Integrazione e modifica dell'art. 16 della legge regionale 16 settembre 1988, n. 48: "Norme per la salvaguardia dei diritti dell'utente del servizio sanitario nazionale e istituzione dell'ufficio di pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari e socio-assistenziali".(GU n.34 del 5-9-1992)
la seguente legge: Art. 1. 1. Dopo il secondo comma dell'art. 16 (Visita ai ricoverati) della legge regionale 16 settembre 1988, n. 48, e' aggiunto il seguente comma 2- bis: "2- bis. I familiari dei pazienti di eta' superiore ai sessantacinque anni sono autorizzati a trattenersi anche al di fuori degli orari di visita". La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia. Milano, 15 febbraio 1992 GIOVENZANA Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 19 dicembre 1991. Il termine di trenta giorni previsto dalla Costituzione per l'apposizione del visto e' scaduto l'8 febbraio 1992.