LEGGE 19 febbraio 1992, n. 191
Limitazione trentennale del divieto di frazionamento delle unita' poderali per la ricostruzione delle unita' produttive.(GU n.52 del 3-3-1992)
Vigente al: 18-3-1992
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il divieto di frazionamento delle unita' poderali di cui all'articolo 1 della legge 3 giugno 1940, n. 1078, ha durata trentennale dalla prima assegnazione. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 19 febbraio 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri GORIA, Ministro dell'agricoltura e delle foreste Visto, il Guardasigilli: MARTELLI AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.