N. 767 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 agosto 1992
N. 767 Ordinanza emessa il 7 agosto 1992 dal tribunale di sorveglianza di Sassari sul reclamo presentato da Ruiu Pietro Carmelo Ordinamento penitenziario - Divieto di concessione di benefici per gli appartenenti alla criminalita' organizzata o per condannati di taluni delitti - Revoca degli stessi a seguito di comunicazione dell'autorita' di polizia in assenza delle condizioni previste dall'art. 58-ter della legge n. 354/1975 (collaborazione con le autorita' dello Stato) - Automaticita' del provvedimento - Disparita' di trattamento per coloro che non possono offrire collaborazione - Violazione dei principi di non retroattivita' della legge penale, di rieducazione della pena e dell'obbligo di motivazione effettiva dei provvedimenti giurisdizionali - Compressione del diritto di difesa. (D.-L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 15, primo e secondo comma). (Cost., artt. 3, 24, 25, 27 e 111).(GU n.52 del 16-12-1992 )
IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA Letto il reclamo presentato dal detenuto cc Nuoro Ruiu Pietro, n. Orune il 16 luglio 1939 avverso il provvedimento di rigetto del permesso premio del magistrato di sorveglianza di Nuoro in data 25 luglio 1992, esaminati i motivi addotti e verificata la regolarita' degli atti sotto il profilo processuale ha formulato la seguente ordinanza. Il detenuto e' stato condannato con sanzione definitiva perche' ritenuto responsabile, fra gli altri del reato di cui all'art. 630 del c.p. A seguito della pubblicazione del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, e su richiesta del magistrato di sorveglianza di Nuoro la prefettura di Nuoro ha rimesso allo stesso magistrato di sorveglianza una nota nella quale si dichiara che il "Ruiu Pietro Carmelo" non risulta trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 58- ter della legge 26 luglio 1975, n. 354. E poiche' l'art. 15, primo comma, del d.-l. citato preclude la concessione dei benefici ivi indicati nei confronti di soggetti condannati per taluni reati, fra i quali il sequestro di persona a scopo di estorsione, i quali non si trovino nelle condizioni per l'applicazione dell'art. 58- ter sopra menzionato, il magistrato di sorveglianza, come si legge nella motivazione del suo provvedimento, ha denegato il beneficio richiesto. Avverso la reiezione propone reiteratamente reclamo il Ruiu in data 25 luglio 1992 facendo propri i motivi di cui all'ordinanza del 10 luglio 1992 del tribunale di sorveglianza di Sassari con la quale e' gia' stata dichiarata non manifestamente impugnata la questione di costituzionalita' relativa all'art. 15, secondo comma, del d.-l. n. 306/1992. Il tribunale reputa non manifestamente infondata la censura mossa dall'interessato avverso l'art. 15, primo comma, del d.-l. citato e dispone, pertanto, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per i seguenti motivi:
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 766/1992). 92C1329