Modifica del quinto comma dell'art. 4 della legge regionale 2 maggio 1986, n. 19.(GU n.26 del 4-7-1992)
(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino Ufficiale della regione Calabria n. 24 del 20 marzo 1992) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il quinto comma dell'art. 4 della legge regionale 19/1986, viene sostituito dal seguente: "I provvedimenti della Giunta regionale con cui vengono ammessi a riscatto i servizi ai fini previdenziali vanno adottati secondo un ordine di priorita' stabilito in misura inversamente proporzionale al tempo intercorrente al collocamento a riposo del dipendente". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria. Catanzaro, 16 marzo 1992 RHODIO