LEGGE 26 novembre 1992, n. 479
Adeguamento alle direttive 83/181/CEE e 83/183/CEE, del 28 marzo 1983, come modificate, rispettivamente, dalle direttive 88/331/CEE, del 13 giugno 1988, e 89/604/CEE, del 23 novembre 1989, concernenti franchigie fiscali applicabili a talune importazioni definitive di beni.(GU n.295 del 16-12-1992)
Vigente al: 31-12-1992
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'articolo 12 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e' sostituito dal seguente: "Art. 12. - 1. Salvo quanto previsto dal regolamento (CEE) 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, e senza pregiudizio delle maggiori facilitazioni stabilite dagli accordi internazionali, e' concessa l'importazione definitiva in esenzione dai diritti di confine, diversi da quelli contemplati dal suddetto regolamento, delle merci per le quali risultano soddisfatte le medesime condizioni prescritte, per la franchigia daziaria, dal regolamento stesso. 2. Non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le importazioni di merci per le quali l'esenzione dal predetto tributo e' disposta, con carattere di obbligatorieta', dalle direttive del Consiglio delle Comunita' europee adottate in materia di armonizzazione delle disposizioni riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra di affari riscosse all'importazione nel traffico internazionale dei viaggiatori, ovvero le franchigie applicabili all'importazione delle merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale, o quelle applicabili alle importazioni de- finitive di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro, nonche' dalle direttive del Consiglio delle Comunita' europee adottate in materia di determinazione del campo di applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977.". 2. L'articolo 14 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e' sostituito dal seguente: "Art. 14. - 1. Con regolamenti approvati con decreti del Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite, in conformita' alle disposizioni comunitarie, condizioni, modalita' e formalita' per l'ammissione alle franchigie dai diritti doganali previste dall'articolo 12 e dal regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983. 2. Con successivi regolamenti, approvati con decreti del Ministro delle finanze, sono disposti gli ulteriori adeguamenti alle disposizioni comunitarie.". 3. I regolamenti di cui al comma 1 dell'articolo 14 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, devono essere adottati entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. L'articolo 12 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, ha effetto dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti di cui al comma 1 dell'articolo 14 delle citate disposizioni preliminari, come sostituito dal comma 2 del presente articolo. Dalla stessa data e' abrogato l'articolo 266 del testo unico delle disposizioni legis- lative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 26 novembre 1992 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri GORIA, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: MARTELLI