REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1992, n. 28 

  Modifiche all'art. 7 della legge regionale 23 agosto 1982,
n.  32,  concernente  la  disciplina  della  ricerca, coltivazione ed
utilizzazione delle acque minerali e termali della regione Marche.
(GU n.1 del 2-1-1993)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. L'articolo 7 della legge regionale 23 agosto  1982,  n.  32  e'
sostituito dal seguente:
    "Il  ricercatore  deve  corrispondere  alla  regione  il  diritto
proporzionale annuo di L. 7.800 per ogni ettaro o frazione di  ettaro
della superficie compresa nell'area di permesso.
   L'importo  annuo  dell'anzidetto  diritto  proporzionale annuo non
puo' essere inferiore a lire 60.000.
   Il diritto proporzionale  annuo  e'  adeguato  ogni  triennio  con
provvedimento  della  giunta  regionale  tenuto  conto  degli  indici
relativi all'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di  operai
ed impiegati resi noti all'ISTAT".
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della regione Marche.
    Ancona, 17 luglio 1992
 
                              GIAMPAOLI