REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1992, n. 51 

  Intervento finanziario per il rimborso alle  aziende  di  trasporto
pubblico  locale  delle  minori  entrate derivanti dal rilascio delle
tessere di libera circolazione ai  sensi  dell'art.  16  della  legge
regionale n. 33/83.
(GU n.10 del 6-3-1993)

  (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 65
                        del 18 novembre 1992)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
   1. Per il rimborso alle esigenze di trasporto delle minori entrate
relative  agli  anni  1987,  1988, 1989, 1990, 1991 e 1992, derivanti
dalle facilitazioni tariffarie stabilite ai sensi dell'art. 16  della
legge  regionale  18 maggio 1983 n. 33 e dovute alle aziende medesime
secondo quanto previsto dalla legge 26 aprile 1983 n.  131,  per  gli
anni  1987  e  1988,  e dalla legge 5 maggio 1989 n. 160 per gli anni
1989, 1990, 1991  e  1992  e'  autorizzato  uno  stanziamento  di  L.
1.500.000.000 cosi' ripartito negli anni:
    1987 L.  10 milioni
    1988 L.  10 milioni
    1989 L. 300 milioni
    1990 L. 330 milioni
    1991 L. 400 milioni
    1992 L. 450 milioni
   2. La Giunta regionale determina, nei limiti delle cifre stanziate
ai  sensi  del  comma  1,  l'importo  spettante  a  ciascuna  azienda
suddividendo l'importo totale annuo proporzionalmente agli autobus/Km
effettuati da ciascuna azienda nell'anno medesimo e  applicando  alle
percorrenze relative ai servizi urbani un fattore incrementativo pari
a 1,5.
   3.  La  Giunta  regionale,  con  proprio provvedimento, eroga alle
aziende gli importi determinati secondo quanto stabilito al comma 2.
   4. Al finanziamento della presente legge si provvede  mediante  la
seguente variazione al bilancio di previsione 1992:
   (Omissis).
   La  presente  legge  e'  pubblicata sul Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana.
    Firenze, 10 novembre 1992
 
                                CHITI
 
  La  presente  legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 6
ottobre 1992 ed e' stata vistata dal Commissario  del  Governo  il  2
novembre 1992.