REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 1991, n. 76 

  Rideterminazione del contingente del ruolo speciale ad  esaurimento
per la protezione civile.
(GU n.20 del 23-5-1992)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
   1. In relazione alle variazioni intervenute nello stato  giuridico
ed economico del personale previsto dall'art. 1 della legge regionale
11  dicembre  1987, n. 84, a seguito dei reinquadramenti effettuati a
norma dell'art. 4 della legge 11 luglio 1970, n. 312, e  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  dicembre  1984,  n.  1219, il
contingente del ruolo  speciale  ad  esaurimento  per  la  protezione
civile  e'  rideterminato  secondo  le  indicazioni  contenute  nella
tabella allegata alla presente legge.
   2. Ulteriori successive modificazioni che dovessero intervenire in
applicazione  di  specifiche  innovazioni   legislative,   comportano
l'automatico adeguamento del predetto contingente.
 
                               TABELLA
       RUOLO SPECIALE AD ESAURIMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE
                   Determinazione del contingente
 
 a)   VII   qualifica   funzionale:   istruttore   direttivo  profilo
professionale:
 
   architetto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    posti n. 1
   ingegnere  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    posti n. 1
   tecnico  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    posti n. 3
 b) VIII qualifica funzionale: funzionario profilo professionale:
   ingegnere  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    posti n. 5
   architetto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    posti n. 2
                                              Totale. .   posti n. 12
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo, a chiunque spetti, di
osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.
    L'Aquila, 4 dicembre 1991
 
                               SALINI