N. 773 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 luglio 1992
N. 773 Ordinanza emessa l'8 luglio 1992 dal tribunale di L'Aquila, sez. lavoro, nel procedimento civile vertente tra il Ministero dell'interno e Buccella Luigi Previdenza e assistenza sociale - Crediti assistenziali (nela specie: indennita' di accompagnamento per invalidi civili) - Ritardata liquidazione - Lamentata omesssa pevisione del risarcimento integrale del danno per diminuzione del valore del credito per svalutazione monetaria (rivalutazione piu' interessi legali) - Ritenuta non applicabilita' dello ius superveniens (legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16, sesto comma) - Irrazionalita' dell'ordinamento - Disparita' di trattamento rispetto ai crediti di retribuzione - Richiamo ai principi affermati nelle sentenze della Corte costituzionale nn. 85/1979 e 156/1991. (C.P.C., art. 442). (Cost., artt. 3 e 38).(GU n.52 del 16-12-1992 )
IL TRIBUNALE Nella causa di previdenza in appello vertente tra il Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall'avvocatura distrettuale dello Stato dell'Aquila, appellante, contro Buccella Luigi, rappresentata e difesa dal dott. proc. Falasca, appellata, all'udienza del giorno 8 luglio 1992 ha pronunciato la seguente ordinanza a seguito del ricorso depositato il 26 aprile 1991 il pretore di Chieti pronunciava sentenza n. 841/1991 con la quale condannava il Ministero dell'interno al pagamento della indennita' di accompagnamento con gli interessi e la rivalutazione Istat dalla data della domanda. Riconosceva, infatti, la totale inabilita' e incapacita' di compiere gli atti quotidiani della vita, come vuole la legge n. 18/1980 e n. 508/1988.
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 771/1992). 92C1335