N. 773 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 luglio 1992

                                N. 773
 Ordinanza  emessa  l'8  luglio  1992  dal tribunale di L'Aquila, sez.
 lavoro,  nel  procedimento   civile   vertente   tra   il   Ministero
 dell'interno e Buccella Luigi
 Previdenza e assistenza sociale - Crediti assistenziali (nela specie:
    indennita'  di  accompagnamento  per  invalidi civili) - Ritardata
    liquidazione  -  Lamentata  omesssa  pevisione  del   risarcimento
    integrale  del  danno  per  diminuzione del valore del credito per
    svalutazione monetaria (rivalutazione  piu'  interessi  legali)  -
    Ritenuta  non  applicabilita'  dello  ius  superveniens  (legge 30
    dicembre 1991, n. 412, art.  16,  sesto  comma)  -  Irrazionalita'
    dell'ordinamento  -  Disparita' di trattamento rispetto ai crediti
    di retribuzione - Richiamo ai principi  affermati  nelle  sentenze
    della Corte costituzionale nn. 85/1979 e 156/1991.
 (C.P.C., art. 442).
 (Cost., artt. 3 e 38).
(GU n.52 del 16-12-1992 )
                             IL TRIBUNALE
   Nella  causa  di  previdenza  in  appello vertente tra il Ministero
 dell'interno, in persona del Ministro  pro-tempore,  rappresentato  e
 difeso   per   legge   dall'avvocatura   distrettuale   dello   Stato
 dell'Aquila,  appellante,  contro  Buccella  Luigi,  rappresentata  e
 difesa  dal  dott. proc. Falasca, appellata, all'udienza del giorno 8
 luglio 1992 ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  a  seguito  del
 ricorso depositato il 26 aprile 1991 il pretore di Chieti pronunciava
 sentenza   n.   841/1991   con   la  quale  condannava  il  Ministero
 dell'interno al pagamento della indennita' di accompagnamento con gli
 interessi e la rivalutazione Istat dalla data della domanda.
    Riconosceva,  infatti,  la  totale  inabilita'  e  incapacita'  di
 compiere gli atti quotidiani della  vita,  come  vuole  la  legge  n.
 18/1980 e n. 508/1988.
    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e' perfettamente uguale a
 quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza
 (Reg. ord. n. 771/1992).
 92C1335