REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 2 settembre 1992, n. 47 

  Norme  transitorie  per  la  direzione delle aziende per il diritto
allo studio universitario.
(GU n.8 del 20-2-1993)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
   1.  Fino all'entrata in vigore della legge regionale di attuazione
della legge 2 dicembre 1991, n. 390 le funzioni  di  direttore  delle
aziende  per  il diritto allo studio universitario di Firenze, Pisa e
Siena sono esercitate da un dirigente regionale  di  secondo  livello
dirigenziale.
   2.  All'eventuale  sostituzione  che  si  rendesse  necessaria del
dirigente preposto  ad  una  di  dette  aziende  provvede  la  Giunta
regionale,    sentito   il   competente   ente   delegato,   mediante
l'assegnazione di altro dirigente regionale.
   3. E' abrogato il quinto comma dell'art. 15 della legge  regionale
14 giugno 1989, n. 37.
   La  presente  legge  e'  pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della regione Toscana.
    Firenze, 2 settembre 1992
 
                               GRANCHI
            (incaricato con D.P.G.R. n. 9 del 13-1-1992)
 
   La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 28
luglio 1992 e vistata dal Commissario del Governo il 28 agosto 1992.