REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1992, n. 52 

  Modificazione   della  legge  regionale  28  giugno  1991,  n.  20,
concernente:  "Promozione  di  una  fondazione  per   la   formazione
professionale turistica".
(GU n.6 del 6-2-1993)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. La lettera  f)  del  comma  uno  dell'articolo  2  della  legge
regionale  28 giugno 1991, n. 20 (Promozione di una fondazione per la
formazione professionale turistica), e' cosi' modificata:
    " f) la nomina dei componenti di designazione  regionale  facenti
parte dell'organo di amministrazione e di quello di revisione
dovra'  avvenire  con  delibera del Consiglio regionale, con voto che
garantisca la presenza di  designazioni  della  minoranza;  tutte  le
persone designate dalla Regione dovranno avere i seguenti requisiti:
    1)  per  l'organo  di amministrazione e' richiesto almeno uno dei
suguenti requisti:
      a) diploma di laurea;
      b) almeno  tre  anni  di  esperienza  in  associazioni  o  enti
operanti nel campo della promozione turistica;
      c)  documentata  collaborazione con societa', riviste, centri o
istituti operanti  nel  campo  della  promozione  turistica  o  della
formazione di personale addetto al settore turistico;
    2)  per l'organo di revisione e' richiesto il seguente requisito:
essere iscritti nel registro dei  revisori  ufficiali  dei  conti;  o
negli    albi    professionali   dei   ragionieri   o   dei   dottori
commercialisti".
   La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale  della
Regione.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.
    Aosta, 24 agosto 1992
 
                               LANIVI