Modifica dell'art. 11 della legge regionale 20 dicembre 1990, n. 55: "Modificazione della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4, in materia di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di referendum".(GU n.39 del 10-10-1992)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 20 dicembre 1990, n. 55, e' sostituito dal seguente: "1. Ai componenti della commissione sono dovuti i compensi stabiliti per i componenti del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo dall'art. 9 della legge regionale 16 dicembre 1991, n. 59. Ai componenti, aventi residenza in un comune diverso da quello sede della commissione, spettano altresi' i rimborsi di cui all'art. 7, comma 7, primo periodo, della legge regionale 10 luglio 1991, n. 30". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte. Torino, 23 aprile 1992 BRIZIO