I.R.P.E.T. - Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 1992.(GU n.23 del 13-6-1992)
la seguente legge: Articolo unico L'Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana (I.R.P.E.T.), ai sensi della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28, art. 100, in quanto applicabile all'I.R.P.E.T., a seguito della richiesta avanzata con delibera n. 258 del 27 novembre 1991 dal Consiglio di amministrazione, e' autorizzato, a gestire provvisoriamente, comunque non oltre il 30 aprile 1992, il bilancio per l'anno finanziario 1992 gia' approvato dal Consiglio di amministrazione dell'I.R.P.E.T. con delibera n. 257 del 27 novembre 1991 e depositato presso il Consiglio regionale, fin quando lo stesso sia approvato con apposita legge regionale secondo gli stati di previsione e con le modalita' previste dalla delibera di approvazione. La presente legge e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana. La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Firenze, 16 gennaio 1992 CHITI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio Regionale il 10 dicembre 1991 ed e' stata vistata del Commissario del Governo il 13 gennaio 1992.