REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 2 marzo 1992, n. 9 

  Modifiche   alla   legge   regionale  29  dicembre  1980,  n.  105:
"Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica".
(GU n.34 del 5-9-1992)

la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
   L'art.  2  della  legge regionale 29 dicembre n. 105 e' abrogato e
sostituito dal seguente:
 
                              "Art. 2.
                   Enti organizzatori del servizio
 
   1. L'organizzazione del servizio volontario di vigilanza ecologica
e' affidata:
     a) agli enti gestori dei parchi regionali  per  i  territori  di
rispettiva competenza;
     b)  alle  comunita' montane per i territori montani non compresi
nelle delimitazioni dei parchi regionali;
     c) alle province ed ai consorzi comprensoriali  di  Lecco  e  di
Lodi  nei  territori  non  compresi  nelle  delimitazioni  dei parchi
regionali e delle comunita' montane;
     d)  ai  comuni  capoluogo  di  provincia   per   le   rispettive
circoscrizioni  territoriali,  esclusi  i  territori  compresi  nelle
delimitazioni dei parchi regionali.
   2. Le province e  le  comunita'  montane  a  cui  e'  delegata  la
gestione  di  parchi  regionali  organizzano il servizio di vigilanza
ecologica volontaria in forma unitaria  per  l'intero  territorio  di
competenza.
   3.  Le  funzioni di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza del
servizio competono alla Regione".
   La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarla  e
farla osservare come legge della regione Lombardia.
    Milano, 15 aprile 1992
 
                             GIOVENZANA
 
   Approvata  dal  consiglio  regionale  nella seduta del 20 dicembre
1991. Il  termine  di  30  giorni  previsto  dalla  Costituzione  per
l'apposizione del visto e' scaduto il 5 aprile 1992.