DECRETO LEGISLATIVO 16 ottobre 1992, n. 411
Modifica dei termini per la definizione dei procedimenti ancora in fase di istruzione formale.(GU n.246 del 19-10-1992)
Vigente al: 20-10-1992
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 7 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 agosto 1992; Visto il parere reso in data 30 settembre 1992 dalla commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 8 della citata legge n. 81 del 1987; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 1992; Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1. 1. Nel comma 3 dell'art. 242 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 1991, n. 400, le parole: "alla data del 23 ottobre 1992" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 31 dicembre 1993". 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 16 ottobre 1992 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: MARTELLI