N. 749 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 luglio 1992
N. 749 Ordinanza emessa il 13 luglio 1992 dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Rossi Adriano e l'Ente ferrovie dello Stato Competenze e giurisdizione civile - Controversie relative al rapporto di impiego dei dipendenti dell'Ente ferrovie dello Stato - Competenza territoriale - Previsione di tre fori concorrenti e facoltativi, tra cui quello della pretura di Roma per essere nella circoscrizione la sede dell'Ente predetto - Incidenza sul principio del buon andamento della p.a., attesa l'enorme concentrazione di cause presso tale mandamento. (Legge 17 maggio 1985, n. 210, art. 23, comb. disp. art. 413 c.p.c.). (Cost., art. 97).(GU n.50 del 2-12-1992 )
IL PRETORE Rossi Adriano chiedeva la condanna dell'Ente ferrovie dello Stato al pagamento della somma di L. 1.850.480 a titolo di adeguamento compenso lavoro straordinario svolto, oltre interessi e rivalutazione monetaria in quanto questo era stato retribuito non sulla base delle retribuzioni percepite nel momento in cui lo straordinario veniva prestato, ma sulla base delle retribuzioni percepite prima della legge n. 42/1979. Si costituiva in giudizio l'Ente convenuto eccependo preliminarmente la prescrizione quinquennale ex art. 2948 del c.c.; nel merito eccepiva di aver legittimamente applicato l'art. 4 del d.P.R. 16 settembre 1977, n. 1188, ai fini del compenso del lavoro straordinario, mentre non era stata possibile l'attuazione di quanto disposto dall'art. 17, della legge n. 42/1979 e successive modificazioni, data la mancanza di apposito provvedimento legislativo che adeguasse i criteri previsti dal citato d.P.R. n. 1188/1977 al sistema retributivo introdotto dalla legge n. 42/1979; che l'art. 17 di detta legge infatti non aveva abrogato i criteri delineati in detto d.P.R., ma aveva dettato una norma programmatica, che non operava una rivalutazione automatica dei compensi per lavoro straordinario, ma subordinava tale rivalutazione al preventivo assolvimento delle previste procedure di contrattazione, al fine di giungere ad un nuovo sistema di misure orarie non piu' articolato in riferimento al compenso spettante al primo dirigente, bensi' direttamente collegato allo stipendio di ciascuna categoria funzionale; l'Ente contestava quindi la domanda sia perche' non erano dimostrate le ore di straordinario espletate sia perche' erronei i criteri di calcolo utilizzati. RITENUTO IN DIRITTO
Tranne i punti riguardanti le indicazioni delle citta' - nel caso, Bolzano - in cui si radicano entrambi i fori della dipendenza e della stipulazione del contratto, in cui e' sito l'impianto dove il ricorrente e' addetto e da dove dovrebbero essere trasmessi i documenti da acquisire, il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 747/1992). 92C1309