N. 793 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 febbraio - 21 dicembre 1992
N. 793 Ordinanza emessa il 20 febbraio 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 21 dicembre 1992) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio - Roma, sui ricorsi riuniti proposti da Billo Laura, ved. Maschi ed altri contro E.N.P.A.S. Previdenza e assistenza sociale - Indennita' di buonuscita per i dipendenti statali - Previsione (anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 177/1976) della subordinazione del diritto alla liquidazione di detta indennita' al conseguimento del diritto a pensione - Ingiustificata disparita' di trattamento di situazioni omogenee in base al mero elemento temporale - Incidenza sul diritto alla retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata nonche' sul principio dell'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di vecchiaia - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 763/1988 (riguardante l'indennita' premio di fine servizio). (R.D. 26 febbraio 1928, n. 619, art. 48, primo comma; legge 19 gennaio 1942, n. 22, art. 12, primo comma, n. 4; d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, art. 3, primo comma). (Cost., artt. 3, 36 e 38).(GU n.1 del 7-1-1993 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi nn. 2902/1984 e 471/1986, proposti rispettivamente da Billo Laura ved. Maschi e dai figli Giovanni Paolo, Stefano, Maria Luisa, Francesco, Mario e Alessandro; nonche' da Biscottini Giuseppe, rappresentati e difesi rispettivamente dagli avv.ti P. D'Amelio, Arturo Dalmartello e Alessandro Nicolini; nonche' dagli stess avv.ti P. D'Amelio e Arturo Dalmartello, tutti elettivamente domiciliati in Roma, presso lo stu- dio dell'avv.to P. D'Amelio, via G. B. Vico n. 29; contro l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (E.N.P.A.S.), in persona del legale rappresentante p.t., rappressentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 per ottenere in via principale la riliquidazione dell'indennita' di buonuscita E.N.P.A.S. sulla base dell'ultimo stipendio annuo percepito alla cessazione definitiva dal servizio, in via subordinata interessi legali e rivalutazione monetaria per il ritardo con il quale e' stata corrisposta l'indennita' stessa rispetto alla data di cessazione dal servizio presso le universita' statali; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'E.N.P.A.S.; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Data per letta alla pubblica udienza del 20 febbraio 1992 la relazione del consigliere Aniello Cerreto e uditi, altresi', l'avv. D'Amelio per i ricorrenti e l'avv. dello Stato E. Arena per l'amministrazione resistente; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue; F A T T O Con il ricorso n. 2902/1984 (notificato il 14 e 15 dicembre 1984 e depositato il 28 successivo), gli eredi del prof. Maschi hanno chiesto quanto indicato in epigrafe. Hanno esposto che il prof. Maschi aveva prestato servizio in qualita' di docente prima presso universita' statali e poi presso l'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano ed ora deceduto il 28 marzo 1982; che l'E.N.P.A.S., nel liquidare a favore dei ricorrenti l'indennita' di buonuscita per il servizio prestato presso le universita' statali (mandato del 26 luglio 1984), aveva tenuto conto dell'ultimo stipendio percepito presso tali universita', mentre avrebbe dovuto tener presente quello percepito all'atto della cessazione definitiva dal servizio; che in tal modo l'E.N.P.A.S. aveva ritenuto cessato il rapporto di lavoro del prof. Maschi con lo Stato nel 1960, considerando un nuovo rapporto, quello proseguito con l'universita' cattolica. Con ricorso n. 471/1986 (notificato il 18 e 20 marzo 1986, depositato il 3 aprile successivo), il prof. Biscottini ha chiesto quanto indicato in epigrafe. Ha esposto che aveva prestato servizio in qualita' di docente presso l'universita' statale e poi presso l'universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano