REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1991, n. 88 

  Iniziative   in  favore  del  diritto  allo  studio  universitario,
consistenti nella realizzazione della casa dello studente in  Teramo,
Pescara  e  Chieti, in applicazione della legge regionale 15 novembre
1989, n. 95.
(GU n.21 del 30-5-1992)

   Le somme riacquisite al bilancio per effetto della legge regionale
15 novembre 1989, n. 95,  e  non  utilizzate  al  31  dicembre  1991,
mantengono le destinazioni contemplate dalla stessa.
   E'  autorizzata,  pertanto,  nei  relativi limiti quantitativi, la
conservazione delle somme tra i residui determinati  al  31  dicembre
1991.
 
                               Art. 2.
 
   La  presente  legge  e'  dichiarata  urgente ed entra in vigore il
giorno successivo a quello della  sua  pubblicazione  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E' fatto obbligo, a chiunque spetti,  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della regione Abruzzo.
    L'Aquila, 23 dicembre 1991
 
                               SALINI