REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1992, n. 49 

  Individuazione dei requisiti dei rappresentanti della Regione nella
Societa' italiana per il traforo del monte Bianco  e  nella  Societa'
autostrade valdostane S.p.a.
(GU n.6 del 6-2-1993)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  I  rappresentanti  designati  dalla  Regione  nel Consiglio di
amministrazione della Socita'  italiana  per  il  traforo  del  monte
Bianco  e della Societa' autostrade valdostane (S.A.V.) S.p.A. devono
avere almeno uno dei seguenti requisiti:
     a) diploma di laurea;
     b) almeno tre anni  di  esperienza  di  amministrazione  di  una
societa' per azioni.
   2. I rappresentanti designati dalla Regione nel Collegio sindacale
della  Societa'  italiana  per  il  traforo  del Monte Bianco e della
Socita' autostrade valdostane (S.A.V.) S.p.A. devono avere i seguenti
requisiti: essere iscritti nel registro dei  revisori  ufficiali  dei
conti,   o   negli   albi  professionali  dei  ragionieri  o  dottori
comercialisti.
   La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale  della
Regione.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.
    Aosta, 24 agosto 1992
 
                               LANIVI