Intervento finanziario per il rimborso alle aziende di trasporto pubblico locale delle minori entrate derivanti dal rilascio delle tessere di libera circolazione ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 33/83.(GU n.10 del 6-3-1993)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 65 del 18 novembre 1992) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Articolo unico 1. Per il rimborso alle esigenze di trasporto delle minori entrate relative agli anni 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992, derivanti dalle facilitazioni tariffarie stabilite ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 18 maggio 1983 n. 33 e dovute alle aziende medesime secondo quanto previsto dalla legge 26 aprile 1983 n. 131, per gli anni 1987 e 1988, e dalla legge 5 maggio 1989 n. 160 per gli anni 1989, 1990, 1991 e 1992 e' autorizzato uno stanziamento di L. 1.500.000.000 cosi' ripartito negli anni: 1987 L. 10 milioni 1988 L. 10 milioni 1989 L. 300 milioni 1990 L. 330 milioni 1991 L. 400 milioni 1992 L. 450 milioni 2. La Giunta regionale determina, nei limiti delle cifre stanziate ai sensi del comma 1, l'importo spettante a ciascuna azienda suddividendo l'importo totale annuo proporzionalmente agli autobus/Km effettuati da ciascuna azienda nell'anno medesimo e applicando alle percorrenze relative ai servizi urbani un fattore incrementativo pari a 1,5. 3. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, eroga alle aziende gli importi determinati secondo quanto stabilito al comma 2. 4. Al finanziamento della presente legge si provvede mediante la seguente variazione al bilancio di previsione 1992: (Omissis). La presente legge e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 10 novembre 1992 CHITI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 6 ottobre 1992 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 2 novembre 1992.