ed era cessato dal servizio il 31 ottobre 1984 per limiti di eta'; che l'E.N.P.A.S. nel liquidargli l'indennita' di buonuscita per il servizio prestato presso l'universita' statale (mandato del 4 gennaio 1986) aveva tenuto conto dell'ultimo stipendio percepito presso tale universita', mentre avrebbe dovuto tener presente quello percepito all'atto della cessazione definitiva dal servizio; che in tal modo l'E.N.P.A.S. aveva ritenuto cessato il rapporto di lavoro con lo Stato nel 1958, considerando un nuovo rapporto quello proseguito con l'universita' cattolica. I ricorrenti, sia dell'uno che dell'altro ricorso, hanno fatto presente che il rapporto di impiego intercorso prima con l'universita' statale e poi con l'universita' cattolica, doveva essere considerato unitario, come del resto era avvenuto ai fini pensionistici; che tale unitarieta' era desumibile dall'art. 201 del r.d. n. 1592/1933 e dall'art. 103 del d.P.R. n. 382/1980; che, nel caso in cui si ritenesse non applicabile l'art. 103 del d.P.R. n. 382/1980 a favore dei professori passati ad universita' non statali dopo il 31 luglio 1980, detta disposizione sarebbe sospettabile di incostituzionalita' ex art. 3 della Costituzione. I ricorrenti hanno concluso chiedendo in via rincipale, la commisurazione dell'indennita' di buonuscita E.N.P.A.S. per la parte relativa al servizio reso nei ruoli statali, allo stipendio finale percepito da detti docenti; in via subordinata, qualora fosse ritenuta legittima la commisurazione di detta indennita' all'ultimo stipendio godudo nei ruoli statali, che le conseguenze del diminuito potere di acquisto della moneta, per il ritardo con il quale l'E.N.P.A.S. aveva proceduto alla liquidazione di detta indennita' rispetto alla data di cessazione dal servizio di ciascuno di detti docenti presso le universita' statali, fossero addebitate all'E.N.P.A.S. stesso. L'E.N.P.A.S., costituitosi in entrambi i giudizi, ha chiesto il rigetto dei ricorsi, facendo presente che pur essendo vero che il rapporto di impiego di detti docenti con lo Stato doveva ritenersi cessato nel 1960 per il prof. Maschi e nel 1958 per il prof. Biscottini, l'ente non aveva potuto all'epoca liquidare l'indennita' di buonuscita in mancanza dell'apposita domanda che ciascun interessato doveva presentare tramite l'amministrazione di appartenenza ex art. 142 del r.d. n. 1369/1928, essendo stata prevista la liquidazione d'ufficio solo successivamente con l'art. 14 del d.P.R. n. 1079/1970; che nella specie non era consentita la ricongiunzione dei due servizi poiche' all'epoca non era prevista da alcuna disposizione; che la ricongiunzione dei servizi a favore dei docenti transitati dalle universita' statali a quelle non statali era stata consentita solo dall'art. 28 della legge n. 23/1986, che non era applicabile retroattivamente. I ricorrenti, con memorie conclusive del 3 febbraio 1992 hanno ulteriormente illustrato le ragioni per le quali i ricorsi dovevano essere accolti. Con sentenza parziale, questa sezione ha risolto alcune delle domande proposte nei ricorsi in epigrafe, in particolare ha respinto la domanda principale, mentre in relazione alla domanda subordinata - concernente la corresponsione degli interessi corrispettivi nella misura legale e la rivalutazione monetaria per il ritardo con il quale l'E.N.P.A.S. aveva adottato il mandato di pagamento rispetto alla data di cessazione dal servizio di ciascuno di detti docenti presso l'universita' statale - ha distinto tre periodi: a) ha respinto la domanda subordinata per il periodo iniziale, decorrente dalla data di cessazione dal servizio presso le universita' statali fino al quarantacinquesimo giorno successivo all'entrata in vigore del d.P.R. n. 1079/1970; b) ha accolto la domanda subordinata limitatamente al periodo finale, decorrenti dal quarantaseiesimo giorno successivo all'entrata in vigore del d.P.R. n. 1079/1970; c) ha accolto la domanda subordinata limitatamente