Iniziative in favore del diritto allo studio universitario, consistenti nella realizzazione della casa dello studente in Teramo, Pescara e Chieti, in applicazione della legge regionale 15 novembre 1989, n. 95.(GU n.21 del 30-5-1992)
Le somme riacquisite al bilancio per effetto della legge regionale 15 novembre 1989, n. 95, e non utilizzate al 31 dicembre 1991, mantengono le destinazioni contemplate dalla stessa. E' autorizzata, pertanto, nei relativi limiti quantitativi, la conservazione delle somme tra i residui determinati al 31 dicembre 1991. Art. 2. La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo. L'Aquila, 23 dicembre 1991 SALINI