REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 8 gennaio 1992, n. 2 

  Norme di adeguamento alla sentenza della  Corte  costituzionale  n.
240 del 3 maggio 1990.
(GU n.23 del 13-6-1992)

la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
   1.  A decorrere dal 2 marzo 1989, ai fini della determinazione del
riequilibrio anzianita' di cui all'art. 37 della  legge  regionale  9
maggio  1984,  n.  26,  il  valore  in  mesi  delle classi e/o scatti
risultanti dal reticolo derivante dalla progressione economica  della
legge   regionale   2   marzo   1981,  n.  22  e'  reso  pari  ad  un
ventiquattresimo dei relativi valori, invece che ad un dodicesimo dei
valori medesimi.
  2. I maggiori trattamenti attribuiti con provvedimenti esecutivi in
applicazione  del  citato art. 37 sono dalla suddetta data conservati
ad personam per essere riassorbiti, ai sensi della vigente  normativa
regionale, con i successivi aumenti di stipendio.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della regione Puglia.
    Bari, 8 gennaio 1992
 
                               BELLOMO