LEGGE 26 novembre 1992, n. 479 

  Adeguamento  alle  direttive  83/181/CEE e 83/183/CEE, del 28 marzo
1983, come modificate, rispettivamente, dalle  direttive  88/331/CEE,
del  13  giugno 1988, e 89/604/CEE, del 23 novembre 1989, concernenti
franchigie fiscali applicabili a talune  importazioni  definitive  di
beni.
(GU n.295 del 16-12-1992)
 
 Vigente al: 31-12-1992  
 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. L'articolo 12 delle disposizioni preliminari  alla  tariffa  dei
dazi  doganali  d'importazione,  approvata con decreto del Presidente
della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e' sostituito dal seguente:
  "Art. 12. - 1. Salvo quanto previsto dal regolamento  (CEE)  918/83
del  Consiglio, del 28 marzo 1983, e senza pregiudizio delle maggiori
facilitazioni stabilite dagli  accordi  internazionali,  e'  concessa
l'importazione  definitiva  in  esenzione  dai  diritti  di  confine,
diversi da quelli contemplati dal suddetto regolamento,  delle  merci
per le quali risultano soddisfatte le medesime condizioni prescritte,
per la franchigia daziaria, dal regolamento stesso.
  2.   Non   sono   soggette   all'imposta  sul  valore  aggiunto  le
importazioni di merci per le quali l'esenzione dal  predetto  tributo
e'  disposta,  con  carattere di obbligatorieta', dalle direttive del
Consiglio  delle   Comunita'   europee   adottate   in   materia   di
armonizzazione  delle  disposizioni  riguardanti  la franchigia dalle
imposte sulla cifra di affari riscosse all'importazione nel  traffico
internazionale  dei  viaggiatori,  ovvero  le  franchigie applicabili
all'importazione  delle  merci  oggetto  di  piccole   spedizioni   a
carattere non commerciale, o quelle applicabili alle importazioni de-
finitive  di  beni  personali  di  privati  provenienti  da uno Stato
membro, nonche' dalle direttive del Consiglio delle Comunita' europee
adottate in materia  di  determinazione  del  campo  di  applicazione
dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 77/388/CEE
del Consiglio, del 17 maggio 1977.".
  2.  L'articolo  14  delle disposizioni preliminari alla tariffa dei
dazi doganali d'importazione, approvata con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  14.  - 1. Con regolamenti approvati con decreti del Ministro
delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma  3,  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, sono stabilite, in conformita' alle disposizioni
comunitarie, condizioni, modalita' e formalita' per l'ammissione alle
franchigie  dai  diritti  doganali  previste  dall'articolo  12 e dal
regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983.
  2. Con successivi regolamenti, approvati con decreti  del  Ministro
delle   finanze,   sono   disposti  gli  ulteriori  adeguamenti  alle
disposizioni comunitarie.".
  3.  I  regolamenti  di  cui  al  comma  1  dell'articolo  14  delle
disposizioni    preliminari    alla   tariffa   dei   dazi   doganali
d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica
26 giugno 1965, n. 723, come sostituito  dal  comma  2  del  presente
articolo, devono essere adottati entro due mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
  4.  L'articolo  12  delle disposizioni preliminari alla tariffa dei
dazi doganali d'importazione, approvata con  decreto  del  Presidente
della  Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, come sostituito dal comma 1
del presente articolo, ha effetto  dal  giorno  successivo  a  quello
della  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti di cui
al comma 1 dell'articolo 14 delle  citate  disposizioni  preliminari,
come  sostituito dal comma 2 del presente articolo. Dalla stessa data
e' abrogato l'articolo 266 del testo unico delle disposizioni  legis-
lative  in  materia  doganale,  approvato  con decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 26 novembre 1992
                              SCALFARO
                                  AMATO, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  GORIA, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI