dell'indennita' integrativa speciale dal computo della base contributiva da considerarsi ai fini della liquidazione della buonuscita - Ingiustificata disparita' di trattamento rispetto ai lavoratori privati e ai dipendenti degli enti pubblici - Violazione del principio dell'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di vecchiaia - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 220/1988, di inammissibilita' di analoga questione (trattandosi di scelta discrezionale riservata al legislatore - Rel. Pescatore) e a suc- cessive ordinanze di manifesta inammissibilita' ritenute superate dal giudice rimettente per l'inerzia prolungata del legislatore inviato con le predette pronunce a provvedere all'omogeneizzazione della disciplina dei rapporti di fine servizio. (D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, artt. 3 e 38). (Cost., artt. 3 e 38).(GU n.50 del 2-12-1992 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 874-455/1988 proposto da Pirrone Grazia rappresentata e difesa dall'avv. Aldo Fici presso il cui studio e' elettivamente domiciliata in Palermo, via Nunzio Morello n. 3 contro l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (E.N.P.A.S.) in persona del suo presidente pro-tempore; il Ministero della pubblica istruzione, in persona del Ministro pro-tempore; il Ministero del tesoro, in persona del Ministro pro-tempore; tutti rappresentati e difesi dall'avvocatura dello Stato presso il cui ufficio distrettuale di Palermo sono per legge domiciliati, per ottenere la declaratoria del diritto alla rivalutazione dell'indennita' di buonuscita mediante il compenso dell'indennita' integrativa speciale e, ove occorra, l'annullamento degli atti di liquidazione e della nota del direttore dell'E.N.P.A.S. di Palermo del 15 febbraio 1988, n. 651; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'avvocatura dello Stato per le amministrazioni intimate; Visti gli atti tutti della causa; Designato relatore il consigliere dott. Cosimo Di Paola; Uditi alla pubblica udienza del 13 febbraio 1992 l'avv. A. Fici per la ricorrente e l'avvocato dello Stato Gianfranco Pignatone per le amministrazioni resistenti; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: F A T T O Con ricorso notificato il 14 aprile 1988 e depositato il 22 seguente, la sig.ra Pirrone Grazia, gia' docente di ruolo, collocata in pensione dal 10 settembre 1982, ha chiesto che venisse dichiarato il suo diritto alla riliquidazione dell'indennita' di buonuscita, computandosi nella relativa base di calcolo anche l'indennita' integrativa speciale; contestualmente ha impugnato gli atti di liquidazione della predetta indennita' e la nota del direttore dell'E.N.P.A.S. di Palermo del 15 febbraio 1988, n. 651 chiedendone l'annullamento. Ha dedotto sostanzialmente: che l'indennita' integrativa speciale costituirebbe una componente dello stipendio soggetta ad imposizione tributaria ( ex d.P.R. n. 597/1973) ed ai contributi di previdenza ed assistenza sociale a sensi dell'art. 22, secondo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160; che di conseguenza dette norme avrebbero implicitamente abrogato l'art. 1, terzo comma della legge 27 maggio 1959, n. 324, e l'art. 38 del testo unico 29 dicembre 1979, n. 1032, che escludono la computabilita' dell'i.i.s. ai fini della buonuscita. Diversamente, ove non fosse condivisa tale interpretazione, le predette norme sarebbero da ritenere costituzionalmente illegittime per contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione. Si sono costituite le amministrazioni intimate che hanno concluso per il rigetto del ricorso e per la declaratoria di inammissibilita' della sollevata questione di legittimita' costituzionale. Alla pubblica udienza del 13 febbraio 1992 i procuratori delle parti hanno chiesto che il ricorso venisse posto in decisione. D I R I T T O Col ricorso in esame viene azionata la pretesa alla riliquidazione della indennita' di buonuscita con il computo nella relativa base di calcolo, anche dell'indennita' integrativa speciale. Tale richiesta, in base alla vigente legislazione, non puo' essere accolta atteso che vi osta - secondo il costante orientamento del Consiglio di Stato - il disposto di cui agli articoli 3 e 38 del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1032, che non comprendono l'i.i.s. nella base di calcolo dell'indennita' di buonuscita ENPAS, nonche' dell'art. 1, terzo comma, lett. b), della legge 27 maggio 1959, n. 324, nel testo sostituito dall'art. 1, primo comma, della legge 3 marzo 1960, n. 185, in forza del quale l'i.i.s. non e' computabile ai fini del trattamento di previdenza. In considerazione di cio' si appalesa rilevante la questione di costituzionalita', in parte qua, di dette norme prospettata dalla ricorrente con riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, posto che solo da un eventuale pronuncia di illegittimita' costituzionale del non previsto computo della i.i.s. ai fini della buonuscita puo' pervenirsi all'accoglimento della domanda dedotta in giudizio. Nel merito la questione va considerata non manifestamente infondata per le ragioni appresso indicate. Il collegio non ignora che la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la presente questione con la sentenza 25 febbraio 1988, n. 220, ma ritiene ciononostante che possano delinearsi ulteriori elementi di giudizio, tali da giustificare la riproposizione della questione, specie quanto al dubbio di violazione dell'art. 3 della Costituzione e cioe' la disparita' di trattamento rispetto ai dipendenti degli enti locali. Deve all'uopo rilevarsi che a favore di questi ultimi dipendenti l'art. 