REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 24 agosto 1992, n. 53 

  Modificazione   della  legge  regionale  1›  giugno  1982,  n.  12,
concernente:  "Promozione  di  una  fondazione  per   la   formazione
professionale agricola e per la sperimentazione agricola e contributo
regionale alla fondazione medesima".
(GU n.6 del 6-2-1993)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  La  lettera  e)  del  comma  uno  dell'articolo  2 della legge
regionale 1› giugno 1982, n. 12 (Promozione di una fondazione per  la
formazione professionale agricola e per la sperimentazione agricola e
contributo regionale alla fondazione medesima), e' cosi' modificata:
    "  e)  i componenti dell'organo di amministrazione e di quello di
revisione,  designati  dalla  Regione,  dovranno  essere  scelti  dal
Consiglio regionale fra le persone aventi i seguenti requisiti:
     1)  per  l'organo di amministrazione e' richiesto almeno uno dei
seguenti requisti:
       a) laurea in agraria;
       b) diploma di perito agrario;
       c) almeno tre anni di esperienza di amministrazione  di  enti,
istituti  o  fondazioni  operanti  in  campo  agricolo o in quello di
tutela dell'ambiente naturale;
     2) per l'organo di revisione e' richiesto il seguente requisito:
essere iscritti nel registro dei  revisori  ufficiali  dei  conti;  o
negli    albi    professionali   dei   ragionieri   o   dei   dottori
commercialisti".
   La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale  della
Regione.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.
    Aosta, 24 agosto 1992
 
                               LANIVI