Modifiche al regolamento concernente le funzioni di medicina legale nell'impiego provinciale, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 6 marzo 1991, n. 7.(GU n.3 del 16-1-1993)
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 3882 del 13 luglio 1992; E M A N A il seguente regolamento: "Art. 1. 1. All'art. 3 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 marzo 1991, n. 7, e' aggiunto il seguente comma: "8. In caso di integrazione della commissione medico-legale per effetti di norme statali concernenti l'accertamento della sussistenza delle condizioni di inabilita' non derivante da causa di servizio, i relativi membri non hanno alcuna influenza sulla composizione della commissione ai sensi del comma 7. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente". Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 15 luglio 1992 DURNWALDER Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1992 Registro n. 16 foglio n. 163