REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1992, n. 50 

  Modificazione   della   legge  regionale  3  agosto  1971,  n.  10,
concernente: "Sottoscrizione di capitale  azionario  di  societa'  di
funivie  e  seggiovie  locali  e  di  altre  societa' aventi per fine
iniziative di interesse turistico locale".
(GU n.6 del 6-2-1993)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Dopo  il  comma uno dell'art. 2 della legge regionale 3 agosto
1971, n. 10 (Sottoscrizione di  capitale  azionario  di  societa'  di
funivie  e  seggiovie  locali  e  di  altre  societa' aventi per fine
iniziative di interesse turistico locale)  e'  aggiunto  il  seguente
comma due:
   "I   rappresentanti   designati  dalla  Regione  nei  Consigli  di
amministrazione e nei Collegi dei revisori dei conti  nelle  societa'
di  cui  la  Regione  sottoscrive quote di capitale azionario, devono
avere almeno uno dei requisiti indicati per ogni organo:
     a) per il Consiglio di amministrazione:
     1) titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado;
     2) almeno tre anni di esperienza di amministrazione di  un  ente
locale o di una societa' di trasporto a fune;
     b)  per  il Collegio dei revisori dei conti: essere iscritti nel
registro dei revisori ufficiali dei conti, o negli albi professionali
dei ragionieri o dottori commercialisti".
   La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale  della
Regione.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.
    Aosta, 24 agosto 1992
 
                               LANIVI