REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 15 febbraio 1992, n. 4 

  Integrazione  e  modifica  dell'art.  16  della  legge regionale 16
settembre 1988,  n.  48:  "Norme  per  la  salvaguardia  dei  diritti
dell'utente   del   servizio   sanitario   nazionale   e  istituzione
dell'ufficio di pubblica tutela degli utenti dei servizi  sanitari  e
socio-assistenziali".
(GU n.34 del 5-9-1992)

la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Dopo il secondo comma dell'art. 16 (Visita ai ricoverati) della
legge  regionale  16  settembre  1988, n. 48, e' aggiunto il seguente
comma 2- bis:
    "2-  bis.  I  familiari  dei  pazienti  di  eta'   superiore   ai
sessantacinque  anni sono autorizzati a trattenersi anche al di fuori
degli orari di visita".
   La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarla  e
farla osservare come legge della regione Lombardia.
    Milano, 15 febbraio 1992
 
                             GIOVENZANA
 
   Approvata  dal  consiglio  regionale  nella seduta del 19 dicembre
1991. Il termine di trenta giorni  previsto  dalla  Costituzione  per
l'apposizione del visto e' scaduto l'8 febbraio 1992.