Modificazione della legge regionale 3 agosto 1971, n. 10, concernente: "Sottoscrizione di capitale azionario di societa' di funivie e seggiovie locali e di altre societa' aventi per fine iniziative di interesse turistico locale".(GU n.6 del 6-2-1993)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Dopo il comma uno dell'art. 2 della legge regionale 3 agosto 1971, n. 10 (Sottoscrizione di capitale azionario di societa' di funivie e seggiovie locali e di altre societa' aventi per fine iniziative di interesse turistico locale) e' aggiunto il seguente comma due: "I rappresentanti designati dalla Regione nei Consigli di amministrazione e nei Collegi dei revisori dei conti nelle societa' di cui la Regione sottoscrive quote di capitale azionario, devono avere almeno uno dei requisiti indicati per ogni organo: a) per il Consiglio di amministrazione: 1) titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado; 2) almeno tre anni di esperienza di amministrazione di un ente locale o di una societa' di trasporto a fune; b) per il Collegio dei revisori dei conti: essere iscritti nel registro dei revisori ufficiali dei conti, o negli albi professionali dei ragionieri o dottori commercialisti". La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta. Aosta, 24 agosto 1992 LANIVI