REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 1992, n. 32 

  Autorizzazione alla prosecuzione  dell'attivita'  dei  consorzi  di
enti  locali gia' costituiti ed operanti per l'assistenza ai soggetti
portatori di handicap.
(GU n.6 del 6-2-1993)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   In  attesa  della  revisione  prevista  dall'art. 60 della legge 8
giugno 1990, n. 142 e dell'attuazione dei principi di cui alla  legge
5 febbraio 1992, n. 104, e' autorizzata la prosecuzione, comunque non
oltre il 31 dicembre 1993, dell'assistenza agli handicappati in corso
nelle  forme  consortili  fra Comuni e Province indicate all'art. 12,
comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59  e  successive
modifiche ed integrazioni.
   2.   Rimane   confermata,  nei  suindicati  limiti  temporali,  la
competenza degli enti partecipanti ai Consorzi e dell'Amministrazione
regionale al finanziamento degli interventi.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
    Trieste, 29 ottobre 1992
 
                               TURELLO