REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 16 marzo 1992, n. 2 

  Modifica  del  quinto  comma  dell'art.  4  della legge regionale 2
maggio 1986, n. 19.
(GU n.26 del 4-7-1992)

   (Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino Ufficiale della
              regione Calabria n. 24 del 20 marzo 1992)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Il  quinto  comma  dell'art.  4 della legge regionale 19/1986,
viene sostituito dal seguente:
   "I  provvedimenti della Giunta regionale con cui vengono ammessi a
riscatto i servizi ai fini previdenziali vanno  adottati  secondo  un
ordine di priorita' stabilito in misura inversamente proporzionale al
tempo intercorrente al collocamento a riposo del dipendente".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
Ufficiale della Regione. E' fatto  obbligo,  a  chiunque  spetti,  di
osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
    Catanzaro, 16 marzo 1992
 
                               RHODIO