al periodo finale, decorrente dal quarantaseiesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge n. 177/1970 fino alla data di emissione del relativo mandato di pagamento; d) ha sospeso ogni altra pronuncia per quanto concerne il periodo intermedio tra quelli sopra indicati, in attesa dell'incidente di costituzionalita' da sollevare d'ufficio con separata ordinanza. D I R I T T O 1. - Questa sezione ha risolto con decisione parziale alcune delle domande proposte nei ricorsi riuniti n. 2902/1984 e n. 471/1986. In particolare, ha respinto la domanda principale, ritenendo legittimo l'operato dell'E.N.P.A.S. che - per il servizio prestato dai professori Maschi e Biscottini presso universita' statali, prima del passaggio all'universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano (avvenuto, rispettivamente il 1½ novembre 1960 ed il 1½ novembre 1958) - aveva liquidato agli aventi diritto l'indennita' di buonuscita sulla base dell'ultimo stipendio annuo goduto da detti docenti presso le universita' statali senza tener conto di quello percepito presso l'universita' cattolica alla data di cessazione definitiva dal servizio (per decesso per il prof. Maschi: 28 marzo 1982 e per limiti di eta' per il prof. Biscottini: 31 ottobre 1984). Per quanto riguarda la domanda subordinata, tendente ad ottenere la corresponsione degli interessi corrispettivi nella misura legale e la rivalutazione monetaria per il ritardo con il quale l'E.N.P.A.S. aveva adottato il mandato di pagamento (rispettivamente il 26 settembre 1984 per quanto concerne gli eredi del prof. Maschi ed il 4 gennaio 1986 per quanto concerne il prof. Biscottini) rispetto alla data di cessazione dal servizio di ciascuno di detti docenti presso l'universita' statale, la sezione ha distinto tre periodi nella medesima sentenza: a) ha respinto la domanda subordinata limitatamente al periodo iniziale, decorrente dalla data di cessazione del servizio presso le universita' statali fino al quarantacinquesimo giorno successivo all'entrata in vigore del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079; b) ha accolto la domanda subordinata limitatamente al periodo finale, decorrente dal quarantaseiesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge 29 aprile 1976, n. 177, fino alla data di emissione del relativo mandato di pagamento; c) ha sospeso ogni altra pronuncia per quanto concerne il periodo intermedio tra quelli sopra indicati, in attesa della soluzione dell'incidente di costituzionalita' da sollevare d'ufficio con separata ordinanza. 2. - Viene pertanto in esame la domanda subordinata di cui al precedente punto c). 2.1. - Per detto periodo, intercorrente tra il quarantaseiesimo giorno successivo all'entrata in vigore del d.P.R. n. 1079/1970 ed il quarantacinquesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge n. 177/1976, sulla base della normativa all'epoca vigente si dovrebbe rigettare la relativa domanda subordinata in quanto - pur essendo venuto meno l'ostacolo derivante dalla mancata presentazione dell'apposita istanza per la liquidazione dell'indennita' di buonuscita E.N.P.A.S., da presentare dall'interessato tramite l'amministrazione di appartenenza, dovendo l'ente provvedere d'ufficio entro quarantacinque giorni dalla cessazione dal servizio del dipendente per causa diversa dai limiti di eta', per effetto della sostituzione dell'art. 142 r.d. 7 giugno 1928, n. 1369, con l'art. 14 d.P.R. n. 1079/1970 - permarrebbe la condizione del conseguimento del diritto a pensione, che continuava a difettare per i due docenti universitari, che all'epoca erano ancora in servizio presso l'universita' cattolica con diritto alla ricongiunzione dei servizi pregressi agli effetti pensionistici. Invero, il conseguimento del diritto a pensione, come condizione per l'esigibilita' del diritto alla liquidazione dell'indennita' di buonuscita, era allora richiesto dall'art. 48, primo comma, del r.d. 26 febbraio 1928, n. 619, e dell'art. 12, primo comma, n. 4, della legge 19 gennaio 1942, n. 22 e quindi dall'art. 3, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032; essendo intervenuta la sostituzione di quest'ultima disposizione solo con l'art. 7 della legge 29 aprile 1976, n. 177, che ha sancito a favore del dipendente il diritto alla liquidazione dell'indennita' di buonuscita E.N.P.A.S. in caso di cessazione dal servizio, anche senza il diritto a pensione. 