N. 774 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 luglio 1992
N. 774 Ordinanza emessa il 7 luglio 1992 dal pretore di Venezia nel procedimento penale a carico di D'Este Livio Processo penale - Introduzione, con decreto-legge, di modifiche al nuovo codice di procedura penale allo scopo di contrastare la criminalita' mafiosa - Prospettato abuso della decretazione d'urgenza per la (ritenuta) insussistenza delle ragioni di necessita' ed urgenza che giustificano tale tipo di legiferazione. (D.-L. 8 giugno 1992, n. 306, artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10). (Cost., art. 77).(GU n.52 del 16-12-1992 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza; Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, sull'eccezione di legittimita' costituzionale degli artt. da 1 a 10 del d.-l. n. 306/1992, 8 giugno (titolo I, capi I, II, III e IV), relativi a "Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale, a provvedimenti di contrasto della criminalita' mafiosa"; O S S E R V A 1. - La questione e' rilevante essendo in gioco, allo stato degli atti, quantomeno l'applicazione dell'art. 238 del c.p.p. (se non l'intero gruppo di disposizioni sulle prove) recentemente riformato dal provvedimento gravato, sicche' ritiene As. giudicante onorario che ( ex art. 23, secondo comma, legge n. 87/1953) il giudizio non possa esser definito indipendentemente dalla risoluzione della questione proposta. 2 a. - Quanto allo strumento legislativo del decreto del Governo da convertirsi in legge (art. 77, secondo comma, della Costituzione) la Corte costituzionale impone - come condicio juris della sua emissione - che debba trattarsi di caso straordinario, e tale extraordinarieta' dovra' derivare da ragioni di necessita' ed urgenza, che devono logicamente collocarsi del tutto al di fuori di ogni ragionevole ed ordinaria fattispecie concreta, perche' connotata da evidente pericolo nel caso di ritardo nell'emettere il provvedimento legislativo: questa sola condizione autorizza la deroga eccezionale al potere esclusivo di legiferare del Parlamento italiano, e questa caratteristica di eccezionalita' promana chiaramente dal complesso normativo dell'art. 77 nella sua intierezza. 2 b. - Le menzionate caratteristiche di necessita' ed urgenza ex- tra ordinem possono essere oggetto di sindacato da parte della Suprema Corte costituzionale, come la giurisprudenza della stessa ha piu' volte ricordato (cf.r. sentenze nn. 75/1967, 55/1977 e 302/1988). 2. - La legge delega per l'approvazione del nuovo codice di procedura penale, gia' prevedeva espressamente all'art. 7 (legge n. 81/1987) una procedura particolarmente snella e rapida per la modifica del progetto definitivo, concepito in modo da non dover ricorrere alla piu' laboriosa procedura prevista per le leggi ordinarie. Il non aver semplicemente preso in considerazione questo specifico strumento, gia' approvato dal Parlamento e forse allo scopo di evitare proprio la decretazione d'urgenza, costituisce un primo grave motivo di sospettare d'illegittimita' il decreto in discorso, poiche' l'Esecutivo dimostra con cio' una certa negligenza nel valutare il "pericolo nel ritardo" di cui sopra, scavalcando ex abrupto (per due mesi) il dibattito alle Camere. 2 d. - Nel merito poi, va osservato che ne' la riforma del processo penale ne' la necessita' di contrastare la criminalita' mafiosa possono ritenersi casi di straordinaria urgenza e necessita' sul piano obiettivo, atteso che la mafia siciliana e' fenomeno persistente e diffuso in quella cultura delle istituzioni da decenni se non da secoli, e d'altro canto la necessita' di modificare il c.p.p. (con particolare riguardo alle disposizioni sulla prova) o deve ritenersi apodittica ed indimostrata affermazione del potere esecutivo, oppure va ricollegata ai soli processi di criminalita' organizzata. Ma quest'argomentazione e' fuorviante e non veritiera, poiche' tutti gli artt. (dal n. 1 al n. 10) del citato d.-l. sono mirati a modificare grandemente le modalita' di assunzione della prova in tutti i processi penali. E' questo il secondo grave motivo che induce a sospettare che il gravato provvedimento sia stato emesso in assenza della prescritta condicio juris, in violazione dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione; non e' dimostrabile l'improrogabile necessita' di modificare il rito penale (se non come puro atto di fede nel Governo, che lo dichiara nel preambolo del decreto), cosi' come non e' dimostrabile che la ritenuta (ed indimostrata, a sua volta) necessita' di contrastare la criminalita' mafiosa, possa giustificare un'indiscriminata alterazione e un totale stravolgimento dei principi che reggono il codice di procedura penale.
P. Q. M. Visti i sopracitati articoli di legge e della Costituzione italiana; Ritenuta la rilevanza della questione di illegittimita' costituzionale proposta dalla difesa di Livio D'Este; Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del titolo primo (artt. da 1 a 10) del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, in relazione all'art. 77, secondo comma, della Costituzione; Sospende il presente procedimento; Dispone notificarsi il presente provvedimento al Consiglio dei Ministri presso l'Avvocatura dello Stato in sede; Manda alla cancelleria per la comunicazione ai due rami del Parlamento; Dispone trasmettersi gli atti alla Corte suprema costituzionale in Roma per la decisione, unitamente al presente provvedimento. Venezia, addi' 7 luglio 1992 Il pretore: (firma illeggibile) 92C1336