Modificazione della legge regionale 28 giugno 1991, n. 20, concernente: "Promozione di una fondazione per la formazione professionale turistica".(GU n.6 del 6-2-1993)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. La lettera f) del comma uno dell'articolo 2 della legge regionale 28 giugno 1991, n. 20 (Promozione di una fondazione per la formazione professionale turistica), e' cosi' modificata: " f) la nomina dei componenti di designazione regionale facenti parte dell'organo di amministrazione e di quello di revisione dovra' avvenire con delibera del Consiglio regionale, con voto che garantisca la presenza di designazioni della minoranza; tutte le persone designate dalla Regione dovranno avere i seguenti requisiti: 1) per l'organo di amministrazione e' richiesto almeno uno dei suguenti requisti: a) diploma di laurea; b) almeno tre anni di esperienza in associazioni o enti operanti nel campo della promozione turistica; c) documentata collaborazione con societa', riviste, centri o istituti operanti nel campo della promozione turistica o della formazione di personale addetto al settore turistico; 2) per l'organo di revisione e' richiesto il seguente requisito: essere iscritti nel registro dei revisori ufficiali dei conti; o negli albi professionali dei ragionieri o dei dottori commercialisti". La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta. Aosta, 24 agosto 1992 LANIVI