Integrazione dell'art. 3 della legge regionale 8 maggio 1990, n. 38: "Recepimento nell'ordinamento giuridico della regione Lombardia dell'accordo per il triennio 1988/1990 riguardante il personale dipendente delle regioni a statuto ordinario, degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dagli istituti autonomi per le case popolari, dai consorzi regionali degli istituti stessi, nonche' dai consorzi e dai nuclei per le aree di sviluppo industriale".(GU n.35 del 12-9-1992)
CAPO I
la seguente legge: Articolo unico 1. I commi terzo e quarto dell'art. 3 della legge regionale 8 maggio 1990, n. 38 "Recepimento nell'ordinamento giuridico della regione Lombardia dell'accordo per il triennio 1988/1990 riguardante il personale dipendente delle regioni a statuto ordinario, degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dagli istituti autonomi per le case popolari, dai consorzi regionali degli istituti stessi, nonche' dai consorzi e dai nuclei per le aree di sviluppo industriale" sono integrati nel senso che nell'uno e nell'altro e' aggiunto: b1) coefficiente 0,9. La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia. Milano, 7 maggio 1992 GIOVENZANA Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 19 marzo 1992 e vistata dal commissario del Governo con nota del 29 aprile 1992, prot. n. 20202/893.