LEGGE 17 febbraio 1992, n. 206 

  Tirocinio professionale per i dottori commercialisti.
(GU n.54 del 5-3-1992)
 
 Vigente al: 20-3-1992  
 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. All'articolo 2 dell'ordinamento  della  professione  di  dottore
commercialista, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
27 ottobre 1953, n. 1067, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  "Possono   essere   ammessi   a  sostenere  l'esame  di  Stato  per
l'esercizio della professione coloro che, dopo  il  conseguimento  di
uno  dei titoli di cui al numero 4) del primo comma dell'articolo 31,
hanno  compiuto  un  periodo  di  almeno  tre   anni   di   tirocinio
professionale  presso lo studio di un dottore commercialista iscritto
all'albo.
  Il tirocinio, se compiuto presso un dottore commercialista che  sia
revisore  dei  conti, e' valido anche agli effetti di quanto disposto
dalla direttiva 84/253/CEE del Consiglio del 10 aprile 1984.  L'esame
di   abilitazione   all'esercizio   della   professione   di  dottore
commercialista, integrato con le materie di cui all'articolo 6  della
suddetta direttiva, e' sostitutivo di quello previsto dalla direttiva
medesima.
  Le  modalita'  di svolgimento del tirocinio professionale di cui ai
commi terzo e quarto  sono  determinate  dal  Ministro  di  grazia  e
giustizia  con  proprio  decreto, emanato di concerto con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio nazionale
dei dottori commercialisti".
  2.  Il  decreto  di   cui   al   quinto   comma   dell'articolo   2
dell'ordinamento   della   professione   di  dottore  commercialista,
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  27  ottobre
1953,  n.  1067,  introdotto  dal  comma  1 del presente articolo, e'
emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 17 febbraio 1992
                               COSSIGA
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
 Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e' operato il  rinvio.    Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.