REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 aprile 1992, n. 17 

  Norme  risultanti  dal  contratto  a  livello  provinciale  per  il
personale del servizio sanitario provinciale, in  applicazione  della
legge  provinciale  10  aprile  1991,  n.  8,  modificata  con  legge
provinciale 16 marzo 1992, n. 7, per l'area non medica.
(GU n.3 del 16-1-1993)

   Visto il proprio decreto 18 novembre 1991, n. 28 non vistato dalla
Sezione  di  controllo della Corte dei conti e la deliberazione della
Giunta provinciale n. 1604 del 6 aprile 1992;
 
                              E M A N A
 
il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
 
   1. Con effetto dal 1› giugno 1991 e' attribuita al personale delle
unita' sanitarie locali ed al personale di cui all'art. 2 della legge
provinciale  17  aprile  1986,  n. 15, l'indennita' di bilinguismo in
applicazione della legge provinciale 10 aprile 1991, n. 8, modificata
con legge provinciale 16 marzo 1992, n. 7.
   2. In osservanza di quanto  disposto  dal  comma  2  dell'articolo
unico  della  legge  provinciale 10 aprile 1991, n. 8, riguardante le
particolari esigenze delle qualifiche funzionali e  retributive  piu'
basse  nonche'  la  piu'  generale  esigenza  di omogeneizzazione del
trattamento economico nel comparto pubblico di  respiro  provinciale,
le  percentuali  dello  stipendio  per la determinazione della misura
dell'indennita' di bilinguismo vengono fissate come segue:
     a)  personale  che  in  base  all'accordo  integrativo  su  base
provinciale  e'  equiparato ai medici ai fini dell'applicazione della
legge 23 ottobre 1978, n. 50:
     nono livello retributivo 20%;
     decimo livello retributivo 15%;
     undicesimo livello retributivo 10%;
     b) restante personale per tutti i livelli retributivi: 35%.
   3. L'indennita' di cui al punto 1  e'  calcolata  sullo  stipendio
base  e sulle retribuzioni di anzianita' di servizio, e' assoggettata
ad ogni effetto alla medesima disciplina dello stipendio e ne subisce
in pari misura la progressione, la riduzione,  la  sospensione  o  il
ritardo, ha effetto sulla tredicesima mensilita'. L'indennita' non e'
valutata   per   il   calcolo   delle  quote  individuali  risultanti
dall'applicazione della legge provinciale 23 ottobre 1978, n.  50,  e
degli   istituti   dell'incentivazione   della   produttivita'   "per
obiettivi".
   4. Con decorrenza dal 1› giugno 1991 si applica al personale  fino
all'VIII  livello retributivo di cui al punto 2 b) l'orario di lavoro
settimanale in vigore per  i  dipendenti  della  Giunta  provinciale,
mentre per il personale del IX, X ed XI livello retributivo di cui al
medesimo  punto  l'orario  settimanale  di lavoro e' aumentato di due
ore.
   5. E' ritirato il decreto del Presidente della Giunta  provinciale
del 18 novembre 1991, n. 28.
   Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
    Bolzano, 13 aprile 1992
 
                             DURNWALDER
 
Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1992
Registro n. 8, foglio n. 58