Integrazione all'art. 55 della legge regionale 7 gennaio 1986, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni concernente l'indennita' di presenza ai commissari straordinari regionali delle IIPPAB.(GU n.5 del 30-1-1993)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Ai commissari straordinari nominati dalla regione per la gestione temporanea delle IIPPAB, qualora si tratti di struttura per la cui amministrazione sia necessario un impegno a tempo pieno, in luogo della indennita' per ogni giornata di effettiva presenza prevista dall'art. 55, sesto comma, della legge regionale 7 gennaio 1986, n. 1, e' attribuita una indennita' di importo pari a quella spettante ai presidenti degli enti dipendenti dalla regione, di cui alla legge regionale 31 gennaio 1987, n. 8 concernente "Indennita' di funzione dei presidenti e dei vice presidenti degli enti ed aziende istituti con leggi regionali". 2. Il commissario straordinario e' nominato per un periodo di sei mesi, prorogabile per non piu' di due volte; alla scadenza di detto termine, perdurando lo stato di gestione temporanea delle IIPPAB la giunta regionale provvede alla nomina di un nuovo commissario straordinario. 3. La giunta regionale stabilisce, all'atto della nomina del commissario, se si tratta di struttura per la cui amministrazione sia necessario un impegno a tempo pieno, tenendo conto della dimensione organizzativa, del numero di dipendenti e della consistenza del bilancio annuale. 4. Per i pubblici dipendenti, nei cui confronti la misura del compenso non puo' essere comunque inferiore al trattamento economico globale in godimento, comprensivo delle indennita' aventi carattere di generalita' connesse alle funzioni della qualifica rivestita, la nomina a commissario straordinario determina il collocamento in aspettativa senza assegni utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e dell'anzianita' di servizio. 5. Le disposizioni di cui ai precedenti primo e secondo comma si applicano anche ai commissari straordinari gia' nominati e in carica all'atto dell'entrata in vigore della presente legge. La giunta regionale stabilisce con propria deliberazione la sussistenza delle condizioni di cui al precedente terzo comma. La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia. Milano, 26 settembre 1992 GIOVENZANA Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 6 agosto 1992 e vistata dal commissario del Governo con nota del 17 settembre 1992, prot. n. 20702/2048.