REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1992, n. 30 

  Modifica della legge regionale 29 marzo 1983, n. 8 in  applicazione
della legge 14 agosto 1991, n. 281 legge quadro in materia di animali
di affezione e prevenzione del randagismo.
(GU n.1 del 2-1-1993)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  E'  abrogato  il  quarto  comma  dell'articolo  2  della legge
regionale 29 marzo 1983, n. 8 limitatamente a "ed ai gatti  domestici
vaganti ad una distanza superiore a 100 metri dalle abitazioni".
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' obbligo a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della regione Marche.
    Ancona, 19 luglio 1992
 
                              GIAMPAOLI