2.2. - Il collegio ritiene peraltro di sollevare d'ufficio questione di costituzionalita' dell'art. 48, primo comma, del r.d. n. 619/1928, dell'art. 12, primo comma, n. 4, della legge n. 22/1942 e dell'art. 3, primo comma, del d.P.R. n. 1032/1973, nella parte in cui prevedono la subordinazione del diritto alla liquidazione dell'indennita' di buonuscita E.N.P.A.S. al conseguimento del diritto a pensione, per violazione degli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione. 2.3. - La questione e' senz'altro rilevante in quanto dalla sua soluzione dipende l'esigibilita' del credito nei confronti dell'E.N.P.A.S. e quindi il diritto a conseguire nel periodo in questione gli interessi corrispettivi nella misura legale e la rivalutazione monetaria, la cui corresponsione presuppone appunto un credito esigibile. 2.4. - La questione sembra, inoltre, non manifestamente infondata. Per il periodo in considerazione, l'indennita' di buonuscita verrebbe ad essere congelata, in assenza di meccanismi perequativi, sulla base dell'ultimo stipendio annuo goduto da detti docenti presso l'universita' statale di appartenenza, prima del passaggio all'universita' cattolica. Cio' per il solo fatto che gli interessati, pur dovendosi ritenere cessati dal servizio agli effetti dell'indennita' di buonuscita E.N.P.A.S., non avendo allora conseguito il diritto alla pensione, essendo il rapporto di impiego proseguito con l'universita' cattolica ai fini pensionistici. Con la conseguenza che, stante il carattere retributivo, misto a quello previdenziale e assistenziale dell'indennita' in esame, verrebbe ad essere violato sia il principio di proporzionalita' della retribuzione alla quantita' e qualita' del lavoro (art. 36 della Costituzione), sia il principio di assicurare al dipendente mezzi adeguati di vita alla cessazione del rapporto (art. 38 della Costituzione). Inoltre, verrebbe ad essere vulnerato anche il principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione), per irragionevole disparita' di trattamento dei dipendenti statali nei confronti dei dipendenti che usufruiscono dell'indennita' premio servizio INADEL, che vengono ormai a conseguire immediatamente la relativa indennita' in ogni caso di cessazione dal servizio, essendo stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 2, primo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, nella parte in cui prevedeva una certa durata del servizio (da quindici a venticinque anni, secondo la causa di cessazione dal servizio) per conseguire il diritto all'indennita' premio servizio (cfr. Corte costituzionale n. 763 del 30 giugno 1988). 3. - Per quanto considerato, va sollevata d'ufficio la suddetta questione di costituzionalita'.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 48, primo comma, del r.d. 26 febbraio 1928, n. 619, dell'art. 12, primo comma, n. 4, della legge 19 gennaio 1942, n. 22, e dell'art. 3, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, nella parte in cui prevedono la subordinazione del diritto alla liquidazione dell'indennita' di buonuscita E.N.P.A.S. al conseguimento del diritto a pensione; Sospende il giudizio incorso; Ordina alla segreteria della sezione la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, nonche' di notificare la presente ordinanza alle parti del giudizio ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla ai Presidenti delle due camere del Parlamento. Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 febbraio 1992. Il presidente: BOREA Il consigliere estensore: CERRETO 92C1369