N. 750 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 luglio 1992

                                N. 750
 Ordinanza  emessa  il  13  luglio  1992  dal  pretore  di  Roma   nel
 procedimento  civile  vertente  tra  Serena Luigino e l'Ente ferrovie
 dello Stato
 Competenze e giurisdizione civile - Controversie relative al rapporto
    di  impiego  dei  dipendenti  dell'Ente  ferrovie  dello  Stato  -
    Competenza  territoriale  -  Previsione  di tre fori concorrenti e
    facoltativi, tra cui quello della pretura di Roma per essere nella
    circoscrizione  la  sede  dell'Ente  predetto  -   Incidenza   sul
    principio   del   buon   andamento  della  p.a.,  attesa  l'enorme
    concentrazione di cause presso tale mandamento.
 (Legge 17 maggio 1985, n. 210, art. 23, comb. disp. art. 413 c.p.c.).
 (Cost., art. 97).
(GU n.50 del 2-12-1992 )
                              IL PRETORE
    Serena Luigino chiedeva la condanna dell'Ente ferrovie dello Stato
 al pagamento della somma di L.  1.107.425  a  titolo  di  adeguamento
 compenso lavoro straordinario svolto, oltre interessi e rivalutazione
 monetaria  in quanto questo era stato retribuito non sulla base delle
 retribuzioni percepite nel momento in  cui  lo  straordinario  veniva
 prestato,  ma  sulla  base  delle  retribuzioni percepite prima della
 legge n. 42/1979.
   Si   costituiva   in   giudizio    l'Ente    convenuto    eccependo
 preliminarmente  la  prescrizione quinquennale ex art. 2948 del c.c.;
 nel merito eccepiva di aver legittimamente  applicato  l'art.  4  del
 d.P.R.  16  settembre  1977, n. 1188, ai fini del compenso del lavoro
 straordinario,  mentre non era stata possibile l'attuazione di quanto
 disposto  dall'art.  17,  della  legge  n.   42/1979   e   successive
 modificazioni, data la mancanza di apposito provvedimento legislativo
 che  adeguasse  i  criteri previsti dal citato d.P.R. n. 1188/1977 al
 sistema retributivo introdotto dalla legge n. 42/1979; che l'art.  17
 di  detta  legge  infatti  non  aveva abrogato i criteri delineati in
 detto d.P.R., ma aveva  dettato  una  norma  programmatica,  che  non
 operava   una   rivalutazione  automatica  dei  compensi  per  lavoro
 straordinario,  ma  subordinava  tale  rivalutazione  al   preventivo
 assolvimento  delle  previste procedure di contrattazione, al fine di
 giungere ad un nuovo sistema di misure orarie non piu' articolato  in
 riferimento   al   compenso  spettante  al  primo  dirigente,  bensi'
 direttamente  collegato  allo   stipendio   di   ciascuna   categoria
 funzionale; l'Ente contestava quindi la domanda sia perche' non erano
 dimostrate  le  ore  di straordinario espletate sia perche' erronei i
 criteri di calcolo utilizzati.
                          RITENUTO IN DIRITTO
   Tranne i punti riguardanti le indicazioni delle citta' - nel  caso,
 rispettivamente,  Venezia,  Mestre  e  ancora  Venezia  -  in  cui si
 radicano entrambi i fori della dipendenza e  della  stipulazione  del
 contratto,  in cui e' sito l'impianto dove il ricorrente e' addetto e
 da dove dovrebbero essere trasmessi  i  documenti  da  acquisire,  il
 seguito  del  testo  dell'ordinanza  e' perfettamente uguale a quello
 dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 747/1992).
 92C1310