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299 e l'art. 4 della legge 29 maggio 1982, n. 297, consentono la computabilita' dell'indennita' integrativa speciale ai fini dell'indennita' premio di servizio, malgrado questa svolga la stessa funzione dell'indennita' di buonuscita dei dipendenti statali. In proposito non puo' tuttavia disconoscersi che la Corte costituzionale con la citata sentenza ha riaffermato il suo consolidato indirizzo della non comparabilita' dei due sistemi di norme, ribadendo che "pur apparendo le due indennita' equivalenti, sia per finalita' che per struttura, non e' tuttavia possibile istituire un raffronto tra esse per la diversita' di regolamentazione dei rapporti cui accedono". Successivamente, pero', la Corte (con sentenza n. 763 del 21-30 giugno 1988) ha posto in evidenza che "proprio per la omogeneita' delle due indennita' (premio di servizio di buonuscita) piu' volte affermata dalle decisioni di questa Corte ... e ormai sancita dallo stesso legislatore, non trova alcuna adeguata e razionale giustificazione la sostanziale disparita' di trattamento degli iscritti I.N.A.D.E.L. rispetto ai dipendenti statali". A cio' va aggiunto che con la suindicata sentenza n. 220/1988 la Corte costituzionale auspico' il consolidamento della linea di tendenza verso la progressiva inclusione nello stipendio dell'intera indennita' integrativa evidenziando che "appare ormai indilazionabile un intervento legislativo volto a ricondurre verso una disciplina omogenea i trattamenti di quiescenza nell'ambito del pubblico impiego. Anche se giustificabili alla stregua delle singole disposizioni, dalle quali risulta, il sistema gia' soffre di sperequazioni sostanziali, che toccano le diverse categorie". "L'accentuazione frazionistica attraverso la prosecuzione dello spezzettamento normativo, conseguente ad interventi parziali, limitati e particolari, potrebbe condurre a valutazioni globali della normativa, che sulla base dell'accentuazione del carattere irrazionale delle singole componenti, imporrebbero una valutazione di illegittimita' della normativa complessiva". Malgrado detta esplicita sollecitazione, non s'e' pero' ancora realizzata una completa revisione della materia nel senso suggerito dalla Corte, sicche' questa, nel confermare ancora le statuizioni di cui alla decisione n. 220/1988, ha dovuto reiterare "il pressante invito al legislatore di procedere ad una sistemazione organica della materia che realizzi l'omogeneita' dei trattamenti" (v. ordinanze nn. 143, 189 e 218 del 1990). Con riferimento poi agli artt. 36 e 38, secondo comma della Costituzione deve osservarsi che l'indennita' di buonuscita, pur avendo indubbia natura previdenziale - come piu' volte affermato dalla Corte costituzionale e dalla Corte di cassazione - essa si risolve pur sempre in retribuzione differita o accantonata che mira a far superare al lavoratore le difficolta' economiche conseguenti al venir meno del trattamento retributivo per effetto della cessazione del rapporto di lavoro (v. sentenza n. 763/1988). Tenuto quindi conto della consistenza che assume l'importo della i.i.s. rispetto a quello dello stipendio, emerge che il mancato computo di essa ai fini della liquidazione dell'indennita' di buonuscita, comporta necessariamente una significativa diminuzione di quanto - seppur in via di principio - viene garantito al dipendente dagli artt. 36 e 38, secondo comma, della Costituzione. In considerazione di quanto suesposto ritiene il collegio di dover nuovamente sottoporre all'esame della Corte costituzionale, poiche' rilevante e non manifestamente infondata, la questione di costituzionalita', in rapporto agli artt. 3, 36 e 38, secondo comma, della Costituzione, degli artt. 3 e 38 del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1032 e dell'art. 1, terzo comma, lettera b) della legge 27 maggio 1959, n. 324, nella parte in cui non comprendono l'indennita' integrativa speciale nella base di calcolo dell'indennita' di buonuscita. Deve pertanto disporsi la sospensione del giudizio e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante ai fini del decidere e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3 e 38 del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1032 e dell'art. 1, terzo comma, lettera b), della legge 27 maggio 1959, n. 324, nella parte in cui non comprendono l'indennita' integrativa speciale nella base di calcolo della indennita' di buonuscita; Sospende il giudizio sul ricorso in epigrafe; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale a cura della segreteria, nonche' la notificazione della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, e la comunicazione della medesima ai Presidenti delle due Camere al Parlamento. Cosi' deciso in Palermo, in camera di Consiglio, addi' 13 febbraio 1992. Il presidente: SERIO Il consigliere estensore: DI PAOLA Il consigliere: GIAMPORTONE 92C1305